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Ordinanza — n. 16999/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper qualification of the first-instance procedural act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16999/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gizeta di Zanichelli Luca s.n.c. against a second-instance judgment regarding an enforcement proceeding. The appellant argued for the enforceability of a title based on irregularities in the service of process, while the lower court had accepted an incidental appeal by the debtor. The court ruled that the first-instance act was an opposition under Article 617 of the Civil Procedure Code, not an opposition under Article 615, making the subsequent appeal inadmissible. Consequently, the court declared the appeal unproposable and annulled the second-instance judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617, 382, 383 cod. proc. civ.; When a first-instance judgment explicitly qualifies a procedural act, the appellate remedy must correspond to that qualification; if the qualification is incorrect, the appeal is inadmissible and the judgment is annulled without remittal.

Parole chiave

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improponibilità appello qualificazione atto opposizione esecutiva cassazione senza rinvio art. 615 codice art. 617 codice preclusione merito società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
Viceversa, allorché si contesti l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (Cass., sez.
Art. 617 cod. proc. civ.
Le doglianze fatte valere con l’originario atto introduttivo del giudizio di opposizione e qui riproposte devono essere ricondotte nell’ambito di applicazione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. 3.1.1.
Art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
A tanto consegue che deve essere pronunciata, d’ufficio, la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.,della sentenza resa in esito al grado di appello (Cass., sez.
Art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M La Cortecassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
artt. 474 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
Le doglianze fatte valere con l’originario atto introduttivo del giudizio di opposizione e qui riproposte devono essere ricondotte nell’ambito di applicazione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
art. 475 cod. proc. civ
Allo stesso modo l a denuncia dell ’ omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva configura un’opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall’art. 475 cod.
art. 615 cod. proc. civ
Viceversa, allorché si contesti l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011
Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017
616599; 6 v., fra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv.
Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315
civ.,della sentenza resa in esito al grado di appello (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922
315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez.
Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141
922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez.
Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331
12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111
1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009
11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv.
Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209
610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674
25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez.
Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901
674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez.
Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16212/2023 R.G. proposto da GIZETA DI ZANICHELLI LUCA S.N.C. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Francesco Bianchini e Enrica Paini, domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro ZANICHELLI FAUSTO, quale titolare della omonima impresa individuale Gandolfi Colori di Zanichelli Fausto, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Pierpaola Belpoliti, con domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Bologna n. 123 /20 2 3 , pubblicata in data19 gennaio 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello . Fatti di causa 1. Gizeta di Zanichelli Luca s.n.c. propose opposizione avverso l’atto di precetto, per euro 5.020,57, notificato da Fausto Zanichelli in forza di sentenza n. 927/16 pronunciata dal Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla Gizeta s.n.c. nei confronti della Gandolfi Colori di Bigliardi Matteo e Zanichelli Fausto s.n.c. e dei soci, in proprio, Bigliardi e Zanichelli, con conseguente condanna del l ’ attrice a rifondere le spese di lite alla Gandolfi Colori s.n.c. L’opponente eccepì, tra l’altro, l ’ inesistenza del titolo esecutivo, essendo stata la condanna pronunciata nei confronti della Gandolfi Colori s.n.c., cancellata dal registro delle imprese il 16 maggio 2013, l’irregolarità della richiesta di spedizione in forma esecutiva da parte del difensore della Gandolfi Colori s.n.c. e la mancanza di una valida procura per l’atto di precetto, essendo richiamata quella rilasciata a margine della comparsadi costituzione depositata nel giudizio definito con la sentenza n. 927/16.

Il Tribunale aditoosservò che nel giudizio definito con la sentenza n. 927/16 si era costituita Gandolfi Colori s.n.c. e non Zanichelli Fausto, in proprio, e che, sebbene la formula esecutiva fosse stata richiesta dall’avv. Belpoliti, difensore della società estinta, ciò non dava luogo a nullità della spedizione in forma esecutiva in mancanza di un pregiudizio per il debitore, essendo stato il precetto notificato dall’ex socio, a ciò legittimato; inoltre, l ’ irregolarità della procura relativa al precetto era stata sanata per effetto del successivo rilascio della procura nel giudizio di opposizione nel termine concesso ex art.182 cod. proc. civ. e lo Zanichelli era legittimato ad agire esecutivamente per il recupero del credito riconosciuto in favore della disciolta società, limitatamente alla metà del credito, in ragione della sua quota di partecipazione nella cessata società.

2. La Corte d’appello di Bologna, pronunciandosi sul gravame interposto da Gizeta di Zanichelli Luca s.n.c. e sull’appello incidentale spiegato da Fausto Zanichelli, accoglieva il secondo, rigettando integralmente quello principale.

3. Gizeta di Zanichelli Luca s.n.c. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. Zanichelli Fausto resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 183, 474 e 166 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››. La ricorrente censura la decisione gravata per non avere rilevato che,già con l’atto di opposizione a precetto , aveva eccepito che l ’ avv.

Belpoliti (difensore della controparte) aveva agito sulla base di procura allo stesso rilasciata dalla società estinta ; l ’ eccezione riguardava l’atto di precetto, ma non poteva non considerarsi sollevata anche in relazione all’atto di costituzione nel giudizio di opposizione. Sostiene che, a fronte di tale contestazione, il giudice di primo grado non avrebbe potuto concedere il termine di cui all’art.182 cod. proc. civ., anche perché si verteva in ipotesi di procura inesistente, mai rilasciata dal socio unico della società estinta , ed invoca l’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37434/2022.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ. e 153 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere sia il giudice di primo che il giudice di secondo grado ritenuto di non dover rilevare l’irritualità della spedizione in forma esecutiva del titolo, sul presupposto che tale formula avrebbe comunque “raggiunto lo scopo”, in assenza di contestazione sulla titolarità del credito, e non avrebbe arrecato “alcun pregiudizio” alla società debitrice.

3. All’esame delle censur e è preliminare l ’ individuazione della natura dei vizi dedott i , al fine dell ’ inquadramento dell ’ opposizione nelle fattispecie di cui all’art. 615 o 617 cod. proc. civ., per le quali vale un diverso regime di impugnazione. La questione, in sostanza, è se in difetto di valida procura per l’atto di precetto e di omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva sul titolo si sia in presenza di una mera irregolarità formale; ciò in quanto il vizio, in tal caso, sarebbe censurabile nelle forme e nei tempi propri dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. 3.1.

Le doglianze fatte valere con l’originario atto introduttivo del giudizio di opposizione e qui riproposte devono essere ricondotte nell’ambito di applicazione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. 3.1.1. Occorre, invero, dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la censura concernente la mancanza di valida procura per l’atto di precetto è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069;

Cass., sez. 3, 22/05/1997, n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n. 24927). 3.1.2. Allo stesso modo l a denuncia dell ’ omessa o irrituale apposizione della formula esecutiva configura un’opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall’art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l’esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto.

Viceversa, allorché si contesti l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; Cass., sez. 3, n. 24279 del 30/11/2010; Cass., sez. 3, n. 25638 del 14/11/2013; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n.3967). 3.2. Facendo applicazione di tali principi si deve pervenire alla conclusione che i motivi di opposizione dedotti daGizeta di Zanichetti Luca s.n.c. dianoluogo ad un’ opposizione agli atti esecutivi, in quanto la ricorrente si duole dell’irritualità della spedizione in forma esecutiva, perché avvenuta ad impulso di soggetto privo di valida procura, con conseguente rischio di pagare a soggetto non creditore.

Infatti, l’opponente non ha mai dedotto in maniera argomentata l’inesistenza del titolo esecutivo e del credito, ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare la inesistenza di una valida procura e l’irritualità della spedizione in forma esecutiva del titolo. Una volta concluso che la Corte d ’ appello ha deciso su un a opposizione che doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., deve essere rilevata l’improponibilità dell’appello.

Non può invocarsi, a giustificazione dello strumento impiegato dall’opponente per impugnare la decisione di primo grado, il principio dell’apparenza, in ragione del quale, quando la sentenza da impugnare contiene una esplicita qualificazione dell’azione è a questa che occorre far riferimento, indipendentemente dalla sua esattezza, per l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599; 6 v., fra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992), perché non risulta, né è stato dedotto , che il Tribunale avesse espressamente qualificato l’opposizione come proposta exart. 615 cod. proc. civ.

A tanto consegue che deve essere pronunciata, d’ufficio, la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.,della sentenza resa in esito al grado di appello (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6- 3, 08/05/2020, n. 8660), non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione: e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest’ultima.

L’improponibilità dell’appello è, infatti, rilevabile d ’ ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione che determina l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata.

4. Conclusivamente, pronunciando su l ricorso , la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio. Le spese del giudizio d’appello e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Cortecassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al giudizio di appello, che liquida in euro 1.830,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 147,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato,