Ordinanza — n. 16124/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29199/2022R.G., proposto da Benedetto Coccia, Agata Coccia, in qualità di eredi di Emilia La Rosa; rappresentat i e difes i da gli Avvocati Raffaella Claroni e Silvio Ranucci, in virtù diprocura rilasciata su foglio separato posto in calce alricorso; -ricorrenti- contro Bastogi s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difesa dagli Avvocati Giuseppe Lombardi e Chiara Mancini, in virtù di procura in calce al ricorso; -controricorrente- e nei confronti di ElevenFinance s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché di Giovanna Amati, Raffaella Amati, Anna Peruzzi; -intimate- per la cassazione della sentenza n. 6955/2022della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 4 novembre 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1105 cod. civ, art. 1591 cod. civ, art. 393 cod. proc. civ, art. 392 c.p, art. 393 c.p, art. 392 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 16124/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Al presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20 settembre 2002, continuava dunque ad applicarsi il termine annuale di cui alla previgente formulazione dell’art. 392 cod. proc. civ., il quale era stato debitamente rispettato, per essere stato notificato l’atto di riassunzione (in data 7 febbraio 2017) entro l’anno dalla pubblicazione della sentenzadella Corte di cassazione(avvenuta il 17 febbraio 2016). Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello av rebbe dichiarato l’estinzione dell’intero processo. 2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del materiale probatorio in atti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29199/2022R.G., proposto da Benedetto Coccia, Agata Coccia, in qualità di eredi di Emilia La Rosa; rappresentat i e difes i da gli Avvocati Raffaella Claroni e Silvio Ranucci, in virtù diprocura rilasciata su foglio separato posto in calce alricorso; -ricorrenti- contro Bastogi s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difesa dagli Avvocati Giuseppe Lombardi e Chiara Mancini, in virtù di procura in calce al ricorso; -controricorrente- e nei confronti di ElevenFinance s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché di Giovanna Amati, Raffaella Amati, Anna Peruzzi; -intimate- per la cassazione della sentenza n. 6955/2022della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 4 novembre 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.
FATTI DI CAUSA 1.Il Cineteatro Empire, situato a Roma, Viale Regina Margherita , era nella comproprietà indivisa di Vincenzo La Rosa (la cui quota sarebbe poi stata acquisita per successione ereditaria da Emilia La Rosa e da Aveline Marie ved. La Rosa) e della società Maredolce s.p.a.. Nel 1975, l’immobile fu dato in locazione alla società Cinecattolica Induno s.r.l. con contratto avente scadenza il 31marzo 1990. Nel corso del rapporto di locazione, a seguito di vicende societarie, le società Maredolce s.p.a. (già proprietariaper il 50% dell’immobile e locatrice) e Cinecattolica Induno (conduttrice) confluirono in un unico soggetto, la Mondialcine s,p.a., la quale venne a rivestire a duplice qualità di conduttrice e di comproprietaria del cineteatro; precisamente, le qualità di locatore e conduttore si confusero in ordine alla quota indivisa del 50%, già spettante a Maredolce s.p.a., mentre restarono distinte rispetto alla residua quota indivisa del 50% , spettante alle eredi di Vincenzo La Rosa. 2.Dopo l a scadenza del contratto di locazione (31 marzo 1990), Emilia La Rosa e Aveline Marie ved.
La Rosa intim arono alla società Mondialcine s.p.a. sfratto per finita locazione e la convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla restituzione dell’immobile. Con sentenza n.11631/1994 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul duplice rilievo che il contratto di locazione si era parzialmente estinto per confusione e che nella fattispecie si verteva in una controversia tra comproprietari sull’utilizzazione della cosa comune, soggetta alla disciplina dell’art. 1105 cod. civ.. Nel 1994, Mondialcine s.p.a.– che già nel 1991 aveva affittato il ramo d’azienda per la gestione del Cinema Empire a Safin s.r.l.
– vendette la quota indivisa di comproprietà a C.G. Cinema Spettacolo s.r.l.e cedette il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione delle sale cinematografiche (tra cui l’Empire) a Teseo s.r.l.. Il 27 novembre 1996, Mondialcine s.p.a.fu incorporata da Bastogi s.p.a..
3. Con sentenza n. 3524/1997, passata in giudicato, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da Emilia La Rosa avverso la decisione n.11631/1994 del Tribunale di Roma, pur dichiarando inammissibile la domanda di rilascio proposta dall’attrice-appellante (inquanto essa, stante la communio pro indiviso sul bene, avreb be potuto acquisire la porzione di sua spettanza solo previa introduzione di un giudizio divisorio), tut t avia emise nei confronti di Bastogi s.p.a., quale successore di M ondialcine s.p.a. , sentenza di condanna generica al pagamento dell’indennità ex art.1591 cod. civ.
– da liquidarsi in separato giudizio – per l a mancata restituzione dell’immobile dopo il 31 marzo 1990 , data di scadenza della locazione. 4.Con ricorso depositato il 20 settembre 2002, Emilia L a Rosa e Aveline Marie ved. La Rosaconvennero, dunque , nuovamente Bastogi s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la quantificazione dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., con riguardo al periodo 1° aprile 1990 –20 settembre 2002. Con il medesimo ricorso, preso atto che a latere del contra t to di locazione esisteva una scrittura di garanzia sottoscritta da Giovanni Amati, convennero in giudizio anche gli eredi del garante.
Con sentenza n.22438/2007,il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò Bastogi s.p.a. a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento del danno per l’ o cc upazione dell’immobile nel detto periodo,la somma di Euro 640.197,07, oltre interessi . Dichiarò prescritta l’obbligazione fideiussoria degli eredi di Giovanni Amati. 5.La declaratoria di improcedibilitàdell’appello proposto da Bastogi s.p.a.contro questa decis i one, emessa dalla Corte d’ appello di Roma con sentenzadel n.4614/2010, fu cassata da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 3013/2016, che rinviò la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione. 6.La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4 novembre 2022 , n. 6955, ha dichiarato estinto l’intero giudizio, per essere stato esso tardivamente riassunto, da parte di EmiliaLa Rosa (che aveva invocato il rigetto dell’impugnazione), oltre il terminedi cui all’art.392 cod. proc. civ..
La Corte territoriale– pronunciando nel contraddittorio di Bastogi s.p.a. ed Eleven Finance s.r.l. con Benedetto Coccia ed Agata Coccia, costituitisi quali eredi di Emilia La Rosa con comparsa depositata il 13 aprile 2022 –ha rilevato, precisamente, che la pronuncia di cassazione era stata pubblicata il 17 febbraio 2016 e che l’atto di citazione in riassunzione era stato notificato in data 7 febbraio 2017, con conseguenteviolazione del termine trimestrale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e con conseguente necessità di dichiarare l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ..
Alla declaratoria di estinzione dell’intero processo, la Corte d’appello ha fatto seguire l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali «dei giudizi d’appello, di Cassazione nonché della presente fase di rinvio». 7.Per la cassazione della sentenza della Corte romana ricorrono Benedetto Coccia e Agata Coccia, sulla base di un unico motivo. Risponde con controricorso Bastogi s.p.a., eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso principale per mancata prova della qualità di eredi (nonché della qualità di eredi esclusivi) di Emilia L a Rosa in capo ai ricorrenti.
Bastogi s.p.a. propone, inoltre, ricorso incidentale sorretto da quattromotivi, cui rispondono, con controricorso, i ricorrenti principali . Non svolgonodifese gli altri intimati indicati in epigrafe. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministeropresso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la società contro ricorrente hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso principale viene denunciata «violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’applicazione temporale dell’art. 392 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009 e conseguente inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c.».
I ricorrenti osservano che il termine trimestraleper la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio a seguito di cassazione, è stato introdotto dall’art.46, comma 21, della legge n. 69/2009, il quale, interpolando il testo dell’art. 392 cod. proc. civ., lo ha sostituito al più lungo termine annuale preveduto dalla formulazione originaria della disposizione codicistica. Peraltro –soggiungono i ricorrenti principali –, l’art. 58, comma 1, della medesima legge n. 69/2009 ha stabilitoche “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, sicché restano inapplicabili ai giudizi instaurati in data antecedente al 4 luglio 2009, che rimangono governati dalle disposizioni processuali previgenti.
Al presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20 settembre 2002, continuava dunque ad applicarsi il termine annuale di cui alla previgente formulazione dell’art. 392 cod. proc. civ., il quale era stato debitamente rispettato, per essere stato notificato l’atto di riassunzione (in data 7 febbraio 2017) entro l’anno dalla pubblicazione della sentenzadella Corte di cassazione(avvenuta il 17 febbraio 2016). Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello av rebbe dichiarato l’estinzione dell’intero processo. 2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del materiale probatorio in atti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
– ovvero, in subordine, nn. 3, c.p.c. – per aver ritenuto provati il decesso della Sig.ra La Rosa e la qualità di eredi dei Sig.ri Coccia, in assenza di prove al riguardo». 2.2.Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata , in subordinerispetto al primo motivo, « errata valutazione del materiale probatorio in atti e vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. –ovvero, in subordine, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –in relazione al decesso della Sig.ra La Rosa e alla qualità di eredi dei Sig.ri Coccia».
Con i primi due motivi di ricorso incidentale, Bastogi s.p.a. osserva che la sentenza d’appello, prima di emettere la declaratoria di estinzione dell’intero processo, aveva dato atto della costituzione in giudizio di Benedetto e Agata Coccia, in qualità di eredi di Emilia La Rosa, indirizzando conseguentemente nei lo r o confronti (e nella predetta qualità) la successiva pronuncia. Sostiene, quindi,che, nell’ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza impugnata abbia accertato la qualità di eredi della defunta s ig.ra La Rosa in capo ai sig.ri Coccia, essa sarebbe caduta in un errore di percezione del materiale probatorio, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere fondato tale decisione su prove mai introdotte in giudizio.
Invece, qualora l’errore del giudice d’appello fosse qualificabile (non come erronea percezione, bensì) come erronea valutazione del materialeprobatorio, la sentenza dovrebbe reputarsi viziata dal cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, nonché da grave vizio motivazionale,per non aver indicato le ragioni in base alle quali siano stati ritenuti provati il decesso della sig.ra La Rosa e la qualità di eredi dei sig.ri Coccia. Nella memoria illustrativa, Bastogi s.p.a. richia ma l’ordinanza emessa da questa Corte (Cass. n. 31233/2024) in altro giudizio trale stesse parti, con cui è stata dichiarata l’ inammissibilità del controricorsoproposto da Benedetto ed Agata Coccia per rispondere al ricorso di Bastogi s.p.a., sul rilievo della m ancata dimostrazione, d a parte loro, della qualitàdi eredi di Emilia L a Rosa . 2.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata «omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per non aver statuito in merito all’istanza di integrazione del contraddittorio promossa da Bastogi». 2.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata, in subordinerispetto al terzo motivo , « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
–ovvero, in ulteriore subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – per aver implicitamente rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio promossa da Bastogi». All’illustrazione del terzo e del quarto motivo, qualificati come “condizionati”,Bastogi s.p.a. premette che, a seguito della costituzione in giudiziodi Benedetto ed Agata Coccia, quali eredi di Emilia La Rosa, aveva depositato una nota e versato in atti dei certificati anagrafici, evidenziando che la defunta Emilia La Rosa aveva anche un’altra figlia, Maria Coccia,e chiedendo che fosse integrato il contraddittorio nei suoi confronti, quale litisconsorte processuale necessario.
Con i motivi in esame, la ricorrente incidentale la menta, dunque, l’omessa pronuncia su (o in subordine, l’erroneo tacito diniego di) questa istanza. In ulteriore subordine, la ricorrente incid en tale chiede che la necessaria integrazione del contraddittorionei confronti di tutti gli eredi di Emilia La Rosa (e, dunque, in primo luogo, nei confronti della figlia Maria Coccia) vengadisposto nel presente giudizio di legittimità. 3.Prima di passare al la delibazione de gli illustrati motivi dei ri c orsi (incidentale e principale ), va precisato che non costituiscono tecnicamente “motivi” il secondo motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, i quali,aggredendo la statuizione accessoria sul l e spese, integrano piuttosto dei “non motivi” , dal momento che la reciprocamente auspicata rinnovazione del regolamento delle spese dei gradi di merito postulal’accoglimento delle altre doglianze proposte con irispettivi ricorsi.
4. Tanto precisato, v a , in primo luogo , deliba to il ricorso incidentale, il quale, al di là della formale qualificazione del terzo e del quarto motivo come “condizionati”,non presenta tale natura e appare logicamente prioritario. 4.1. I primi due motivi di questo ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili. La fattispecie processuale in esame non è in alcun modo assimilabile a quella considerata nell’ ordinanza di questa Corte n. 31233/2024, richiamata da Bastogi s.p.a. nella memoria illustrativa.
In relazione a quel giudizio , il decesso della Sig.ra E milia La Rosa era avvenutoin pendenza del termine per il r icorso per cassazione , che Bastogi s.p.a. aveva notificato collettivamente ed impersonalmente all’ultimodomicilio della defunta. Questa Corte, con la citata ordinanza, ha dunque dichiarato l’inammissibilità del controricorso proposto d a Benedetto C occia ed Agata Coccia, in applicazione del consolidato principio secondo cui incombe sulla parte che ricorre per cassazione (nonché sulla parte che resiste con controricorso), nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., oltre al decesso della parte originaria (circostanza, nella fattispecie, non controversa), la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso (o il controricorso) deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio, per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare o a resistere all’impugnazione (ex aliis, Cass. 27/01/2011, n. 1943;
Cass.26/09/2019, n. 24050; Cass. 12/02/2024, n. 3793). Nella fattispeciein esame, il decesso della sig.ra La R osa è invece avvenuto nel corso del giudizio di rinvio, che è stato proseguito da Benedetto e Agata Coccia, costituitisi nella qualità di eredi, senza che tale qualità fosse specificamente contestatadalla controparte, la quale si era limitata a contestare l’esistenza di una terza erede , chie dendo ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. In odine all’apprezzamento della qualità di eredi di B enedetto e Agata Coccia non è dunque pre dicabile né un ’erronea perc e zione né un’immotivata valutazione del materiale probatorioesistente agli atti.
Manifestamente infondata è, poi, l’eccezionedi inammissibilità del ricorsoprincipale, sollevata dalla B astogi s.p.a . sul presupposto della mancata prova della qualità di eredi di Emilia L a Rosa, da parte di Benedetto e Agata Coccia, la cui legittimazione ad impugnare per cassazionela sentenza della Corte d ’ a ppello dichiarat iva del l’ estinzione del giudizio trova fondamentonella pacifica circostanza di aver rivestito la qualità di parti soccombentinel relativo giudizio . 4.2. D e l pari inammissibili sono il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.
La circostanza che la Corte territoriale abbia omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria Coccia, terza erede di Emilia La Rosa, non assume rilievo, in questa sede, alla luce della diversa circostanza chei ricorrenti principali, nel rispondere, con distinto controricorso, al ricorso incidentale propostoda Bastogi s.p.a. , hanno altresì depositato dichiarazione di rinuncia all’eredità di Maria Cocciadel 13 giugno 2022. Deve dunque escludersi l’attuale sussistenza del dedotto vizio inerente al contraddittorio, con conseguente impossibilità di applicare ladisposizione di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. .
Il riscontrodell’attuale integrità del contradditorio esclude altresì la necessità di disporne l’integrazionenel presente giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso incidentale proposto da B astogi s.p.a. va dichiarato inammissibile.
5. Passando al ricorso principale proposto da Benedetto e Agata Coccia, esso, nell’unico motivo in cui si articola, è manifestamente fondato. La Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di diritto reputando applicabile il termine trimestrale previsto dalla nuova formulazione dell’art. 392 cod. proc. civ. (come modificato dall’art.46, comma 21,della legge n. 69/2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009) inluogo di quello annuale previsto dalla formulazione previgente della medesima disposizione , omettendo di considerare che, ai sensi dell’art.58, comma 1,della stessa legge n.69/2009 , le disposizioni da essa introdotte, contenenti modificheal codice di procedura civile e alle relative disposizioni diattuazione, avrebbero trovato operatività solo in relazione ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Avuto riguardo alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto nel 2002, la riassunzione della causa , operata da Emilia L a Rosa dopo la cassazione della sentenza n. 4614/2010 della Corte d’appello di Roma, in quanto pacificamente effettuata entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di legittimità n.3013/2016, era , dunque, tempestiva, sicché indebitamente il giudice d’ appello ha dichiaratol’estinzione dell’intero processo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinv i o ad altra Sezione della Corte territoriale r o man a, comunque in diversa composizione, che provvederà sul m e rito dell’ appello proposto da Bastogi s.p.a. avverso la sentenza n.22438/2007 del Tribunale di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso principale e dichiara inammissibilequello incidentale. Cassa la sentenzaimpugn