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Ordinanza — n. 16135/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court awards damages to medical resident for delayed EU directive implementation regarding specialisation pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16135/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation granted Laura Levi Mortera's appeal against the Rome Court of Appeal, ordering the Council of Ministers to pay damages. The applicant, a medical resident who began her specialisation before the 1982-1983 academic year, argued that EU directives required state payment for her training period. The lower courts had previously dismissed her claim based on prescription and the start date of her studies, but the Cassation Court clarified that the right to compensation applies to those starting before the directive's effective date, covering the period from January 1, 1983, until completion. Consequently, the Court awarded approximately 19,000 euros in damages plus legal interest, establishing that the principle of legal certainty does not bar claims where the state failed to implement EU obligations timely.

Regesto Legislator

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Art. 113 Cost.; Art. 290 TUE: The principle of legal certainty does not preclude compensation for damages suffered by individuals due to the delayed implementation of EU directives, provided the claim falls within the scope of the directive's protection and the state's failure to act constitutes a breach of its international obligations.

Parole chiave

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delayed EU directive implementation medical resident specialisation state liability damages principle of legal certainty ius superveniens application Community directive 82/76 supreme court cassation sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Art. 113 Cost.
Art. 290 TUE
Direttiva 82/76/CEE
75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di Oggetto:danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie - medici specializzandi - specializzandi iscritti prima del 1982 - diritto al risarcimento -limiti.
Direttiva 75/362/CEE
Direttiva 75/363/CEE
Legge 8 agosto 1991 n. 257
Legge 19 ottobre 1999 n. 370

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014
Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012
Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13103/22proposto da: -) Levi Mortera Laura, domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocatiAngelo Tuzza ed Andrea Atzori; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 16 novembre 2021 n. 7596; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 Laura Levi Mortera convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministriesponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscrittaad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di Oggetto:danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie - medici specializzandi - specializzandi iscritti prima del 1982 - diritto al risarcimento -limiti.

Giudizio di rinvio -vincolo del principio di diritto -ius superveniens- sentenze della CGUE -effetti. N.R.G.: 13103/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive(cos’ qualificata la domanda dai giudici di merito).

2. Con sentenza 12835/09 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendola prescritta. Con sentenza 15.7.2016 n. 4352 la Corte d’appello di Roma rigettò l’eccezione di prescrizione ma rigettò anche la domanda, sul presupposto che Laura Levi Mortera aveva iniziato la scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, data in cui scadeva il termine di recepimento della Direttiva 82/76. Questa Corte con ordinanza 25.7.2019 n. 20089 cassò con rinvio la suddetta decisione, stabilendo il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 spetta:

a) a quanti iniziarono la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali avrebbero avuto diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;

b) a quanti iniziarono la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali avrebbero avuto diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. La suddetta ordinanza aggiunse che alcun risarcimento fosse dovuto a quanti iniziarono la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976).

3. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma con sentenza 16.11.2021 n. 7596 rigettò per la seconda volta la domanda proposta da Laura Levi Mortera, rilevando che la sua iscrizione alla scuola di specializzazioneavvenne prima del 29.1.1982. N.R.G.: 13103/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 4. La sentenza pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per Cassazione da Laura Levi Mortera con ricorso fondato su un motivo. La Presidenza del Consiglio è rimastaintimata. La ricorrente ha depositato memoria, la quale tuttavia in null’altro consiste se non in un riassunto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio di diritto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 3 marzo 2022, in causa C-590/20, Presidenza del Consiglio ed all. c. UKed all.. Tale decisione - osserva la ricorrente - stabilì che la Direttiva 82/76 impose agli Stati membri di remunerare tutti coloro che, a partire dal 1983 avessero frequentato una scuola di specializzazione, a nulla rilevando che l’iscrizione alla scuola fosse avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore della Direttiva. 1.1.

Va premesso che non osta all’esame del ricorso la circostanza che la sentenza impugnata si sia attenuta ad un principio stabilito da questa Corte con la sentenza di annullamento. Infatti rientrano nell'ambito dello ius superveniens(il quale è idoneo a porre nel nulla sinanche il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio) anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, i quali hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale(così, in fattispecie identica, Cass.

Sez. 3, 26/08/2022, n. 25414). 1.2. Nel merito il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso. La Corte di giustizia dell’unione europea, con la ricordata sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio N.R.G.: 13103/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.

Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. 1.3. Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quantisi sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 1.4. E’ possibile decidere la causa nel merito, accordando alla ricorrente il risarcimento nella misura da essa richiesto e conforme alla giurisprudenzadi questa Corte, ovvero euro 5.594 per il primo anno ed euro 6.713,94 per ciascuno dei restanti dueanni di specializzazione: e dunque euro 19.021,88. 1.5. Gli interessi al saggio legale sono dovuti dalla domanda(17.7.2008), in virtù del consolidato principio per cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equitativa -da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 -comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi N.R.G.: 13103/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014;

Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).

2. La decisione della causa nel merito impone di provvedere sulle spese dei precedenti gradi di giudizio. Reputa il Collegioche le spese del primo giudizio di legittimità e le spese del giudizio di rinvio possano essere compensate, in considerazione del ius superveniensdi cui si è già detto. Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore di Laura Levi Mortera della somma di euro 19.021,88, oltre interessi al saggio legale vigente de die in diem dal 17 luglio 2008; (-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di Laura Levi Mortera delle spese del primo grado di giudizio , che si liquidano nella somma di euro 4.835, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di Laura Levi Mortera delle spese del giudizio di appello , che si liquidano nella somma di euro 5.500, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di Laura Levi Mortera delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

N.R.G.: 13103/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 (-) compensa integralmente tra le parti le spese del primo giudiziodi