Cassation court dismisses appeal against urbanization consortium costs, citing lack of specific proof for unjust enrichment claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against the lower court's dismissal of their claim for unpaid urbanization costs. The appellants argued for jurisdictional issues and a claim of unjust enrichment, but the court found the latter inadmissible due to a lack of specific evidence detailing the exact amounts of enrichment and impoverishment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041 c.c.; Art. 133 c.p.a.; The claim for unjust enrichment under Art. 2041 c.c. is inadmissible if the specific elements of enrichment and impoverishment are not adequately indicated in the appeal, rendering the technical expert opinion merely exploratory and insufficient for quantification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19765/2024 R.G. proposto da CONSORZIO ZONA PRODUTTIVA MALO SUD S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V) unitamente all’avvocato FERASIN GIOVANNI (FRSGNN72M27G224D), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro DAL MEDICO GIANFRANCO, IL MARE DEL MOBILE DI DAL MEDICO GIANFRANCO C . S . N . C . in persona del legale rappresentante in carica, DAL MEDICO ORNELLA, DAL MEDICO LINA, DAL MEDICO RUGGERO, rappresentati e difesid a ll ’ avvocato MENEGUZZO DARIO (MNGDRA61H28L157O), domiciliatidigitalmente per legge -controricorrenti - nonchécontro CASAROTTO ANGELINA, DE MUNARI ROMEO, DE MUNARI TIZIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSSETTI ALBERTO (RSSLRT59L09E897Q), domiciliato digitalmente per legge -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO VENEZIA n. 1096/2024depositata il 05/06/2024 ;
R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 23/04/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Il Consorzio Zona Produttiva Malo Sud s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza Romeo e TizianoDe Munari e Angelina Casarotto, da un lato e Gianfranco, Lina, Ornella e Ruggero Dal Medico e la S.n.c. il Mare del Mobile di Dal Medico Gianfranco C., dall’altro,per sentirli condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di mancata contribuzione alle spese consortili per oneri di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni ai sensi della legge regionale Veneto n. 61 del 1985 e, in s ubordine, ai sensi dell ’ art.2041 c.c., quantificando la somma per i primi in oltre novantaseimila euro (€ 96.033,00) e in oltre trecento trentottomila euro (€ 338.098,00) per i Dal Meo e il Mare del Mobile, assumendo che i detti gruppi di convenuti erano proprietari di porzioni di terreno e comunque di immobili rientranti nel comparto previsto dal piano particolareggiato relativo alla zona produttiva D1.2/2 situata nel Comune di Malo (VI), lungo la Strada Statale n. 46 e che le dette proprietà immobiliari si erano avvantaggiate dei lavori di urbanizzazione svolti da esso Consorzio a seguito di apposita Convenzione stipulata con il Comune di Malo e stante la natura obbligatoria del Consorzio.
Entrambi i gruppi di convenuti, ossia i Casarotto e De Munari, da un lato e i Dal Medico e la S.n.c. Il Mare del Mobile dall ’ a l tro, si costituirono ritualmente in giudizio ed eccepirono la carenza di giurisdizione dell ’ autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia, in forza dell’art. 133 lett.
f) e g) del cod. proc. amm . , la genericità dell’atto di citazione, la prescrizione del diritto, e resistettero alla domanda nel merito , allegando la destinazione agricola dei fondi. R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle In corso di causa, con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., il Consorzio espungeva dalla domanda qualsiasi riferimento alla legge regione Veneto n. 61 del 1985 e chiedeva la condanna delle controparti alla corresponsione delle somme sopra indicate assumendo di non avere alcun obbligo di indicare le norme di diritto rilevanti.
Il Tribunale, ritenuta non necessaria l’attività istruttoria, rigettata la richiesta di consulenzatecnica di ufficio al fine dell’esatta quantificazione delle somme dovute, respinse la domanda con la sentenza n. 918 del 23/05/2022. Il Consorzio interpose appello e la Corte d’appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con le stesse parti convenute in primo grado, ha rigettato l’impugnazione, con la sentenza n. 1096 del 5/06/2024. La Consorzio Malo Sud s.r.l. propone impugnazione per cassazione, con ricorso affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi i Dal Medico e la S.n.c. Il Mare del Mobile da un lato e, dall’altro,i De Munari e la C asarotto . Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Tutte le parti hanno depositato memoria, nel termine di legge , per l’adunanza nel 23/04/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. Il primo riguarda violazione e(o) falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., per non avere la Corte d’appello, dopo avere preso atto della rinuncia alla prospettazione della domanda di condanna ai sensi della legge regionale Veneto n. 61 del 1985, comunque, così come il Tribunale, qualificato l’azione quale rivalsa, né proceduto alla qualificazione R.g. n. 19765 del 2024;
Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle delle pretese inquadrabili come obblighi di pagamento inerenti un’obbligazione propter rem , nonostante le allegazioni delle circostanze a tal fine rilevanti. In particolare, queste erano relative, come a pag. 11 e 12 del ricorso:alla costituzione del consorzio nella forma della società a responsabilità limitata; a lla sua natura obbligatoria, spirato il termine per l’adesione, ai sensidella legge n. 1150 del 17/08/1942 e dell’art. 62 della legge RegioneVeneto n. 61 del 27/06/1985;alla stipula di convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato nella quale era specificato che anche i proprietari di immobili ricadenti nel comparto, sebbene non aderenti al Consorzio, erano tenuti alla realizzazione delle opere previste nel Piano e nella Convenzione e che i relativi oneri erano assunti a proprio carico dellaConsorzio limitatamente alle aree necessarie per le urbanizzazioni e al progetto esecutivo, con diritto di regresso a favore del Consorzio nei confronti dei dissenzienti per il recupero delle spese e degli oneri e che le spese erano state anticipate dal consorzio anche per le quote dei proprietari non aderenti al Consorzioe quantificate utilizzando il dato di bilancio del Consorzio relativo all’anno 2019, non allegandosi affatto, da parte del Consorzio, che si trattava di fondi oggetto di provvedimento ablativo.
Il secondo motivo deduceviolazione e ( o ) falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell’art. 2041 c.c., per avere la Corte d’appello, e prima ancora il Tribunale , rigettato la prospettazione relativa all’arricchimento privo di causa senza avvedersi che vi era stato, comunque, un risparmio di spesa per i due gruppi di proprietari convenuti, i quali in ogni caso si erano avvantaggiati dell’effettuazione delle opere di urbanizzazione, senza ad esse avere contributo, cosicché l’istanza di ammissione della consulenza tecnica, reiterata in fase d’impugnazione, era volta alla quantificazione esatta dell’ammontare delle somme dovute, nei limiti della disciplina codicistica sull’arricchimento senza causa.
R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle Il primo motivo è infondato. La prospettazione della questione, ossia della ragione della domanda (causa petendi ) da parte della S.r.l. Consorzio Zona Produttiva Malo Sudsotto l’angolo visuale dell’obligatio propter rem è stata correttamente qualificata, con adeguato apprezzamento di merito, logicamente motivato,dalla Corte d’ appello come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; e, peraltro , no n si può imputare al giudice di non avere inquadrato i fatti nella prospettazione divisata dalla difesa del Consorzio soltanto successivamente e con uno sforzo argomentativo, derivato evidentemente dalla rinuncia all ’ originaria prospettazioneincentrata sulla legge Regionale n. 61 del 1985 (e in una prima fase giudiziale, sulla legge urbanistica del 1942) senza offrirne una alternativa, e ciò anche se la Corte d’appello abbia trascurato di rilevare che effettivamente la domanda nell’ottica della legge Regione Veneto n. 61 del 1985 era stata abbandonata o comunque tralasciata con la memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.
In concreto il Consorzio ha allegato fatti che astrattamente, secondo la sua prospettazione, sarebbero suscettibili di configurare gli obblighi di pagamento che esso ascrive ai Dal Medico e ai De Munari-Casarotto come rientranti nella categoria dell’obbligazione reale(o obligatio propter rem ) , ma non indica in alcun modo quale sia la fonte didetta obbligazione, posto che le fonti delle obbligazioni, nel nostro ordinamento positivo,sono quelle previste dall’art. 1173 c.c., ossia la legge, la volontà delleparti, il fatto illecito (o, meglio, i fatti illeciti, stante l’atipicità dell’illecito civile) e qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
L’abbandono della prospettazione fondata sulla legge regionale n. 61 del 1985, in considerazione dell’assenza di provvedimenti ablativi nei confronti dei detti gruppi di proprietari, non è stata adeguatamente sostituita da alcuna concreta indicazione di una R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle fonte produttiva dell’obbligazione di pagamento a carico dei convenuti originari , cosicché la prospettazione in fase di appello è risultata essere stata correttamente qualificata come del tutto nuova. Peraltro, la configurazione quale obbligazione reale ( propter rem) propugnata in fase d’impugnazione dalla difesa della S.r.l.
Consorzio Zona Produttiva M alo Sud non sembra comunque destinata a avere successo, atteso l’orientamento di questa Corte in temadi obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazionecon l’ente pubblico (Cass. n. 8635 del 02/04/2024 Rv. 670654 – 01 ; Cass. n. 1468 del 25/01/2021 Rv. 660381 - 01 ) e risultando pure carente l ’ allegazione in punto di obblighi derivanti dall’essersi in presenza di un consorzio obbligatorio(con riferimento a consorzio di urbanizzazione volontario e alla fonte esclusivamente contrattuale dell’obbligazione di adesione al consorzio di urbanizzazione all’atto dell’acquisto dell’immobile ricadente nel consorzio,pure qualificata propter rem , si veda Cass. n. 25289 del 04/12/2007 Rv. 601411 -01).
Il secondo motivo, relativo al mancato accoglimento della domanda nel prisma dell’art. 2041 c.c., è inammissibile, non risultando dal ricorso che l’azione di ingiustificato arricchimento sia stata esperita previa specifica indicazione dei suoi presupposti, ossia dell’arricchimento dei Dal Medico e dei De Munari – Casarotto e del corrispondente impoverimento del Consorzio, stante la carenza di specifici elementi, adeguatamente, e non soltanto genericamente , indicati in atti di causa, sull ’ entità stessa dei r eciproci specifici impoverimenti (nella quota imputabile ai convenuti) e arricchimenti.
Il Consorzio si è, infatti, limitato ad allegare che dalle opere realizzate era comunque derivato un vantaggio, se non altro in termini di risparmiodi spese, in favore dei proprietari non aderenti R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle al Consorzio, ma non ha neppure indicativamente tentato di specificare i detti vantaggi, limitandosi a insistere nell’istanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio al fine di individuarli e non semplicemente, di quantificarli, cosicché la consulenza tecnica è stata correttamente qualificata dai giudici di merito come meramente esplorativa e per questo è stata, con coerente valutazione, non ammessa.
E, d’altra parte, neppure risulta adeguatamente attinta da censura l’ulteriore e dirimente ratio della mancanza di prova del vantaggio di cui i fondi dei convenuti avrebbero beneficiato. Le censure di cui ai due motivi di ricorso sono, pertanto, rispettivamente infondatae inammissibile. Il ricorso è rigettato. Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della Consorzio Zona Produttiva Malo Sud S.r.l. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivoin favore di ciascuna parte controricorrente.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed a l competente Ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna di esse in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.
R.g. n. 19765 del 2024; Ad. 23/04/2025; estensore: C. Valle Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma