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Ordinanza — n. 16849/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; equitable jurisdiction judgments require limited appeal, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16849/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment on equitable jurisdiction is appealable only on limited grounds, not subject to cassation. The Municipality argued the two-year prescription statute was misapplied, but the appellant failed to prove the judgment involved standard contractual forms. The Court ruled that since the judgment was appealable, it falls outside the scope of cassation for substantive errors.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3; Art. 360, n. 5 c.p.c.: Judgments rendered by the judge of peace within the scope of their equitable jurisdiction are appealable only on limited grounds and are not subject to cassation for substantive violations of law.

Parole chiave

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equitable jurisdiction limited appeal cassation inadmissibility prescription statute contractual forms ritiro della domanda di revisione impugnazione della cancellazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 10 (rectius art. 1, comma 10) della l. n. 205/2017
Il Comune di San Nicola La Strada denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 (rectius art.
Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.
civ., deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma terzo, cod.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su una domanda tesa alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 594,00, oggetto della fattura inviata e che in violazione del principio di specificità e del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.
Art. 1342 cod. civ.
il ricorrente non ha dedotto e comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod.
Art. 111 Cost.
360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 339 cod. proc. civ
civ., deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma terzo, cod.
art. 360 cod. proc. civ
art. 111 Cost
360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 28 maggio 2020, 10063
Cass., sez. un., 28 maggio 2020, 10063; 18 novembre 2008, n.
Cass., 18 novembre 2008, n. 27339
Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 13019
Cass. 11 aprile 2024, n. 9870
13019/2007; e, da ultimo, Cass. 11 aprile 2024, n. 9870).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21349/2022 R.G. proposto da COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO; -ricorrente- contro BELARDO FRANCESCO; -intimato- Avverso la SENTENZA d el GIUDICE DI PACE CASERTA n. 1041/2022depositata il 23/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 1041/2022, depositata in data 23/05/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici relativi agli anni 2016 e 2017 avanzata dal sig. Francesco Belardo nei confronti del Comune di San Nicola La Strada e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di 594,00 di cui alla fattura n. 650 del 25 settembre 2020 per intervenuta prescrizione, stante l’applicazione del termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017.

2. Avverso la suindicata sentenza propone ora ricorso per cassazione il Comune di San Nicola La Strada, articolando un motivo unico illustrato da memoria. Il sig. Francesco Belardo non ha svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il Comune di San Nicola La Strada denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 (rectius art. 1, comma 10) della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici, il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.

Il ricorso è inammissibile. Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari (v. Cass., sez. un., 28 maggio 2020, 10063; 18 novembre 2008, n. 27339; sez.

III, 4 giugno 2007, n. 13019). “Tale conclusione - non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio «esclusivamente» che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione - si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost. -è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato.

Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso)” (così Cass. n. 13019/2007; e, da ultimo, Cass. 11 aprile 2024, n. 9870).

Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su una domanda tesa alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 594,00, oggetto della fattura inviata e che in violazione del principio di specificità e del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. il ricorrente non ha dedotto e comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso, oltre alla revocazione per motivi ordinari, avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria. 4.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così de