Cassation court orders renewal of service of appeal to necessary co-litigant due to missing receipt notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the renewal of service of the appeal to the necessary co-litigant, Vincenzo Ascolese, because the receipt notice for the initial service was missing from the file. The appellant, Angela Marotta, argued for dismissal of the claim against her, while the opposing party contended that the procedural defect required immediate correction. The court ruled that without proof of receipt, the appeal could not be validly served, necessitating a new service order within 60 days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: When the receipt notice for the service of an appeal is missing from the court file, the court must order the renewal of service to ensure the necessary co-litigant is properly notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 28865/21proposto da: -)Marotta Angela, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocatiMario Anzisi e Luciano Boccarusso; -ricorrente - contro -) Groupama Assicurazionis.p.a.; Ascolese Vincenzo; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 16 aprile 2021 n. 1406; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Considerato che Angela Marotta ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, 1406/21, la quale ha rigettato -confermando la decisione di primo grado - la domanda da lei proposta di risarcimento del danno da sinistro stradale; nel suddetto giudizio il proprietario del veicolo antagonista, Vincenzo Ascolese, è litisconsorte necessario; la notifica del ricorso a Vincenzo Ascolese, dopo un primo infruttuoso tentativo, è statarinnovata ex art. 140 c.p.c.;
Oggetto: rinnovo notifica. N.R.G.: 28865/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 non è in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato comunicato al destinatario l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale; in tale carenza, è indispensabile ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, entro il termine perentorio indicato in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza all’ordine; P.Q.M -) rinvia la causa a nuovo ruolo; -) visto l’art. 291 c.p.c., ordina alla ricorrente il rinnovo della notifica a Vincenzo Ascolese, nel termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte