Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant satisfying statutory requirements for case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal submitted by the appellant and her counsel. The intimated parties, including Generali Italia and the Bedkowski individuals, did not file a defense, and the Public Prosecutor requested inadmissibility. The court ruled that the withdrawal met the procedural requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished when the appellant formally renounces the appeal, satisfying the statutory conditions for termination of the judicial instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22315/2022R.G., proposto da Maddalena Costanzo; rappresentata e difesa dall’ Avv. Angela Adriani, in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunt o al ricorso, con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro Generali Italia s .p. a . , Giacomo Issus Bedkowski , Jan Bedkowski; -intimati- per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23settembre 2024, comunicata il 24 settembre 202 4 , resa nel procedimento n. RG 6520/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere Paolo SPAZIANI .
Rilevato che: Maddalena Costanzo ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23 settembre 2024, comunicata il 24 settembre 2024 resa nel procedimento RG 6520/2023; non hanno depositato scrittura difensiva gli intimati Giacomo Issus Bedkowski, Jan Bedkowskie Generali Italia s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico M inistero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26marzo 2025, dichiarazionedi rinuncia al ricorso sottoscritta da lla ricorrent e e da l suo difensore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; poiché gli intimati non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel regolamento. Per Questi Motivi La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezio