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Ordinanza — n. 16960/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of timely demand for guarantee against insurer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16960/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file a timely demand for guarantee against the insurance company in the first instance. Although the appellant's wife held a family liability policy, the court found no record of the appellant requesting coverage for himself as a third-party beneficiary. Consequently, the court ruled that the appellant lacked standing to claim indemnity from the insurer.

Regesto Legislator

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Art. 1891 c.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.: In third-party liability insurance, the insured cannot claim indemnity without a timely demand for guarantee, and a third party lacks standing to demand coverage unless they are the insured.

Parole chiave

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demand for guarantee third party liability insurable interest standing to sue inadmissible appeal family policy civil liability assicurazione contro i danni provocati dall'acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1891 c.c.
“del capofamiglia” - natura - assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - conseguenze sulla legitimatio ad causam.
Art. 366, n. 3, c.p.c.
Né nel ricorsoper cassazione - in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. - si dà conto se ed in quale atto tale domanda sia mai stata formulatada Giuseppe Castello.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 702 bis c.p
convenne dinanzi al Tribunale di Napoli (nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c.) Giuseppe Castello e Maurizio Castellano, esponendo che: -) Maurizio Castellano era proprietario d’un appartamento sito a Napoli, via Raffaello n.
art. 1891 c.c
“del capofamiglia” - natura - assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.
art. 2051 c.c
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27473/21proposto da: -) Castello Giuseppe e Raiano Silvana, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Alberto gentile ; -ricorrenti - contro -) Castellano Maurizio; Intesa San Paolo Assicura s.p.a.; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 2 agosto 2021 n. 3034; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 la società WPS s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli (nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c.) Giuseppe Castello e Maurizio Castellano, esponendo che: -) Maurizio Castellano era proprietario d’un appartamento sito a Napoli, via Raffaello n. 56, concesso in locazione a Giuseppe Castello; -) nel 2011 dal suddetto appartamento percolarono infiltrazioni di acqua che danneggiarono il sottostante locale e le apparecchiature ivi contenute, di proprietà di Silvana Raiano e concesso in locazione alla WPS s.r.l..

Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. Ambedue i convenuti si costituirono negando la propria responsabilità. Oggetto: assicurazione r.c. - polizza c.d. “del capofamiglia” - natura - assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - conseguenze sulla legitimatio ad causam. N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 3. Nel giudizio intervenne volontariamente Silvana Raiano, moglie di Giuseppe Castello e -come s’è detto - proprietari a dell’immobile concesso in locazione alla WPS s.r.l.. Allegò che unico responsabile del danno doveva ritenersi Maurizio Castellano e chiese di chiamare in causa la società Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la ISA”), con la quale aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile propria e dei componenti il proprio nucleo familiare.

4. La ISA si costituì eccependo l’inoperatività della polizza.

5. Con ordinanza 23.12.2015 il Tribunale di Napoli: -) accolse la domanda della WPS nei confronti del solo Giuseppe Castello, sul presupposto che l’allagamento era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio (c.d. “Sanitrit” secondo la Corte d’appello; “Sanatrix” secondo il Tribunale) “esterno” alla struttura muraria, come tale controllabile dal conduttore e del cui malfunzionamento doveva perciò rispondere quest’ultimo, no il proprietario; -) rigettò la domanda proposta da Silvana Raiano nei confronti della ISA. L’ordinanza fu appellata da Giuseppe Castello e Silvana Raiano.

2. Con sentenza 2.8.2021 n. 3034 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) correttamente era stata affermata dal Tribunale la responsabilità del solo Giuseppe Castello; l’allagamento infatti era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio destinato a convogliare gli scarichi dei servizi igienici verso la colonna fecale condominiale, guasto che a sua volta aveva determinato il riempimento ed il rigurgito del water ; di tale danno, pertanto, doveva rispondere il conduttoredell’appartamento, quale custode, ex art. 2051 c.c.; N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 -) la domanda di garanzia proposta da Silvana Raiano nei confronti della ISA era infondata; Silvana Raiano aveva,infatti, stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile scaturente dalla proprietà dell’appartamento sito a Napoli, via Raffaello n. 64; l’appartamento da cui provenne il danno, invece, si trovava a Napoli,via Raffaello n. 56.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Giuseppe Castello e da Silvana Raiano,con ricorso unitario fondato su due motivi. Nessuna delle altre parti si è difesa. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I due motivi, pur prospettando vizi diversi (omesso esame d’un fatto decisivo il primo; violazione di legge il secondo),nella sostanza contengono un’identica censura, rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della ISA.

Nell’illustrazione di ambo i motivi i ricorrenti sostengono che: -) Silvana Raiano stipulò con la ISA una polizza multirischio, che copriva sia la responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’immobile indicato nella polizza (sito a Napoli, via Raffaello n. 64), sia la responsabilità civile derivante da qualsiasi altra attività lavorativa o non lavorativa, ivi compresa la “conduzione di immobili in cui l’assicurato dimora abitualmente o saltuariamente”; -) la polizza copriva sia la responsabilità della contraente Silvana Raiano, sia quella dei componenti il suo nucleo familiare, tra i quali Giuseppe Castello; -) nel caso di specie la responsabilità di Giuseppe Castello era stata affermata in quanto conduttore d’un immobilee, dunque , ricorrevano tutti i presupposti perché la ISA lo tenesse indenne dalle pretese risarcitorie della WPS: il responsabile era infatti membro del nucleo familiare dell’assicurata; aveva causato il danno in quanto conduttore d’un immobile; dimorava in quell’immobile.

N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 1.1. La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a Giuseppe Castello. Giuseppe Castello in questa sede si duole del rigetto della domanda di garanzia da lui proposta contro la ISA, assumendo che erroneamente è stata esclusa la sua qualità di “assicurato”. Ma Giuseppe Castello non risulta mai avere proposto tale domanda nel primogrado di giudizio. 1.2. Giuseppe Castello, quando si costituì nel giudizio ex art. 702-bisc.p.c. promosso dalla WPS, non formulò domanda alcuna di garanzia nei confronti della ISA.

La comparsa di costituzione depositata da Giuseppe Castello in primo grado si conclude infatti con le seguenti richieste: “1) rigettare ogni richiesta ex adverso avanzata essendo assolutamente inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Castello Giuseppe, nella sua dichiarata veste di conduttore dell'immobile sito in Napoli al Viale Raffaello n. 56;

3) Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio”. Né nel ricorsoper cassazione - in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. - si dà conto se ed in quale atto tale domanda sia mai stata formulatada Giuseppe Castello. La suddetta domanda di garanzia risulta proposta da Giuseppe Castello solo con l’appelloe, dunque , inammissibilmente. 1.3. Né rileva che una domanda nei confronti della ISA sia stata formulata da Silvana Raiano. La polizza stipulata da Silvana Raiano copriva vari rischi: tra questi, il rischio di responsabilità per danni causati a terzi nell’esercizio di qualsiasi attività extralavorativa dalla stessa contraente o dai componenti del suo nucleo familiare (c.d. polizza della r.c.

“del capofamiglia”). N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Nella parte in cui copriva il rischio della responsabilità civile di persone diverse dalla contraente la polizza era dunque una assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c.. Nell’assicurazione per conto altrui il diritto all’indennizzo può essere esercitato solo dal beneficiario, non dal contraente. Pertanto:

a) Giuseppe Castello, che aveva la veste di soggetto assicurato contro il rischio di responsabilità civile derivant e dalla qualità di conduttore dell’immobile, non ha formulato alcuna tempestiva domanda di garanzia;

b) Silvana Raiano, in quanto contraente della polizza ma non già responsabile del danno, non aveva titolo per formulare domande di sorta nei confronti della ISA.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate le controparti. P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stess