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Ordinanza — n. 16381/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against lower court ruling on property damage liability and burden of proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16381/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Arim 88 SRL against the Rome Court of Appeal's judgment regarding property damage claims. The appellant argued for a retrial based on alleged procedural flaws and evidentiary issues, while the lower court had already evaluated the technical evidence regarding the reconstruction of a boundary wall. The Supreme Court rejected these arguments, affirming that the lower court correctly assessed the utility of the works and maintained the burden of proof on the appellant without violating legal rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation rejects appeals alleging double conformity of grounds or improper burden of proof allocation when the lower court has conducted an autonomous critical evaluation of evidence and the facts are not contested.

Parole chiave

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property damage liability burden of proof allocation double conformity defect lower court review civil procedure appeal muro di sostegno risarcimento del danno assicurazione contro i danni provocati dall'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 348 ter c.p.c.
ipotesi non consentita ex art. 348 ter c.p.c. nel caso di specie ricorrendo l’ipotesi di cd doppia conforme).
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
articolo 702 bis c.p
Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c.
articolo 112 c.p
e dell’articolo 112 c.p.c.
articoli 111 della Costituzione
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 111 della Costituzione e 132 c.p.c, con riferimento all’articolo 360, n.
articolo 2697 c.c
Con il quarto motivo si deduce la violazione l’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360, n.
articolo 111 della Costituzione
Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’articolo 111 della Costituzione e 132 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n.
articolo 2 della Costituzione
nonché dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 1 del protocollo addizionale CEDU, in relazione all’articolo 10 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 gennaio 2022, n. 459
La Corte territoriale ha richiamato le considerazioni del Tribunale svolgendo una autonoma valutazione critica in modo da rendere palese la motivazione adottata e la sua compatibilità logico giuridica, così come richiestoda questa Corte di legittimità (Cass. 10 gennaio 2022, n. 459).
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 31 agosto 2020, n. 18092
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12543/2022 R.G. proposto da ARIM 88 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORROMEO (BRRCRL63H28H620X) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE (VZZDNC69L27F839W) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro NORI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FATTOROSI BARNABA (FTTNDR48B01H501Q) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro MORGIA VALERIO, ARCHITETTONICAD SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8384/2021depositata il 20/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. notificato il 12 aprile 2011, la Arim 88 S.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, di accertare la responsabilità di Maurizio Nori per i danni che questi avrebbe causato alla proprietà dell’attrice nel corso dei lavori di sbancamento, con condanna al pagamento della somma di euro 12.000 circa, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, in occasione dei lavori edili svolti all’interno della proprietà Nori, sarebbero stati provocati danni al muro confinante, alla rete fognaria, elettrica e del gas (passanti in detto muro) e al pavimento prospiciente un immobile di proprietà dell’attrice.

Il danno era stato determinato in sede di accertamento tecnico preventivo. Si costituiva il convenuto, rilevando che il muro era stato ricostruito prima dell’inizio del giudizio per cui chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna dell’attrice per lite temeraria. Chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti della Architettonicad Costruzioni S.r.l. (nella sentenza impugnata indicata come Architettonicad S.r.l. ) , appaltatrice dei lavori e dell’architetto Valerio Morgia, direttore dei lavori. Disposto il mutamento del rito e autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva il professionista chiedendo il rigetto della domanda.

La S.r.l. chiedeva il rigetto e , tra l’altro, la chiamata in causa del proprio assicuratore Unipol Sai. Si costituiva quest’ultima eccependo l’inoperatività della polizza e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda per intervenuta transazione. Con sentenza del 28 ottobre 2015 il Tribunale di Roma rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello la società Arim 88 S.r.l. Si costituiva Maurizio Nori rilevando di avere ricostruito il muro in questione in cemento armato e che di ciò la società si era arricchita, utilizzandolo come sostegno per la realizzazionedi ben cinque nuove unità abitative.

Si costituiva il direttore dei lavori eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendone, comunque, il rigetto. L’assicuratore Unipol Sai S.p.A. deduceva l’inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi. La ditta appaltatrice rimaneva contumace. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 20 dicembre 2021 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Arim 88 S.r.l. affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi Maurizio Nori e Unipol Sai S.p.A.; quest’ultimadeposita memoria.

Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta la violazione ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c. I giudici di merito avrebbero omesso di pronunziarsi sulla domanda di accertamento dei danni come meglio indicata nel procedimento di ATP. In particolare, non si condivide l’idea di fondo secondo cui l’assenza di danno conseguenza comporti automaticamente il difetto di un danno evento. La Corte d’appello ha escluso la risarcibilità del danno evento, comunque riscontrato, evidenziando che la sistemazione del terreno, il rifacimento della pavimentazione, il ripristino delle componenti di impiantistica “possono ritenersi irrilevanti rispetto alle costruzioni realizzate in seguito dall’attore: infatti seppure fossero state eseguite, all’epoca dei fatti, sarebbero state rimosse dai successivi interventi di cantiere, necessari per realizzare il nuovo complesso immobiliare”.

Da ciò discenderebbe l’omessa pronunzia sulla richiesta di risarcimento dei danni. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 111 della Costituzione e 132 c.p.c, con riferimento all’articolo 360, n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata presenterebbe un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, per le medesime ragioni oggetto del precedente motivo. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 112, 132 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n. 4 c.p.c.

L’odierno ricorrente aveva evidenziato, con l’unico motivo di appello, l’irrilevanza della modifica dello stato dei luoghi. Il danneggiante avrebbe dovuto comunque sostenere i costi, indipendentemente dalla successiva modifica dello stato dei luoghi che avrebbe richiesto, come evidenziato dal consulente d’ufficio, la eliminazione delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi. Sotto tale profilo la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a confermare le argomentazioni del Tribunale ritenendole corrette senza confutare gli argomenti addotti dall’appellante.

Con il quarto motivo si deduce la violazione l’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. L’odierna ricorrente aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico depositando consulenza tecnica resa in sede di accertamento preventivo. In virtù del riparto dell’onere della prova spettava al convenuto fornire la dimostrazione di avere eseguito i lavori previsti in sede di accertamento tecnico. Da ciò deriverebbe la violazione l’articolo 2697 c.c. avendo il giudice respinto la domanda invertendo laregola dell’onere probatorio.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’articolo 111 della Costituzione e 132 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n. 4 c.p.c. Secondo la Corte territoriale parte attrice non avrebbe dimostrato il danno concretamente subito. Sotto tale profilo la decisione risulterebbe illogica nel suo percorso motivazionale. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione di articoli 1218, 1223, 2043 c.c. nonché dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 1 del protocollo addizionale CEDU, in relazione all’articolo 10 della Costituzione.

In particolare, la decisione della Corte d’appello sarebbe in contrasto con alcune pronunzie della Corte di legittimità che evidenziano che il danno emergente non consisterebbe nei soli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimoniali già intervenute, ma si riferirebbe all’insieme dei rapporti giuridici di cui una persona è titolare. I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente perché riguardano la medesima questione prospettata in termini di omessa pronuncia rispetto alla richiesta di affermazione della responsabilità del convenuto e di risarcimento del danno o comunque errata applicazione delle norme in tema di onere della prova e di accertamento del danno evento, da considerarsi autonomamente rispetto al danno conseguenza.

Le censure sono infondate, giacché la Corte territoriale ha chiaramente argomentato che la domanda non avrebbe potuto essere accolta perché l’odierna ricorrente non aveva dimostrato, né il danno concreto subito, né l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Pur ritenendo provato il fatto storico del danneggiamento del manufatto ha correttamente rigettato la domanda per mancanza di prova di un effettivo danno risarcibile, basando la sua decisione sulle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui compete al giudice di merito la valutazione del materiale probatorio al fine di accertare, in primo luogo, gli elementi relativi alla causalità materiale al fine di verificare se un determinato evento sia riferibile alla condotta del soggetto individuato dall’attore.

In secondo luogo, la causalità giuridica, che riguarda il diverso profilo della risarcibilità civile di quell’evento. La Corte d’appello, conformemente a quanto già deliberato dal giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente tale secondo profilo giacché il fondo di proprietà dell’attrice sul quale era presente un edificio fatiscente è stato completamente demolito e al suo posto è stato realizzato un complesso immobiliare costituito da cinque fabbricati indipendenti, realizzati a schiera. La Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che le opere che avrebbero dovuto essere eseguite per ripristinare lo stato dei luoghi e che costituivano il costo necessario (risarcimento del danno), sarebbero state inutili, giacché in occasione della demolizione e successiva ricostruzione di un complesso immobiliare del tutto differente, quei manufatti sarebbero stati comunque eliminati.

La Corte territoriale sulla base di un’argomentazione logica e giuridicamente corretta ha, infatti, affermato che “la sistemazione del terreno, il rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle componenti impiantistica possono ritenersi irrilevanti rispetto alle costruzioni realizzate in seguito dall’attore; infatti, seppure fossero state eseguite, all’epoca dei fatti, sarebbero state rimosse dai successivi interventi di cantiere necessari per realizzare il nuovo complesso immobiliare”. Alla luce di tutto quanto precede non è in alcun modo configurabile un’omessa pronunzia, poiché la Corte territoriale ha specificamente esaminato la domanda, rigettandola per mancanza di prova del danno concreto subito, condividendo le corrette argomentazioni della sentenza di primo grado fondata sulla consulenza tecnica che aveva accertato che il mutato stato dei luoghi aveva reso irrilevanti le opere da eseguire.

Quanto precede consente di escludere radicalmente la sussistenza di un grave vizio motivazionale prospettato nel secondo motivo (la censura avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. ipotesi non consentita ex art. 348 ter c.p.c. nel caso di specie ricorrendo l’ipotesi di cd doppia conforme). Nello stesso modo non è possibile sostenere che il giudice di secondo grado abbia acriticamente reiterato le argomentazioni del Tribunale giacché, al contrario, ne ha esposto il contenuto esprimendo apprezzamento, condivisione, pertinenza e decisività rispetto ai temi discussi dalle parti.

La Corte territoriale ha richiamato le considerazioni del Tribunale svolgendo una autonoma valutazione critica in modo da rendere palese la motivazione adottata e la sua compatibilità logico giuridica, così come richiestoda questa Corte di legittimità (Cass. 10 gennaio 2022, n. 459). Neppure sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697 c.c., che è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia a valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395;

Cass. 31 agosto 2020, 18092) L’ultimo motivo è inammissibile perché assolutamente generico, consistendo nella reiterazione della tesi della ricorrente, secondo cui il danno dovrebbe essere comunque riconosciuto anche in assenza di un concreto pregiudizio rispetto al quale la Corte territoriale non ha in alcun modo invertito l’onere della prova. Al contrario, quella Corte ha preso le mosse dal dato non contestato del danneggiamento del muro di confine, esaminando il profilo ritenuto decisivo e assorbente della utilità e rilevanza delle opere da eseguire, diverse dalla ricostruzione del predetto muro (pacificamente costruito dalla convenuta in cemento armato, quindi più funzionale rispetto alle opere edili realizzate successivamente dalla attrice nel proprio terreno).

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Nori Maurizio, delle spese, liquidandole in € 2.500,00 per compensi ed in favore di Unipol Sai S.p.A. in € 3.500,00 per compensi, oltre , per entrambi , alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore