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Ordinanza — n. 16128/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; plaintiffs ordered to pay state costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16128/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by the plaintiffs. Although the underlying case involved a claim for damages regarding the non-implementation of European directives on medical specialization course remuneration, the procedural outcome was driven by the parties' voluntary abandonment of the litigation. Consequently, the court ordered the withdrawing plaintiffs to bear two-thirds of the state's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation judgment becomes extinct upon the withdrawal of the appeal, and the withdrawing party is liable for the opposing party's costs unless accepted.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment legal costs allocation joint and several liability cassation procedure restituzione speciale risarcimento per errore giudiziario termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., per cui, a norma dell'art. 391cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14317/2022R.G., proposto da: PIERLUIGI ALESSANDRINI, EUGENIO FRONDIZI; elettivamente domiciliati in Roma, Via Duilio n. 7, presso lo Studio dell’Avv. Elvira Matarozzi e Massimo Maretto, che li rappresentanoe difendono, in virtù di procurasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 7859/2021della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 25 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere Paolo SPAZIANI .

Rilevato che: Pierluigi Alessandrini ed Eugenio Frondizi hanno proposto ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe per la cassazionedellasentenza 25 novembre 2021, n.7859 della Corte d ’ appello di Roma, con cui è stat a rigettata l’impugnazioneda loro spiegata avverso la sentenza n. 16016 del 20 20 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto l’azionatodiritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazionespettante per la frequenza del cors o di specializzazione medica seguito nel periodo compreso tra il 1982 eil 1985; hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Considerato che: sono pervenute, a mezzo deposito telematico, in data 25 marzo 2025, dichiarazionidi rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti e dai loro difensori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; le spese del medesimo giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo; a norma dell’art.390, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza dell’accettazione della controparte, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore dellaamministrazione statale controricorrente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo.

Per Questi Motivi La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le relative spese nella misura di un terzo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla amministrazione statale controricorrente i residui due terzi, che liquida in Euro1.700,00, oltre le spese prenotate a debito; Così deciso in Roma, nella Camera di consig