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Ordinanza — n. 16979/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16979/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23782/2021 R.G. proposto da CECI PAMELA, rappresentata e difesa dall’avv. FABIANA PICA (PCIFBN80M58H501T), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CAFARO BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PLACIDI (PLCGPR63D15H501A) e LENTINI LUCA (LNTLCU67P13H501Q), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro NARDONE VALERIO, MALGHERINI MARINA, CAFARO ARIANNA, CAFARO FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 558/2021depositata il 22/01/2021.

Regesto Legislator

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art. 2932 cod. civ, art. 102 cod. proc. civ, art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 16979/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso Pamela Ceci con atto affidato ad un solo motivo. Resiste Bruno Cafaro con controricorso affiancato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio e nullità del giudizio di appello, per mancata partecipazione al medesimo da parte degli eredi di Paola Malgherini.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni fondamento dell'azione responsabilità parziale azione di responsabilità restituzione della proprietà colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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art. 2932 cod. civ
art. 102 cod. proc. civ
Da tanto consegue che il giudizio di appello dovrebbe ritenersi nullo per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., con conseguente necessità di rinnovo dello stesso.
art. 369 cod. proc. civ
Consegue dalla scansione temporale ora ricordata che il deposito del ricorso è da ritenere tardivo, siccome avvenuto oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione (art. 369 cod.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23782/2021 R.G. proposto da CECI PAMELA, rappresentata e difesa dall’avv. FABIANA PICA (PCIFBN80M58H501T), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CAFARO BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PLACIDI (PLCGPR63D15H501A) e LENTINI LUCA (LNTLCU67P13H501Q), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro NARDONE VALERIO, MALGHERINI MARINA, CAFARO ARIANNA, CAFARO FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 558/2021depositata il 22/01/2021.

RICORSO IMPROCEDIBILE. R.G. 23782/2021 Cron. Rep. C.C. 3/6/2025 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Pamela Ceci conven ne in giudizio , davanti al Tribunale di Roma, Claudia Malgherini, Marina Malgherini, Paola Malgherini e Bruno Cafaro e, sulla premessa di aver stipulato con loro un contratto preliminare di compravendita di alcuni terreni, chiese che fosse riconosciuta la colpa esclusiva dei convenuti in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo, con pronuncia di una sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., riduzione del prezzo di vendita e risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti i quali, oltre a chiedere il rigetto della domanda dell’attrice, avanzarono domanda riconvenzionale volta a sentir accertare la colpa esclusiva dell’attrice rispetto alla mancata stipula del contratto definitivo, con conseguente riconoscimento della legittimità del recesso dal contratto preliminare da loro operato e del diritto a trat tenere la caparra. La causa fu interrotta per la morte di Claudia e Paola Malgherini e riassunta da Valerio Nardone in qualità di erede di Claudia Malgherini. Si costituirono altresì, in riassunzione, Marina Malgherinie Bruno Cafaro, quest’ultimo comunicando in giudizio di aver rinunciato all’eredità della defunta moglie Paola Malgherini.

Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale, dichiarò legittimo il recesso dal contratto preliminare esercitato dai convenuti e riconobbe il diritto degli stessi alla ritenzione della caparra, condannando l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato l’impugnata sentenza e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso Pamela Ceci con atto affidato ad un solo motivo. Resiste Bruno Cafaro con controricorso affiancato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio e nullità del giudizio di appello, per mancata partecipazione al medesimo da parte degli eredi di Paola Malgherini.

La ricorrente osserva che il giudizio di appello sarebbe stato celebrato senza la partecipazione di una parte processuale del giudizio di primo grado, con violazione del principio del litisconsorzio processuale. Dopo aver ricapitolato i nomi degli originari convenuti, la ricorrente ricorda che Claudia e Paola Malgherini vennero a mancare nel corso del giudizio di primo grado e che la sentenza del Tribunale fu pronunciata nei confronti di Valerio Nardone, nella qualità di erede di Claudia Malgherini, Marina Malgherini e Bruno Cafaro. Non si costituirono in primo grado, invece, gli eredi di Paola Malgherini, che non sono stati citati nel giudizio di appello, tanto che la sentenza di secondo grado dà atto della loro contumacia.

Da tanto consegue che il giudizio di appello dovrebbe ritenersi nullo per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., con conseguente necessità di rinnovo dello stesso.

2. Il Collegio osserva, innanzitutto, che – come correttamente è stato eccepito dal controricorrente – dalla consultazione del fascicolo telematico a disposizione di questa Corte sull’applicativo desk risulta che, depositata la sentenza d’appello in data 22 gennaio 2021, il ricorso qui in esame fu notificato il successivo 22 luglio 2021, cioè tempestivamente. Dopo tale notifica, l’avv. Fabiana Pica, difensore della ricorrente, depositò in data 20 settembre 2021 un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., adducendo che l’iscrizione a ruolo del ricorso, benché correttamente avvenuta in data 13 settembre 2021, era stata rifiutata dal sistema informatico.

Aggiunse il difensore, nell’istanza, che erano «ormai decorsi incolpevolmente i termini per la costituzione in giudizio», tant’è che l’effettivo deposito del ricorso avvenne soltanto il successivo 20 settembre 2021. Dalla documentazione disponibile risulta, inoltre, che già alle ore 19.25 del 13 settembre 2021 il sistema comunicò all’avv. Pica che il documento XML non era valido e che il ricorso risultava non trovato; mentre l’indomani, alle ore 8.33 del 14 settembre 2021, il sistema comunicò che il deposito del ricorso era stato rifiutato a causa di un «errore fatale durante la validazione XML».

È pacifico, dunque, che l’avv. Pica fu tempestivamente informata dell’esito negativo del deposito e che si attivò soltanto una settimana dopo, cioè il 20 settembre 2021, sollecitando la rimessione in termini. Consegue dalla scansione temporale ora ricordata che il deposito del ricorso è da ritenere tardivo, siccome avvenuto oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione (art. 369 cod. proc. civ.), senza che il difensore abbia dimostrato di essersi tempestivamente attivato per il rinnovo del deposito nell’immediatezza della ricezione del messaggio negativo suindicato (v. in argomento le ordinanze 7 luglio 2023, n. 19307, e 12 gennaio 2024, n. 1348).

Da tanto consegue che il ricorso è improcedibile.

3. La Corte ritiene tuttavia, ad abundantiam , di dover aggiungere che l’unico motivo di ricorso prospettato, ove anche fosse esaminabile, sarebbe comunque privo di fondamento. Deve essere ulteriormente confermato nella sede odierna, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare, al riguardo, l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, data l’irrilevanza, per chi propone impugnazione, della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l’assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi (ordinanza 13 luglio 2023, n. 20091; v. in argomento anche le ordinanze 26 settembre 2019, n. 24071, 14 marzo 2024, n. 6815, e 28 giugno 2024, n. 17893).

La medesima situazione si verifica nel giudizio odierno, nel quale la parte ricorrente lamenta una violazione dell’integrità del contraddittorio relativa al giudizio di appello – violazione che è attribuibile alla medesima parte che oggi pone la questione, che era appellante in quella sede – senza considerare che nessun vantaggio potrebbe derivarle dall’accoglimento del ricorso, se non quello di guadagnare un nuovo grado di merito nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato (così la citata ordinanza n. 24071 del 2019).

I litisconsorti pretermessi, infatti, sono, nella specie, da considerare virtualmente vittoriosi nel giudizio al quale non sono stati messi in condizione di partecipare; e, d’altra parte, la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa dell’odierna ricorrente risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.400, di cui euro 200 per esborsi, più spese generali e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t