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Decreto — n. 16975/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16975/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22252/2024 R.G. proposto da: BASSANESI MARCELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANNUZZA SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MIJEDA APOLLONIA STOJKA (o APOLLONIA STOJKA), rappresentata e difesa dall’avvocato GIOLA VALENTINO (o VALENTINO ANGELO GIOLA ), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2253/2024 depositata in data 30/07/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16975/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22252/2024 R.G. proposto da: BASSANESI MARCELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANNUZZA SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MIJEDA APOLLONIA STOJKA (o APOLLONIA STOJKA), rappresentata e difesa dall’avvocato GIOLA VALENTINO (o VALENTINO ANGELO GIOLA ), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2253/2024 depositata in data 30/07/2024.

Parole chiave

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correzione di errore materiale rettifica del valore coefficiente correttore risarcimento per errore giudiziario revisione processuale sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22252/2024 R.G. proposto da: BASSANESI MARCELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANNUZZA SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro MIJEDA APOLLONIA STOJKA (o APOLLONIA STOJKA), rappresentata e difesa dall’avvocato GIOLA VALENTINO (o VALENTINO ANGELO GIOLA ), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2253/2024 depositata in data 30/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22252/2024 Numero sezionale 494/2025 Numero di raccolta generale 16975/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.155,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/06/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 22252/2024 Numero sezionale 494/2025 Numero di raccolta generale 16975/2025 Data pubblicazione 24/06/2025