Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and acceptance of settlement by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the appellate court's confirmation of a revocatory action extinguished. Both the husband and wife, who sought to invalidate a property transfer, and the bankruptcy administrator jointly submitted a request to withdraw the appeal and accept a transactional agreement. Consequently, the Court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the merits of the revocation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly request withdrawal of a cassation appeal and acceptance of a settlement, the court declares the proceedings extinguished without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4594/2024R.G. proposto da Federico di LAURO e Dong Mei XIAO, rappresentati e difesi dall’Avv. Giancarlo Notaro, come da p rocura allegata al ricorso , ex legedomiciliati come da domicilio digitale indicato ; -ricorrenti - contro Fall. n. 1168/05 Pasqualini s.r.l. in liquidazione,in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difes o dall’Avv. Gian Luca Oggetto:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Rinuncia –Estinzione. CC 28.02.2025 Ric. n. 4594/2023 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi Righi giusta procura in calce al controricorso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Filippo Corridoni 25, e come domicilio digitale; - controricorre nte - avverso la sentenza n. 7834/2022 della Corte d’appello di Roma , pubblicata in data2 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1. ilTribunale di Roma, con sentenza n. 5608 /2019, ri gettava la domanda proposta dalFallimento della società Pasqualini s.r.l. con cui aveva convenutoin giudizio, Federico Di Lauro e Dong Mei Xiao al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento della nuda proprietà di un immobile, sito in Roma,via S. Maria Maggiore 112, ceduto dal Di Lauro alla coniuge Xiao in esecuzione di accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Roma in data 25/6/2013; 2.la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7834/2022, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda originaria del Fallimento della soc.
Pasqualini srl e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di quest’ultimo l’atto di trasferimento relativo alla nuda proprietà dell’appartamento de quo; 3.a vverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazioneFederico Di Lauro e Dong Mei Xiao sorretto da sei motivi di ricorso; ha resistito con controricorso il Fallimento della società Pasqualini s.r.l.;
4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata Consigliera Relatrice, dr.ssa Pasqualina A. P. Condello, in data 31 / 0 1 / 202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando CC 28.02.2025 Ric. n. 4594/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi l’improcedibilitàdel ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 20/02/2024; parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 1 marzo2024; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; in data 13 dic embre 2024 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinunciaal ricorso e accettazione , in cui hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione di un intervenuto accordo transattivo tra le parti, con spese compensate.
Considerato che 1.attesa l’istanza congiunta di rinuncia al ricorso e contestuale relativa accettazione depositata dalle parti, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinunzia al ricorso.
Così deci