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Ordinanza — n. 16295/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim against State for delayed EU directive implementation, ruling letter to Ministry interrupted prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16295/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for damages regarding delayed implementation of EU directives on medical specialization fees. While the plaintiff failed to prove interruption of the five-year prescription period by sending a letter to the wrong administrative body, the court ruled that such a letter was valid because the Ministry and the Council Presidency are distinct legal entities. Consequently, the court held that the letter sent to the Ministry successfully interrupted the prescription period against the Presidency, overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. 260/58; Art. 2943 c.c.: The principle that the Ministry and the Presidency of the Council are distinct legal subjects means a letter sent to the Ministry constitutes a valid interruption of the prescription period against the Presidency, as it targets the actual debtor within the State structure.

Parole chiave

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prescription period interruption State administrative entities EU directive implementation medical specialization fees damages claim legitimate standing administrative law risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. 260/58
Col primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 4 della l.260/58; degli artt.
Art. 2943 c.c.
La censura è tuttavia fondata nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2943 c.c..
Directive 82/76/CEE
art. 2943 c.c
La censura è tuttavia fondata nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2943 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 15/04/2024, n. 10074
L’attore ha formulato una domanda di risarcimentodel danno causato da una condotta inadempiente dello Statorispetto ad obblighi comunitari, e rispetto a tale domanda è legittimata “in via esclusiva” la sola Presidenza del consiglio (Cass. Sez. 3, 15/04/2024, n. 10074).
Cass. Sez. 6, 18/06/2013, n. 15195
Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649
15195 ; Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649).
Cass. Sez. 3, 11/10/2016, n. 20414
Cass. Sez. U., 25/07/2002, n. 10955
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20378/22proposto da: -) Evangelisti Giovanni, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Marco Picchi ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e delministro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 4 febbraio 2022 n. 771 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 l’odierno ricorrent e convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si eraiscritto ad una scuola di specializzazione, frequentata dal 1991 al 1994; -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - specializzazione in medicina N.R.G.: 20378/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazioneconvenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Il Ministero si costituìeccependo il proprio difetto di legittimaz i one. Intervenne nel giudizio iussu iudicis la Presidenza del Consiglio dei ministri, che eccepì la prescrizione del diritto invocando il termine di prescrizione quinquennale.

3. Con sentenza 7.6.2016 n. 13776 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dal soccombente. Con sentenza 4.2.2022 n. 771 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, ritenendo che: -) Giovanni Evangelisti non aveva provato di avere interrotto la prescrizione; -) la “intimazione” (così definita dalla Corte territoriale) rivolta per iscritto da Giovanni Evangelisti al Ministero dell’Università e della ricerca non valse ad interrompere la prescrizione, in quanto indirizzata a soggetto diverso dal debitore, cioè la presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Giovanni Evangelisti con ricorso fondato su due motivi. Le amministrazioni indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 20378/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 1. Col primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 4 della l.260/58; degli artt. 100 e 101 c.p.c.; degli artt. 2943 e 2945 c.c.. Nell’illustrazione del motivo, in estrema sintesi, si prospetta la seguente tesi giuridica: -) la Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero dell’università non sono due distinti soggetti di diritto, ma due articolazioni del medesimo soggetto, cioè lo Stato; -) la prima conseguenza di tale principio è che il Ministero era passivamente legittimato rispetto alla domanda attorea; -) la seconda conseguenza del suddetto principio è che la lettera interruttiva della prescrizione inviata da Giovanni Evangelisti al Ministero dell’università, in quanto inviata al debitore, interruppe la prescrizione. 1.1.

Il motivo è fondatoin parte. L’attore ha formulato una domanda di risarcimentodel danno causato da una condotta inadempiente dello Statorispetto ad obblighi comunitari, e rispetto a tale domanda è legittimata “in via esclusiva” la sola Presidenza del consiglio (Cass. Sez. 3, 15/04/2024, n. 10074). Né l'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260può ritenersi una norma che parifichi le amministrazioni statali a qualunqueeffetto. Quella norma ha il solo e limitato scopo di consentire la rimessione in terminiai fini della vocatio in iusdell'autorità amministrativa effettivamente competente in relazione alla domanda proposta (Cass.

Sez. 6, 18/06/2013, n. 15195 ; Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649). 1.2. La censura è tuttavia fondata nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2943 c.c.. Questa Corte, in fattispecie identica, ha già stabilito che l'atto interruttivo della prescrizione del credito risarcitorio per violazione della Direttiva 82/76, se indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la N.R.G.: 20378/22 Camera di consiglio del 1° aprile 2025 prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, poiché quell’atto in tal caso non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, e conserva la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento (Cass.

Sez. 3, 11/10/2016, n. 20414; Sez. 3, Ordinanza n. 20100 del 25/07/2019).

2. Il secondo motivo resta assorbito. Solo al fine di prevenire ulteriore contenzioso reputa opportuno il Collegio ricordare che lo stabilire quale sia il termine di prescrizione applicabile è questione di diritto che il giudice risolve a prescindere dalle deduzioni delle parti. Il contrario orientamento invocato dal ricorrente è stato superato (da vent’anni) dopo l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che il riferimento di chi invoca la prescrizione ad un termine quinquennale o decennale “non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso”(Cass. Sez. U., 25/07/2002, n. 10955).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civi