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Decreto — n. 16976/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16976/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23434/2024 R.G. proposto da: PERNI CRISTIAN, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato MAMBELLI MASSIMO -ricorrente- contro AUSL ROMAGNA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1548/2024 depositata il 22/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, successivamente alla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380- Numero registro generale 23434/2024 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 16976/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 bis c.p.c., la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e che l’intimata non si è costituita; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16976/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 23434/2024 R.G. proposto da: PERNI CRISTIAN, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato MAMBELLI MASSIMO -ricorrente- contro AUSL ROMAGNA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1548/2024 depositata il 22/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, successivamente alla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380- Numero registro generale 23434/2024 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 16976/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 bis c.p.c., la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e che l’intimata non si è costituita; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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costo degli impianti ostacoli tecnici vizio di costruzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori contratto d'ingegnere contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23434/2024 R.G. proposto da: PERNI CRISTIAN, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato MAMBELLI MASSIMO -ricorrente- contro AUSL ROMAGNA -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1548/2024 depositata il 22/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, successivamente alla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380- Numero registro generale 23434/2024 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 16976/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 bis c.p.c., la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e che l’intimata non si è costituita; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 23434/2024 Numero sezionale 495/2025 Numero di raccolta generale 16976/2025 Data pubblicazione 24/06/2025