Ordinanza — n. 16376/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13627/2023R.G. proposto da Giorgio Liguori e Rita Canistro,rappresentato e difes o da gli Avv. ti Carlo Accattatis Chalons d’Orangee Ciro Cerino come da p rocura in calce al ricorso , ex lege d omicilia t i come da domicilio digitale indicato; -ricorrenti- contro Oggetto:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Inammissibile. CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi UNIFIN s.r.l. in liquidazione, (già UNIFIN s.p.a. ) , i n persona del rappresentante legale pro tempore , rappr esentat o e difes o dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2901 c.c, art. 116 c.p; Ordinanza — n. 16376/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Come questa Corte, anche a Sezioni Unite , ha avuto più volte modo di affermare, il presupposto della violazione dell'art.116 c.p.c. consiste nel fatto che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13627/2023R.G. proposto da Giorgio Liguori e Rita Canistro,rappresentato e difes o da gli Avv. ti Carlo Accattatis Chalons d’Orangee Ciro Cerino come da p rocura in calce al ricorso , ex lege d omicilia t i come da domicilio digitale indicato; -ricorrenti- contro Oggetto:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Inammissibile. CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi UNIFIN s.r.l. in liquidazione, (già UNIFIN s.p.a. ) , i n persona del rappresentante legale pro tempore , rappr esentat o e difes o dall’Avv.
Giulio Di Matteo, giusta procura allegata al controricorso , ex legedomiciliata come da domicilio digitale indicato ; - controricorre nte - avverso la sentenza n. 1036/2022 della Corte d’appello di Napoli , pubblicata in data15 marzo 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1. il Tribunale di Napoli , con sentenza n. 14156 /20 13 , ha accolto la domanda di revocatoria, proposta dalla s ocietà Unifim s.p.a. (ora Unifim s.r.l. in liquidazione) con cui ha convenuto in giudizioGiorgio Liguori e Rita Canistro e ha dichiarato l’ inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.del Fondo Patrimoniale costituito dai predetti esponendo di essere creditrice per l’importo di Euro 242.669,66 in virtù di contratti di finanziamento stipulati tra la Caffè Partenope s.r.l. (società debitrice principale) e laUnifim s.p.a, società debitrice di cui, Giorgio Liguoriera fideiussore , assieme ad altri s oci e clienti della stessa; 2.la Corte d’Appello di Napoli , con la sentenza n. 1036 /202 2 qui impugnata, ha respinto l’impugnazione proposta da Giorgio Liguori e Rita Canistro e confermato lasentenza di primo grado; 3.avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli il Liguori e la Canistro ha nno proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso la Unifim s.r.l. in liquidazione (già Unifims.p.a.);
4. E’ stata formulat a proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 31/12/2023; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; Partecontroricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per inesistenza e/o inadeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito in relazione all’art. 116 c.p.c. - art. 360, co . 1 n. 3 ”; nello specifico , contestano il fatto che la Corte d’appello ha ritenuto infondato il motivo d’appellorelativo al disconoscimento delle scritture private prodotte da Unifim s.p.a. ed in particolare, della sottoscrizione apposta presuntivamente dall’allora rappresentate legale della società Caffè Partenope s.r.l. in calceai contratti di finanziamento, presupposti al contratto di fideiussione, argomentando erroneamente sulla mancata indicazione da parte degli appellanti delle discordanze grafiche contenute nei suddetti contratti e addirittura, attribuendo rilievo a contratti di finanziamento senza sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società Caffè Partenope s.r.l.; 2.1.Il motivo è inammissibile;
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite , ha avuto più volte modo di affermare, il presupposto della violazione dell'art.116 c.p.c. consiste nel fatto che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi apprezzamento (Cass. Sez. U, n.20867/2020, n.16598/2016; Cass. Sez. 1, n. 6774/2022); diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dallestesse Sezioni unite (Cass. Sez. U.nn. 8053e 8054/2014, n.34474 / 2019, n. 20867 /2 020 ); nel caso di specie, il “ disconoscimento ” allega to dai convenuti in primo grado, a supporto della dedotta violazione dell’art. 116c.p.c., è stato sollevato, per come ritenuto dalla Corte d’appello, solo in relazione alla qualifica del rappresentante legale della Caffè Partenope enon reiterato specificatamente all’udienza di precisazione delle conclusioni; la Corte d’appelloha considerato, inoltre, che la deduzione della pretesa difformità delle firme apposte da Massimo Ricci, sia stata posta in termini “alquanto generici e apodittici” poiché dalla comparazione delle firme (apposte sui contratti di finanziamento e sul contratto di fideiussione) sono emerse alcune differenze marginali giustificabili “con la naturale varietà del tratto grafico” e non nel nucleo essenziale;né le possibili specifiche discordanze tra le firme sono state precisate ed evidenziate dagli allora appellanti, i quali non hanno neppurespecificato chiaramente quali fossero i contratti di finanziamento di cui hanno dedotto l’invalidità per mancanza di sottoscrizione (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
3. con il secondo motivoi ricorrenti denunciano “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per inesistenza e/o inadeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito in relazione agli artt. 2907 e 170 c.c. - art. 360, co. 1 n. 3 ”; si dolgono che la corte d’appelloabbia erroneamente ritenuto tardivo il rilievo formulatoin comparsa conclusionale circa l’assenza nella CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi fattispecie in esamedell’elemento dell’eventus damni, per averlo sollevato invece nell’atto di appello e sottolineano che , alla luce del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (richiamano l’arresto n. 2904/2021), la Corte d’appello non si sarebbe affatto soffermata sulla ragione del debito ovvero se esso avesseinerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia, trattandosi di obbligazioni derivanti dall’attività imprenditoriale e/o professionale che di norma risultano avere inerenza indiretta al soddisfacimento dei bisogni familiari, salvo che con i proventi della propria attività imprenditoriale o professionale il coniuge vi faccia fronte in adempimento dei doveri familiari, non potendo ciò essere ravvisato su mere presunzioni e senza alcuna allegazione circa una diversa fonte di sostentamento del nucleo familiare per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia;
4. con il terzo motivo denunziano “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per inesistenza e/o inadeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito in relazione agli artt.2901c.c., 115 e 116 c.p.c. - art. 360, co. 1 n. 3 ”; si dolgono che corte d’appelloabbia fondato la decisione sulla presunzione che la Canistro, coniuge del Liguori, successivamente separatasi dallo stesso, fosse a conoscenza della situazione debitoria, mentre in ragione delle caratteristiche dei finanziamentide quibus avrebbe , viceversa,presumersi il contrario; 4.1.
I motivi, che per l’evidente nesso di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili; ad onta della relativa formale intestazione, con entrambi i motivi i ricorrenti denunciano formalmente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riproponendo nella sostanza profili di fatto invocando la rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal Giudice di appello; CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi quanto all’eventus damni la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che esso si configura non solo quando l’atto rende impossibile la soddisfazione del credito per totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche qualora abbia causato maggior incertezza o difficoltà nella soddisfazione della pretesa creditoria, trattandosi, nella specie, dell’unico bene immobile di proprietà del fideiussore (appartamento sito in Casoria composto da sette vani), presumibilmente non di esiguo valore (pagg. 8 e10 della sentenza impugnata); inoltre, la c orte d’appello ha ritenuto tardiva la questione della mancata prova da parte della creditrice che dalle obbligazioni fideiussorie contratte derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, in quanto sollevata solo in comparsa conclusionale dagli appellanti (pag. 9 della sentenza impugnata) e va evidenziato al riguardo che gli odierni ricorrenti non hanno offerto,neppure nel ricorso per cassazione, se non genericamente, allegazionidocumentali idonee a dimostrare sia la sussistenza de l cospicuo patrimonio dei “debitori complessivamente considerati” sia la tempestività della questione circa diretta e immediata inerenza del debitocon i bisogni della famiglia; quanto alla scientia damni , la c orte d’appello ha legittimamente accertato che il mutamento del regime patrimoniale eraavvenuto in data 27/02/2010, ossia all’indomani della notifica del sequestroconservativo avente ad oggetto il bene immobile di proprietà del fideiussore per la quota parte (50%) a lui spettante, bene immobile destinato ad essereoggetto delfondo patrimoniale e che la costituzione del fondo patrimoniale aveva coinvolto unicamente la coniugedel Liguori, Rita Canistro; quota di proprietà dello stesso bene che lo stesso Liguori ha trasferito alla Canistro gratuitamente l’anno successivo in data 21.02.2011 (pag. 12 della sentenza impugnata);
CC 28.02.2025 Ric. n. 13627/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrent i al solidale pagamento in favore della part e controricorrente : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00,di cui e uro 5.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge;della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Condanna i ricorrent i al solidale pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe