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Ordinanza — n. 16126/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding medical residency pay, ruling the appellate court correctly applied procedural cure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16126/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rocco Battista's appeal against the Campobasso Court of Appeal's dismissal of his claim for medical residency compensation. Battista argued the appeal was invalid due to a lack of proper summons, but the lower court correctly applied the statute of limitations cure mechanism because the appellant submitted an integrative summons within the required timeframe. Consequently, the appellate court was authorized to examine the merits and deny the plaintiff's request for payment.

Regesto Legislator

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Art. 164, second and third paragraphs of the Code of Civil Procedure; Art. 168-bis, fourth paragraph of the Code of Civil Procedure: When an integrative summons is filed within the statutory period to cure a defect in the initial summons, the nullity is cured ex tunc, allowing the appellate court to proceed to the merits of the case.

Parole chiave

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procedural nullity cure ex tunc vocatio in ius integrative summons appellate procedure medical residency statute of limitations rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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Art. 164, second and third paragraphs of the Code of Civil Procedure
Ciò posto in fatto, la Corte d’appello, nel reputare integrata, in diritto, la sanatoria della nullità, ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato a q ue sta Corte, secondo cui La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, cod.
Art. 168-bis, fourth paragraph of the Code of Civil Procedure
Art. 360, number 4 of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R.
art. 370 cod. proc. civ
La sola Presidenza del Consiglio dei Ministriha depositato atto di costituzione al fine di partecipazione all’ eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 cod. proc. civ..
artt. 342 c.p
civ., “nullità della citazione in appello per difetto della vocatio in jus, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., art.
art. 164 c.p
Ciò posto in fatto, la Corte d’appello, nel reputare integrata, in diritto, la sanatoria della nullità, ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato a q ue sta Corte, secondo cui La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, cod.
articolo 342 cod.proc. civ
(testo originario), per incompatibilità– in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 342 cod.proc. civ.
art. 101 c.p
civ., “ violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.”, nonché“nullità derivata del procedimentodi appello ai sensi dell’art.
art. 325 c.p
101 c.p.c.”, nonché“nullità derivata del procedimentodi appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/10/2009, n. 22024
Cass. 25/05/2018, n. 13079
Cass. 26/09/2019, n. 23979
Cass. 26/04/2023, n. 10926
Cass. 16/10/2000, Sezioni Unite
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22187/2022 R.G. , proposto da Rocco Battista; rappresenta to e difeso dagli Avvocati Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; -resistente- nonché contro Ministero dell’Istruzione Universitàe Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettiviMinistri pro tempore; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE d’ APPELLO di CAMPOBASSO n. 63/2022,depositata il 16 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA 1. Rocco Battista, medico specializzato in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, citò dinanzi al Tribunale di Campobasso le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento di un’adeguata retribuzione per la frequentazione del detto corso di specializzazione negli anni 1980-1984 o, comunque, al risarcimento del danno per la mancata, incompleta o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi.

Si costituirono le amministrazioni convenute, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e resistendo, nel merito, alla domanda. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 81, condannò il solo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 40.425,16, oltre interessi. 2.Ricevuta, in data 13 febbraio 2018, la notifica della sentenza, le amministrazionistatali la gravarono, sulla base di quattro motivi, con atto d’appellonotificato il 15 marzo 2018 , nonché con successivo “atto integrativo dell’atto di citazione in appello”, notificato il 22 marzo 2018 e iscrittoa ruolo il 23 marzo 2018.

Con sentenza 16 febbraio 2022, n. 63, la Corte d’appello di Campobasso, ritenuta sanata la nullità del primo atto di citazione in appello, viziato da carenza di vocatio in ius, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ Istruzione , U niversità e Ricerca e ha conseguentementerigettato la domanda proposta da Rocco Battista.

3. Quest’ultimo propone ora ricorso per cassazionesulla base di tre motivi. Non svolgono difese in sede di legittimità le amministrazioni intimate. La sola Presidenza del Consiglio dei Ministriha depositato atto di costituzione al fine di partecipazione all’ eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 cod. proc. civ.. La trattazione delricors o è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. pro. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., “nullità della citazione in appello per difetto della vocatio in jus, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., art. 163, co.1 e 7, c.p.c. e art. 164 c.p.c.”. Il ricorrente, richiamata la pronunciadelleSezioni Unite di questa Corte, n.16 del 2000, sostiene che, essendo l’atto di citazione in appello nullo per mancanza della vocatio in ius , sarebbe stata irrilevante nella specie la notifica d ell’ atto integrativo dell'atto di citazione e il suo successivo deposito unitamente all' originale dell'atto di citazione in appello ; ciò , in quanto l 'inammissibilità non sarebbela sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non sarebbe comminata in ipotesi tassative ma si verificherebbe ogniqualvolta – essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) –non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione in appello l'articolo 164, secondo comma , cod. p roc. civ. (testo originario), per incompatibilità– in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 342 cod.proc. civ. sarebbe idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza– l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dalcitato articolo 342, integrerebbe una nullità atta a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato– in qualunque m omento essa avvenga – e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa. 1.2.

Con il secondo motivo viene denunciata , sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., “ violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.”, nonché“nullità derivata del procedimentodi appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c. ” . Il ricorrente ribadisce che solo l’atto d’appello conforme alle prescrizionidell’art. 342 cod. proc. civ. sarebbe idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sicché l’atto di citazione carente della vocatio in ius non a vrebbe potuto sortire taleeffetto, concretando , anzi, anche una violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata indicata la data dell'udienza di comparizione. 1.3.Con il terzo motivo è denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’inidoneitàdell’atto di citazione integrativo “allo scopo di evitare il passaggioin giudicato della sentenza”.

Il ricorrenteosserva che questo atto era stato notificato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. , con conseguenteinammissibilità dell’ appello . 2.Gli illustrati motivi di ricorso – da esaminar si congiuntamente per evidentiragioni di connessione –sono manifestamente infondati. Non è controverso che il primo atto di citazione in appello, carente della vocatio in ius , fosse stato tuttavia notificato tempestivamente in data 15 marzo 2018, nel rispetto del termine brevedi cui all’art. 325 cod. proc. civ., posto che la sentenzadi primo grado era stata notificata alle amministrazioni soccombenti il 13 febbraio precedente.

Neppure è controverso che il successivo “ atto integrativo dell’atto di citazione in appello” fosse stato notificato il 22 marzo 2018 e iscrittoa ruolo il 23 marzo successivo, nel rispetto del termine di dieci giorni di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.in relazione alla prima citazione, con conseguenteprocedibilità dell’ appello . Ciò posto in fatto, la Corte d’appello, nel reputare integrata, in diritto, la sanatoria della nullità, ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato a q ue sta Corte, secondo cui La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tuncprevisti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione; pertanto, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., mentre, se si sia costituito , deve applicare l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.

Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168-bis cod. proc. civ., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (Cass.16/10/2009, n. 22024;

Cass.25/05/2018, n. 13079; Cass.26/09/2019, n.23979; Cass.26/04/2023, n. 10926). Nella fattispecie, avendo le amministrazioni appellantinotificato un atto di citazione integrativo, con successiva iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di dieci giorni in relazione alla notificazione del primo atto di citazione, si era verificata la sanatoria della nullità del primo atto, carente della vocatio in ius, sicché correttamente la Corte territoriale ha esaminato il merito dell’impugnazione. Il richiamo alla sentenza n. 16 del 2000delle Sezioni Unite di questa Corte non è pertinente poiché nella vicenda inesame i motivi di impugnazione erano stati specificati sin dal primo atto, che era invece carente nella vocatio in ius e soggetto alla sanatoria di cui all’art. 164, secondo e terzo comma cod. proc. civ..

In definitiva,il ricorso proposto da Rocco Battista va rigettato. 3.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che le i due Ministeri non hanno svolto difese in sededi legittimità, mentre la Presidenza del Consiglio non ha proposto controricorso. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato a tto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di