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Ordinanza — n. 16121/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy revocation appeal, upholding lower court's finding of creditor's rights priority and bad management acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16121/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the bankruptcy administrator's appeal against the appellate court's dismissal of a revocation action filed by a seller and buyer. The lower court found that the administrator successfully proved the seller's bad management, the existence of damages, and the knowledge of prejudice by the third-party buyer. The court affirmed that the priority of the creditor's claim and the nature of the acts as bad management were matters of fact for the trial judge to assess.

Regesto Legislator

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Art. 66 L.F.; Art. 2901 c.c.: The court of merit correctly determined that the priority of a creditor's claim and the characterization of acts as bad management are factual assessments reserved for the judge of the merits, not subject to cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy revocation bad management acts creditor priority third party knowledge appellate review standard contratto di amministrazione d'immobili amministratore dell'eredità acquisto di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66 L.F.
2901 c.c., di cui la revocatoria ex art. 66 L.F. costituisce una derivazione (Cass., n.
Art. 2901 c.c.
Art. 96, third comma, c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 , di cui euro 8.000,0 0 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 8.000,00 ex art. 96, terzo comma , c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 5756 del 2/3/2021
costituisce una derivazione (Cass., n. 5756 del 2/3/2021, Cass., 1, n.
Cass., 1, n. 9565 del 18/4/2018
5756 del 2/3/2021, Cass., 1, n. 9565 del 18/4/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23112/2022 R.G. proposto da: DARIO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTINO MANFREDONIA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -ricorrente- contro FALLIMENTO della società CFC SRL in liquidazione 352/12 , in persona del curatore, rappresentat a e difes a dall’avvocato GAETANO RUGGIERO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO in ROMA VIA OFANTO, 18. -controricorrente- nonchécontro CANIGLIA ANTONIO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2902/2022 depositata il 26/06/2022.

Uditele relazion i svolt e nella camera di consiglio del 14/02/2025 e , a seguito di riconvocazione del Collegio, nella camera di consiglio del 17/4/2025, dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La curatela del Fallimento C.F.C. srl in liquidazione convenne, davanti al Tribunale di Napoli, Antonio Caniglia (venditore) e Dario Lauro (acquirente) per sentir pronunciare la revocatoria dell’atto di compravendita, intercorso tra i convenuti ed avente ad oggetto un immobile sito in Napoli via Aniello Falcone n. 376,al fine di ristorare i danni che il Caniglia aveva cagionato alla società per mala gestionella sua qualità di amministratore, prima della dichiarazione di fallimento .

Mala gestio concretizzatasi nell’uso illegittimo della carta di credito aziendale, nella cessione dell’azienda a titolo gratuito, nella vendita anomala delle rimanenze societarie, etc. A sostegno della domanda la curatela allegò l’anteriorità del credito del Fallimento rispetto all’atto dispositivo, la sussistenza del danno, la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio da parte delterzo acquirente. Quest’ultimo (Dario Lauro)si costituì in giudizio assumendo di non aver avuto conoscenza delle responsabilità gestionali del proprio dante causa e che, in ogni caso , le modalità di vendita rientravano tra le normali condizioni delle compravendite immobiliari.

Antonio Caniglia restò contumace. Il Tribunale di Napoli, disposta una CTU per accertare il valore di mercato del benecompravenduto, accolse la domanda ritenendo che la curatela avesse provato la responsabilità del venditore per violazione dei suoi doveri di amministratore; che fosse accertato l’eventus damni, consistente nella dismissione totale del patrimonio del Caniglia; che fosse sussistente l’elemento soggett ivo della conoscibilità del pregiudizio, sia da parte del debitore sia del terzo acquirente , in presenza di condizioni del tutto anomale di vendita, quale il pagamento pressoché integrale del prezzo, al momento della stipula del preliminare,e la consegna posticipata del bene a distanza di quasi tre anni dalla stipula del contratto definitivo.

Il Lauro propose appello e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23/6/2022, ha rigettato il gravame. Avverso la sentenza Dario Lauro propone ricorso per cassazione sulla base diun unico complesso motivo. Resiste il Fallimento con controricorso. Il Consigliere Delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata del ricorso nel senso della sua inammissibilità, sia per violazione dell’art. 366, primo comma n. 3 c.p.c., e cioé per mancanza di specificità dei motivi, sia perché, in ogni caso, volto ad ottenere una rivalutazione del merito, mirando ad accreditare una ricostruzione della vicenda ed un apprezzamento delle prove del tutto divergente rispetto a quello effettuato dalla corte territoriale.

Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. In vista dell’adunanza camerale fissata per la decisione del ricorso in data 14/2/2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis. 1 c.p.c. Successivamente , a seguito di sopravvenute disposizioni della Prima Presidente della Corte di Cassazione secondo cui le Sezioni, presso cui pendano cause di competenza tabellare di altra Sezione, debbono trattenerle in decisione, il Collegio si è riconvocato nella medesima composizione in data 17/4/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112, 116, 132 e 342 c.p.c. nonché degli artt. 66 LF e 2901 c.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenutoinfondata la tesi dell’adempimento di un debito scaduto, non avendoconsiderato che la suddetta censura era volta ad impugnare la sentenza di primo grado non in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi dell’ actio paulianama esclusivamente in relazione all’art. 2901, terzo comma , c.c., secondo cui non è soggetto a revocatoria l’adempimento di un debito scaduto.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ritenuto che le condotte ascrivibili alla mala gestio del Canigliafossero anteriori all’atto dispositivo,e che fosse nuova la dedotta circostanza che , tra i crediti anteriori, non si potessero includere quelli ammessi al passivo fallimentare; ha altresì errato nel ritenere sussistente un credito del Fallimento verso il Caniglia per atti di mala gestio,in quanto, dai bilanci della società,sarebbero emerse solo modestissime perdite. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente esclusa l’inversione dell’onere della prova in relazione agli elementi costitutivi dell’azione, l’atto dispositivo avendo riguardatoun bene personale e non già della società fallita, quale terzo acquirente di un bene appartenente all’amministratore della società fallita non esse ndo egli tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale di quest’ultima.

Le prime due censure sono inammissibili sia per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sia in quanto prospettate non in iure ma in facto, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice del merito lo stabilire se un atto costituisca o meno adempimento di un debito scaduto, se il credito sia o meno anteriore all’atto dispositivo, se le condotte costituiscanoo meno atti di mala gestio. La corte di meritoha svolto un articolato e coerente ragionamento per affermare l’incontestabilità dell’esistenza di un credito risarcitorio verso la società per i numerosi atti di mala gestio dell’amministratore (che condussero alla promozione dell’azione di responsabilità), per confermare che le condotte del Caniglia fossero tutt’altro che di lieve entità.

E che detti atti fossero tutti antecedenti all’atto dispositivo. La terza censura è invece infondata. La corte di merito ha rigettato il motivo di appello relativo all’insussistenza dell’eventus damni derivante dalla mancata prova della presenza di beni residui in capo al debitore facendo applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui tale regola non opera allorquandol’atto dispositivo é posto in essere non dal fallito (e cioè dalla società) ma dal terzo ( ancorché già amministratore della società in bonis), il quale è tenuto secondo le regole generali dell’azione ex art. 2901 c.c., di cui la revocatoria ex art. 66 L.F. costituisce una derivazione (Cass., n. 5756 del 2/3/2021, Cass., 1, n. 9565 del 18/4/2018).

Orbene, in applicazione di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato che, avendo il creditore allegato il pregiudizio rappresentato dalla maggiore difficoltà di recupero dei crediti una volta alienato l’immobile oggetto dell’atto dispositivo nell’ambito di una articolata operazione di dismissione del patrimonio del debitore, eraonere di quest’ultimo provare che l’ultimo immobile rimasto nella disponibilità del Caniglia fosse sufficiente a garantire i creditori, laddove nella specie non è stato dal Caniglia (contumace) e dal Lauro provato e nemmeno allegato quale fosse la consistenza dell’immobile sito in Foro d’Ischia.

In difetto di taleprova la corte del merito ha correttamente ritenuto la variazione qualitativa del patrimonio del Caniglia pregiudizievoleper i creditori concorsuali, aggravando il pericolo dell’incapienza del patrimonio e rende ndo più difficile o incerto il soddisfacimento dei creditori. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 , di cui euro 8.000,0 0 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 8.000,00 ex art. 96, terzo comma , c.p.c.

Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,