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Ordinanza — n. 16039/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs awarded to a special successor creditor in bankruptcy revocation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16039/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellants lacked standing to challenge the litigation costs awarded to the assignee creditor. The appellants argued that the costs should have been awarded to the original bank, but the lower court correctly identified the assignee as the legitimate successor under Article 111 of the Civil Procedure Code. The court ruled that since the appellants had no direct interest in the cost allocation against the assignee, the appeal was legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 111, 3° comma, c.p.c.; Art. 100, c.p.c.: A party lacking a direct legal interest in a cost award against a special successor creditor cannot successfully appeal such a decision.

Parole chiave

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special successor creditor bankruptcy revocation action litigation costs allocation standing to appeal Civil Procedure Code assignee of claim judicial costs revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, 3° comma, c.p.c.
Deducono che nella fase di appello, quando erano ampiamente scaduti i termini per il deposito delle note scritte, interveniva ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
Art. 268 c.p.c.
E, in effetti, l ’intervento adesivo dipendente è sempre possibile sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 268 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
In ogni caso, la decisione assunta non sarebbe idonea a rendere inefficace la statuizione di revoca ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale.
art. 111 c.p
Deducono che nella fase di appello, quando erano ampiamente scaduti i termini per il deposito delle note scritte, interveniva ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
art. 2901 c.c
La parte controricorrente DoValue, ha proposto ricorso incidentale condizionato evidenziando che la decisione sulla condanna alle spese non sarebbe idonea a rendere inefficace la statuizione che ha disposto la revoca ex art. 2901 c.c.
art. 268 c.p
E, in effetti, l ’intervento adesivo dipendente è sempre possibile sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 268 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024
Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009
12532 del 08/05/2024; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29194/2022 R.G. proposto da CECI AMEDEO, DE IULIS DIVINANGELA, elettivamente domiciliati in Roma, Viadei M onti P arioli 46, presso lo studio dell’avvocato TRINCHIERI RANIERO (TRNRNR62L13H501Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DE IULIS DIVINANGELA, CECI AMEDEO, UNICREDIT S.P.A., DOVALUE S.P.A., EUROCARNI S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da DOVALUE S.P.A. MANDATARIA DI OLYMPIA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro DE IULIS DIVINANGELA, CECI AMEDEO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4933/2022 depositata il 15/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 15.12.2022 Ceci Amedeo e Divinagela De Iuliis impugnano la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4933/2022 pubblicata il 17 luglio 2022. Do Value s.p.a., nella qualità di mandataria di Olympia Spv Srl, cessionaria del credito di Unicredit S.P.A., ha notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato, illustrato da successiva memoria.

2. Per quel che è ancora di interesse, deducono i ricorrenti che avverso la decisione di primo grado avevano proposto appello nella parte che aveva accolto l’azione revocatoria nei loro confronti e lamentano che la sentenza abbia rigettato i tre motivi dedotti, confermando la sentenza di primo grado.

3. Deducono che nella fase di appello, quando erano ampiamente scaduti i termini per il deposito delle note scritte, interveniva ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la Olympia spv e per essa la DoValue s.p.a. assumendo di essere successore a titolo particolare della Unicredit s.p.a., facendo propri tutti gli atti e difese della propria dante causa. Nella comparsa conclusionale avevano potuto eccepire la carenza di legittimazione ad agire della Olympia SPV, atteso che nei documenti prodotti non vi era prova idonea a dimostrare che il credito in questione rientrava tra quelle oggetto di cessione in blocco. Assumono che la Corte di Appello, ignorando l’eccezione di carenza di legittimazione della Olympia, rigettava il gravame e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite proprio in favore di DoValue quale mandataria di Olympia SPV, implicitamente riconoscendo la sua posizione di successore a titolo particolare di Unicredit s.p.a..

4. La parte controricorrente DoValue, ha proposto ricorso incidentale condizionato evidenziando che la decisione sulla condanna alle spese non sarebbe idonea a rendere inefficace la statuizione che ha disposto la revoca ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale nei confronti della società cedente, e non della interveniente. Motivi della decisione 5. I ricorrenti deducono i seguenti due motivi. 5.1. Con il primo motivo lamentano “nullita’ e/o invalidita’ della decisione impugnata per omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt.111 cost 112, 132 e 161 cpc in relazione all’art. 360 n.5 cpc”. 5.2.

Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “nullitàe/o invalidità della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione in violazione degli artt.111 cost.,112, 132 e 161 c . p . c . in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.”, in quanto la Corte di merito avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Olympia SPV e della sua mandataria DoValue, omettendo ogni motivazione sul punto.

6. La parte controricorrente DoValue, ha proposto ricorso incidentale condizionato evidenziando che nella sentenza de qua la Corte non ha estromesso Unicredit S.p.a. (la originaria creditrice), rimasta parte del processo, e che, pertanto, quand’anche si ritenessero fondati i motivi, gli effetti della sentenza si produrrebbero e/o si manterrebbero in capo alla medesima banca, cedente e legittimata a contraddire nel giudizio. In ogni caso, la decisione assunta non sarebbe idonea a rendere inefficace la statuizione di revoca ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale.

7. I motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

8. Al di là dei difetti ravvisabili nella redazione di un ricorso in cui l’esposizione sommaria dei fatti appare una trascrizione degli atti difensivi non disgiunta dalla parte in cui si formulano i motivi di ricorso, va rilevato che in entrambi i motivi manca ogni argomentazione sul contenuto e sulla ratio della sentenza impugnata, risultando quindi le censure prive del requisito di autosufficienza ex art 366 n. 4 e 6 c.p.c. .

9. Più precisamente, i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione de lla sentenza impugnata, là dove risulta considerato l’intervento in causa della cessionaria solo ai fini della liquidazione delle spese ritenendo che “le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno a favore della parte intervenuta che, come per atto di cessione, ha proseguito l’azione della banca cedente prendendone il posto in sede processuale e pur in difetto di estromissione della cedente Unicredit, non può determinare la duplicazione delle spese processuali a carico del soccombente”.

10. La corte di merito , invero, ha considerato la cessionaria interveniente ex art. 111, 3° comma, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso come la sola parte legittimata a ottenere la liquidazione delle spese processuali in luogo della vittoriosa banca cedente, in ogni caso mai estromessa dal giudizio e nei confronti della quale si è formato il giudicato concernente l’accoglimento dell’azione revocatoria. E, in effetti, l ’intervento adesivo dipendente è sempre possibile sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 268 c.p.c. e deve essere sostenuto da un interesse della parte a intervenire ex art.105 c.p.c.; gli effetti della decisione, tuttavia, si riverberano nei confronti della sola parte principale.

11. In sede di giudizio di legittimità i ricorrenti, quindi, si dolgono, in sostanza, della condanna alle spese resa a favore della sola cessionaria,legittimamente intervenuta nel giudizio ex art. 111, 3° comma, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, di cui avrebbe potuto, in eventum, dolersi solamente la banca cedente risultata vittoriosa nel merito, essendo risultati i ricorrenti definitivamente soccombenti con riguardo all’azione revocatoria esercitata dalla società cedente, originaria creditrice. Rispetto a tale pronuncia, infatti, essi non dimostrano alcun interesse a impugnare ex art.100 c.p.c. la suddetta statuizione sulle spese , non prospettandosiuna situazione di carattere oggettivo, di carattere giuridicamente apprezzabile, derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, di un diritto proprio dei ricorrenti (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009).

12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con assorbimento delricorso incidentale condizionato.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale , assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro11.200,00, di cui € 11.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par