Ordinanza — n. 16404/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che: iricorrenti indicati in epigrafe (insieme ad altri) convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consigliodei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna alla remunerazione adeguata o al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati tra il 1983 e il 1991; il Tribunale di Roma, con sentenza n.16793/2012, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioni convenute; adìta con gravame dagli attori soccombenti, in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.2689/2020 , accolse la domanda di taluni medici e rigettò quella di altri, omettendo, tuttavia, di provvedere su numerose posizioni, tra cui quelle degli odierni ricorrenti; questi ultimi impugnarono la decisione d’appellosia con istanza di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., proposta dinanzi alla stessa Corte capitolina, sia con ricorso per cassazione; con sentenza 18 maggio 2022, n. 3331, la Corte d’appellodi Roma ha rigettato il ricorso per revocazione; avverso questa sentenza, i medici indicati in epigrafe, unitamente al Codacons, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; ha risposto con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre sono restati intimati i Ministeri indicati in epigrafe; la trattazione del ricorsoè stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16404/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 395 n. 4 cod. proc. civ., proposta dinanzi alla stessa Corte capitolina, sia con ricorso per cassazione; con sentenza 18 maggio 2022, n. 3331, la Corte d’appellodi Roma ha rigettato il ricorso per revocazione; avverso questa sentenza, i medici indicati in epigrafe, unitamente al Codacons, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; ha risposto con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre sono restati intimati i Ministeri indicati in epigrafe; la trattazione del ricorsoè stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29925/2022R.G., proposto da CODACONS, ALBIANI IGINO, ALESSIO MARIA GRAZIA, ALONGI GIANCARLO, AMMANNATI MARIA RITA, ANCORA CARLO, ANSELMI FAZIO, ARRIGHINI MARIACRISTINA, BACCI CLAUDIO, BALDI MARIAROSA, BALDINO ALFREDO, BANI DANIELE, BARBIERI FARA LUCIA ROSARIA, BARCELLA EVELINO, BASILE VINCENZO, BASTREGHI GIORGIO, BATTAGLIA SILVIA, BAULEO FILIPPO ANTONIO, BELPIETRO MARCO, BERNINI STEFANIA, BERTINI MARCO, BIANCHI PIERANGELO, BIANCHINI CLAUDIO, BIANCONI FABRIZIO, BIANUCCI GIANCARLO, BIFULCO MAURO, BIGIARINI TIZIANA, BIONDO STEFANIA, BOCCHIERI ROBERTO, BOGANELLI ANDREA, BORASCHI PIERO, BOSCHERINI ALBA, BRANCALE GIOVANNI, BRULETTI SERENA, CAMARDI PATRIZIA, CANDIDO MASSIMO, CAPPANERA STEFANO, CARAFA PAOLA, CAROBI DAVID, CASELLI ANTONELLA, CASIGLIANI ROBERTO, CASTELLI LUCA, CERVELLI CARLO, CHIANELLA ALVARO, CIACCA ALESSANDRO, CODOVINI ALBERTO, COLETTA DAVID, CORTESI PATRIZIA, CORTOPASSI ANTONELLA, CORTOPASSI ALBA, CUGUSI GIUSEPPE, CUNGI LUCIA, DADATTI ANGELO, DAMIANI MARCO, DANZI GIAN BATTISTA, DE DIVITIIS ALFREDO, DE GENNARO FABIO, DEGL'INNOCENTI GIAN PAOLO, DEL BARGA FRANCESCO, DEL ROSSO ATTILIO, DELL'AVANZATO GIAN PAOLO, DEMBECH CHIARA, DIGILIO LAURA, DONATI MARIA CARLA, ENRIQUES FIAMMETTA, ERRA FABRIZIO, FABBRI ALVARO, FABRELLO MONICA, FABBRI ALVARO, FABRELLO MONICA, FALSINI SILVIA, FARESE ALBERTO, FEDELE GIANCARLO, FORLEO MARIA ANTONIA, FUNAIOLI MONICA, GALATI SALVATORE, GALLI GIOVANNI, GALLORINI MARCELLA, GATTI ANGELO, GIANCOTTI LUCIANOMARIA, GIGLIETTI ANTONELLA, GIORDANO LAURA, GIORGI MARCO, GIORI ANNAMARIA, GIOVANI MONICA, GIRELLI GRAZIANO, GIUNTINI CLAUDIO, GONELLA CLARA, GRECO ROSARIA, GRECU LORELLA MARIA, GUERRA GIANLUIGI, LAZZARONI MONICA, LEANZA DONATA, LEFONS UGO, LEMME ELEONORA, LOMBARDI GIANCARLO, LOMBARDI PIERO, LUCANIA LUCIANO, LUCCHESI CLAUDIO, LUCCHI STEFANIA, MAGGI GIANLUCA, MANETTI CLAUDIO, MANNELLI MARCO, MANNINI GABRIELE, MAPELLI LORENZO, MARI MARIO, MARIOTTINI GIAMPIERO, MARTINO NATALE ELIA, MATTAFIRRI RITA, MEDDA ELISABETTA, MERIGGI FAUSTO ANGELO, MINCHILLO MAURIZIO, MINUTELLO MARIA, MIRACCO FLAVIANA, MONTAGNANI IULA, MONTI ELENA, MORETTI MARIO, MORETTI MARIA VITTORIA, MORETTI MANUEL, MORI PIETRO ADRIANO, MORICONI NATALE, MOSCONI GIULIO GIACOMO, MOSCONI LIDIA GIULIA, MUNERETTO CLAUDIO, NARDI MAURIZIO, NAVALESI GIOVANNI, NEGLIA FRANCESCA, NESI MARIA GRAZIA, ORLANDI UGO, OTTANELLI STEFANO, PAGANONI SILVIA, PALADINI ILARIA, PALLESCHI GIOVANNI MARIA, PARBUONI REGINA, PECCETTI ANDREA, PELI LORENZO, PEZZAROSSA ALESSANDRO, PICCA CLAUDIO, PIERI MARIA, POGGI PAOLO, POLICARPI FABRIZIO, QUATTROCCHI ITALO, RADICCHIA STEFANO, RAINONI MAURIZIO, RANDELLINI ELIO, RAPPUOLI GIORGIO, RETEZ MARIO FERDINANDO, RINALDI LUIGI, RIPACCIOLI MANUELA, ROSSI STEFANIA, ROTA STEFANO, SALVI GIANMAURO, SALVINI MARIA, SAVOLDI ALESSANDRO, SAVORETTI ELIO, SBERNA FRANCESCO, SCANAVACCA ANTONIO RAFFAELE, SCATENA LORENO, SCAVO VINCENZO, SCRICCIOLO VITO, SENSINI GIORGIO, SERIACOPI ANNA, SIMONETTI SIMONETTA, SOARDI ENRICO, SONNI LORELLA, SORIANI ADALGISA, SOZZI MONICA, STINGENI LUCA, TAMBORRELLA ROBERTO, TASSI ROSSANA, TIERI RINALDO, TOGNARELLI MONICA, TOMASELLI GIANLUIGI, TOMASINI BARBARA, TORSOLI MARIA ANGELA, TOSCANO LUCIA, TOSTI PIER ANTONIO, TRENTANNI CESARE, TREQUATTRINI ALBERTO, TRIMARCHI GIUSEPPINA LAURA, TURCO ROSA LUCIA, VANNUCCHI ROBERTA, VASSALLE ANNA, VEGNI MARIA, VOLPINI MARCO, ZANI STEFANO, ZANNONI STEFANIA, ZANNONI STEFANIA, ZAPPIA MARIA PAOLA, ZUCCOTTI MAURO, BIANCHI SANDRO; elettivamente domiciliati in R oma , Viale delle Milizie, n.9, presso lo Studio dell’Avvocato Carlo Rienzi,che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Gino Giuliano; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesaper legge; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministripro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 3331/2022della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 18 maggio 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 aprile2025 da l Consigliere Paolo S paziani .
Rilevato che: iricorrenti indicati in epigrafe (insieme ad altri) convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consigliodei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna alla remunerazione adeguata o al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati tra il 1983 e il 1991; il Tribunale di Roma, con sentenza n.16793/2012, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioni convenute; adìta con gravame dagli attori soccombenti, in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.2689/2020 , accolse la domanda di taluni medici e rigettò quella di altri, omettendo, tuttavia, di provvedere su numerose posizioni, tra cui quelle degli odierni ricorrenti; questi ultimi impugnarono la decisione d’appellosia con istanza di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., proposta dinanzi alla stessa Corte capitolina, sia con ricorso per cassazione; con sentenza 18 maggio 2022, n. 3331, la Corte d’appellodi Roma ha rigettato il ricorso per revocazione; avverso questa sentenza, i medici indicati in epigrafe, unitamente al Codacons, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; ha risposto con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre sono restati intimati i Ministeri indicati in epigrafe; la trattazione del ricorsoè stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che: con “Istanza ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere”, depositata il 24 marzo 2025, i ricorrenti hanno fatto presenteche questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 8337/2024, in accoglimento del ricorso per cassazione da loro proposto, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello n. 2689/2020 e che, a seguito di tale annullamento con rinvio, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma, dove pende il relativo giudizio; sulla base di ciò, i ricorrentihanno posto in evidenza di non avere più interesse al la cassazione della sentenza n.3331/2022 che ha rigettatoil ricorso per revocazione avverso la sentenza n.2689/2020, ormai annullata; i ricorrentihanno pertanto chiesto «che sia dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la cessata materia del contendere , con compensazione delle spese di lite»; in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228.
Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giu