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Ordinanza — n. 16215/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement, declaring case extinguished per Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16215/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily renounced the lawsuit after reaching a conciliatory agreement with the opposing parties. Although the lower court had previously rejected the appellant's opposition to a payment order, the parties settled the dispute before the final judgment. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties reach a conciliatory agreement and one renounces the appeal, the judgment is extinguished under Art. 390 c.p.c. without applying cost allocation rules.

Parole chiave

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extinction of proceedings conciliatory agreement voluntary renunciation costs allocation Code of Civil Procedure risoluzione delle controversie contenzioso contrattuale giudizio sul merito della causa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
390 c.p.c.; versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. 19560/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16762/2023 R.G. proposto da: DI SARIO LELIO DARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUFFRIDA ANTONIO e TEDOLDI ALBERTO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro D’ANDREA ANTONIO e MELE MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARONE RAFFAELE, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1257/2023, depositata il 14/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; considerato che Dario Lelio Di Sario si opponeva al precetto notificatogli da Michele Mele e Antonio D’Andrea, convenendolidavanti al Tribunale di Pistoia: il quale, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 54/2000 rigettava l’opposizione, condannandol’opponente alle spese di lit e; avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Di Sario, chiedendo che, previo accertamento dell’avvenuto pagamento da parte del medesimo dell’importo di € 290.290,23, fosse accertata l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confrontiper somme superiori ad € 6.222,34; sicostituivano anche nel giudizio di appello il Mele ed il D’Andrea contestando l’appello avversario, del quale chiedevano il rigetto; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1257/2023, rigettava l’impugnazione, condannando il Di Sario alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti; avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Di Sario, articolando quattro motivi; al quale hanno resistito con controricorso gli originari convenuti Mele e D’Andrea; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; il Difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato nota (sottoscritta per accettazione da entrambi i resistenti e dal relativo Difensore) con la quale ha riferito che il suo assistito ha rinunciato al ricorso a spese compensate, essendo stato raggiunto nelle more un accordo conciliativo tra le parti; in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente , d eve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione della controparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 12 giugn