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Decreto — n. 16054/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16054/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16054/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23384/2024 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) -ricorrente- contro CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocat i MURVANA FRANCESCO (MRVFNC72A26B300O) e MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2323/2024 depositata il 22/08/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16054/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 23384/2024 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) -ricorrente- contro CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocat i MURVANA FRANCESCO (MRVFNC72A26B300O) e MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2323/2024 depositata il 22/08/2024;

Parole chiave

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opposizione tardiva ostacoli tecnici avviso dei difetti difetti materiali garanzia per i difetti della cosa produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23384/2024 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) -ricorrente- contro CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocat i MURVANA FRANCESCO (MRVFNC72A26B300O) e MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2323/2024 depositata il 22/08/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/04/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/06