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Ordinanza — n. 16137/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses medical residency claim as time-barred and labels repeated filings as temerous litigation abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16137/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the plaintiffs' claims regarding delayed EU directive implementation inadmissible due to the expiration of the limitation period. Although the plaintiffs argued for compensation for unpaid remuneration during their medical specialization, the court noted the right had already been deemed prescribed by lower courts. The decision emphasized that filing identical appeals after hundreds of prior rejections constituted an abuse of process under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 385 c.p.c.: The limitation period for claiming damages for delayed implementation of EU directives has expired; repeated litigation on already rejected grounds constitutes an abuse of process.

Parole chiave

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prescription of rights abuse of process temerous litigation EU directive implementation medical residency fees limitation period inadmissibility obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 10 c.p.c.
Il valore della causa, per i ricorrenti successivi, viene determinato in base al valore della domanda più elevata, maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 10 c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.
art. 335 c.p
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
art. 1226 c.c
Ed il diritto al risarcimento del danno di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c..
art. 10 c.p
Il valore della causa, per i ricorrenti successivi, viene determinato in base al valore della domanda più elevata, maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 10 c.p.c..
art. 96 c.p
La richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12669/22proposto da: -) Sannasardo Pier F rancesco , domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Cristiana Donizetti ; -ricorrente - nonché da -) Risaliti Andrea, Rocca G iorgio D omenico, R ossi Giovanna, R uspi Giovanna, S alati Antonio, S aleri A lberto, S alvatore (cognome) Giuseppe(nome), S anna A ntonio, S artorello S ilvia, S avoia G iacomo, Scarpulla Michele N atalino, S chembari Giuseppe, S cuteri A ntonio, Senaldi Roberto, Sgambato Francesco, Sicignano Giovanni, Silvestri Anna Rita, Simini Vito, S imoncini A ntonella, S offiantino F rancesco, Solarino Sergio M anuel, S oldini C laudio, S orrentino Maria T eresa, Stante F austo Tommaso, S tefanucci S tefano, S trano Giovanni, Tenuzzo Claudio, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesidall'avvocato Marco Tortorella ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Università, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze,in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie - medici specializzandi - prescrizione del diritto - decorrenza - condanna per lite temeraria.

N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 9 dicembre 2021 n. 8140 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 10.11.2020 n. 15798 il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 9.12.2021 n. 8140 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi -) Pier Francesco Sannasardo, con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato per primo, il 20 maggio 2022, e quindi da qualificare ricorso principale); -) Andrea Risaliti ed altre 26 parti, con ricorso unitario fondato su un motivo (ricorso successivo notificato l’8 giugno 2022). Le Amministrazioni sopra indicate hanno resistito con due separati controricorsi.

I ricorrenti successivi hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso successivo dev’essere riunito a quello principale. Con l’unico motivo del proprio ricorso Pier Francesco Sannasardo deduce che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999. Sostiene che la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando lo Stato italiano non avesse dato completa e puntuale attuazione alla Direttiva 1982/76, e tale adempimento non si verificò prima del 20.10.2007.

L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni del ricorrente. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così , ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01;

Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è no to, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se nonfu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddettaviolazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte:

Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). Nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui l’odierno ricorrente frequentò la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto. N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Pier Francesco Sannasardofrequentò il corso di specializzazione dal 1984 al 1988, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da dieci anni, e la Direttiva 82/76 era in vigore da tre anni, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano. 1.3.

Infatti la (in allora) Comunità Economica Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

E’ dunque insostenibile la tesi invocata dalricorrente, secondo cui in subiecta materia egli non avrebbe potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 1.4. Né può condividersi la tesi, pure sostenuta dalricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione.

Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione. Ed il diritto al risarcimento del danno di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c.. 1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazionedi obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quodel decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciternella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d.

“tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259). N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 1.6. L’istanza di rimessione della questione dell’exordium praescriptionisalla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024;

Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).

2. Il ricorso proposto da Andrea Risaliti ed altriprospetta una censura analoga a quella proposta da Pier Francesco Sannasardo, ed è infondato per le medesime ragioni, ivi comprese quelleconcernenti l’istanza di rimessione alla Corte di giustizia.

3. La richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. formulata dalla difesa erariale è manifestamente fondata. Al momento in cui gli odierni ricorrenti proposero il loro ricorso per cassazione (2022) la questione dell’exordium praescriptionis era stata già risolta da questa Corte da undici anni(a partire dalle note sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), e ribadita in (almeno) trecentosessantaquattro decisioni successive. Da questa imponente produzione giurisprudenziale tutti i ricorrenti (principale e successivi) hanno mostrato di non tenere conto, nemmeno per confutarne a ragione veduta gli argomenti. 3.1.

Il difensore dei ricorrenti successivi, inoltre, ha già proposto e si è già visto rigettare da questa Corte centosessantaquattroimpugnazioni di identico contenuto, sostenute conidentici argomenti e proposte in identica fattispecie. La difesa dei ricorrenti successivi, incurante delle ragioni già affermate da questa Corte e delsuddetto orientamento più che consolidato, ha continuato ostinatamente a coltivare una pretesa infondata per il diritto, per la logica e N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 sinanche per il buon senso, in virtù di quanto esposto in particolare nei precedenti §§ 1.3-1.5. 3.2.

In conclusione, reputa la Corte che proporre una impugnazione basata su argomenti già ritenuti infondati dal giudice di legittimità con orientamento consolidato, e soprattutto dopo che tre centinaia di identici ricorsiin identiche fattispecie sono già stati rigettati, costituisca un abuso del processo, tanto evidente quanto ingiustificabile.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4.1. Il valore della causa, per i ricorrenti successivi, viene determinato in base al valore della domanda più elevata, maggiorato di interessi e rivalutazione ex art. 10 c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile sia il ricorso principale che il ricorso sucessivo; (-) condanna Pier Francesco Sannasardoalla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.500, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna Pier Francesco Sannasardoal pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 1. 0 00 ex art. 96 c.p.c.; (-) condanna Risaliti Andrea, Rocca Giorgio Domenico, Rossi Giovanna, Ruspi Giovanna, Salati Antonio, Saleri Alberto, Salvatore (cognome) Giuseppe (nome), Sanna Antonio, Sartorello Silvia, Savoia Giacomo, Scarpulla Michele Natalino, Schembari Giuseppe, Scuteri Antonio, Senaldi Roberto, Sgambato Francesco, Sicignano Giovanni, Silvestri Anna Rita, Simini Vito, Simoncini Antonella, Soffiantino Francesco, Solarino Sergio Manuel, Soldini Claudio, Sorrentino Maria Teresa, Stante Fausto Tommaso, Stefanucci N.R.G.: 12669/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Stefano, Strano Giovanni, Tenuzzo Claudio, in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 30.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna Risaliti Andrea, Rocca Giorgio Domenico, Rossi Giovanna, Ruspi Giovanna, Salati Antonio, Saleri Alberto, Salvatore (cognome) Giuseppe (nome), Sanna Antonio, Sartorello Silvia, Savoia Giacomo, Scarpulla Michele Natalino, Schembari Giuseppe, Scuteri Antonio, Senaldi Roberto, Sgambato Francesco, Sicignano Giovanni, Silvestri Anna Rita, Simini Vito, Simoncini Antonella, Soffiantino Francesco, Solarino Sergio Manuel, Soldini Claudio, Sorrentino Maria Teresa, Stante Fausto Tommaso, Stefanucci Stefano, Strano Giovanni, Tenuzzo Claudio, in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 16.000 ex art.96 c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti tutti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unif