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Ordinanza — n. 16032/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's material error correction order in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the appellate court's order correcting material transcription errors in a bankruptcy judgment. The appellant argued that the correction implicitly revoked a prior declaration of inadmissibility and violated the principle of res judicata. The court rejected this, ruling that the order was limited to administrative corrections of names and could not alter the substantive merits or the original decision's legal effects.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court's order to correct material transcription errors does not constitute an implicit revocation of prior substantive decisions or violate res judicata when limited to administrative corrections of names.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction res judicata violation bankruptcy proceedings appellate order appeal transcription errors implicit revocation legitimacy of parties correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza 862/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata il 3/7/2020, unitamente all’ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 4 febbraio 2021, con la quale il collegio giudicante ha provveduto a correggere ex art. 287 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
: Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art.
Art. 2901 c.c.
3 c.p.c.) dell'art. 2901 e 2909 c.c., anche in riferimento all'art.
Art. 2909 c.c.
Art. 342 c.p.c.
2901 e 2909 c.c., anche in riferimento all'art. 342 c.p.c. deducente l'asserita violazione del giudicato implicito formatosi sulla insussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis e in merito all'asserita insussistenza del presunto credito litigioso; - Motivo n.
art. 287 c.p
impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza 862/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata il 3/7/2020, unitamente all’ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 4 febbraio 2021, con la quale il collegio giudicante ha provveduto a correggere ex art. 287 c.p.c.
art. 342 c.p
2901 e 2909 c.c., anche in riferimento all'art. 342 c.p.c.
art. 380-bis c.p
36453/2023 recante declaratoria di estinzione del procedimento in seguito alla mancata opposizione del ricorrente alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.SU 29432/2024
della sentenza che si è medio tempore instaurato, ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass.SU 29432/2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9477/2021 R.G. proposto da NOVARGILLA S.R.L., elettivamente domiciliato in SALERNO ZONA VALLE PIANA VIA D.BENEVENTANO, 12, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINO LORENZO (BCCLNZ59R15F481Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO MCS MANIFATTURA CERAMICHE SALERNITANE SRL N 71/2019, elettivamente domiciliato in SALERNO C.SO GARIBALDI 148 DOM. C/O PEC, presso lo studio dell’avvocato PARRILLI GIUSEPPINA (PRRGPP63M54H703D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CUPO ANTONIO, KRUMSCHMIDT ROSI, CUPO SEBASTIANO, CUPO CARMELA, FERRAIOLI LUCIA, FERRAIOLI MONICA, FERRAIOLI ADOLFO, FRANCHETTI ANNA -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 349/2021 depositata il 04/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 29/3/2021 Novargilla s.r.l. impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza 862/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, depositata il 3/7/2020, unitamente all’ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 4 febbraio 2021, con la quale il collegio giudicante ha provveduto a correggere ex art. 287 c.p.c. il nominativo di Ferraioli Ferdinando, erroneamente indicato come Raffaele, e i nominativi di Franchetto Paolo e Franco, erroneamente indicati come Franchetti.

2. Resiste con controricorso i l F allimento MCS Manifattura Ceramiche Salernitane.

3. Il ricorrente deduce altresì che con precedente ricorso notificato il 29/9/2020 (iscritto al RG n. 26468/2020), ha impugnato la medesima sentenza con la quale è stata accolta, in riforma della sentenza di primo grado, la "Azione Revocatoria" della vendita per notar Salomi del 3.3.2008, Rep. n. 10735 e Racc. n. 3242” .

4. La c orte d’appello, accogliendo l’istanza di correzione ed emendando quella stessa sentenza con la quale aveva accertato e dichiarato la ''Improcedibilità della domanda proposta dagli appellanti principali Rosi Krumschidt e figli Cupo”, avrebbe omesso di rilevare la loro carenza di legittimazione o interesse a far rilevare l’errore materiale de quo . L'accoglimento dell'istanza, pertanto, avrebbe travalicato i limiti decisionali di cui all'art. 287 c.p.c., costituendo "implicita revoca" della precedente declaratoria di "improcedibilità dell'appello principale" cui la Corte era pervenuta nella emendata sentenza che, pertanto, sarebbe stata "sostituita" dalla successiva decisione del 4.2.2021.

Motivi della decisione 4. Il ricorso è affidato a due motivi: - Motivo n. 1) : Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2901 e 2909 c.c., anche in riferimento all'art. 342 c.p.c. deducente l'asserita violazione del giudicato implicito formatosi sulla insussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis e in merito all'asserita insussistenza del presunto credito litigioso; - Motivo n. 2): Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) degli artt. 112 e·132, n. 4, c.p.c. In merito all'accoglimento della richiesta di correzione di errore materiale formulata da soggetto asseritamente privo d'interesse al riguardo; e all'asserita revoca implicita della precedente declaratoria di improcedibilità dell'appello principale in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di correzione 5.

Va rilevato che l’impugnazione ha ad oggetto il provvedimento di correzione materiale della sentenza, effettuata con l’impugnata ordinanza, nonché il merito della sentenza, sull’assunto che l’ordinanza de qua abbia inciso impropriamente sul contenuto della sentenza, mutandone le statuizioni. La Corte di merito, in particolare, ha corretto il nominativo di Ferraioli Ferdinando, erroneamente indicato come Raffaele, e i nominativi di Franchetto Paolo e Franco, erroneamente indicati come Franchetti.

6. I motivi, che per la loro stretta connessione al tema correlato ai limiti del provvedimento di correzione dell’errore materiale possono esseretrattati congiuntamente, sono inammissibili.

7. Il p rovvedimento impugnato di correzione della sentenza non è sotto il profilo di contenuto e di forma una sentenza, mantenendo la natura e finalità di correzione di errore materiale, consistito nell’ erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all’azione revocatoria, cui poi è subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori.

8. Sotto il profilo dei principi da applicarsi nel caso in questione, l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, a norma dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, e può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Di contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20691 del 01/09/2017; Cass. 07/12/2004, n.22933; Cass. 30/08/2013, n. 19987).

9. L a sentenza oggetto di correzione r isulta essere stata già impugnata con separato ricorso per cassazione (R.G. n. 26468/2020), il cui procedimento è stato separatamente definito con ordinanza di questa Corte n. 36453/2023 recante declaratoria di estinzione del procedimento in seguito alla mancata opposizione del ricorrente alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.).

10. Pertanto sul merito della decisione si è formato il giudicato.

11. Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. della sentenza che si è medio tempore instaurato, ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass.SU 29432/2024).

12. La Corte d’appello, pertanto, sollecitata a provvedere alla correzione da parti che comunque avevano partecipato al giudizio, ha considerato sussistere le condizioni e l’interesse per provvedere, con ordinanza, alla correzione dei nominativi di due parti processuali e di quello della parte dichiarata non legittimata a partecipare al processo, e ciò in assenza di alcuna opposizione sul punto da parte del fallimento. Pertanto ha provveduto a correggere il provvedimento, emendando gli errori materiali di trascrizione dei nomi delle parti indicati nella parte motiva e nel dispositivo.

13. Da tale circostanza non è possibile desumere, come indicato nel ricorso, che, accogliendo l’istanza di correzione formulata dai precedenti attori, creditori agenti in proprio (ai quali è successivamente subentrato ex legeil fallimento MCS in persona del curatore), la Corte d’appello abbia inteso modificare il provvedimento con cui Ferraioli Ferdinando (erroneamente indicato con il nome di Raffaele) è stato dichiarato privo della legittimazione passiva, mancando nel provvedimento impugnato una statuizione in tal senso, e sussistendo comunque un interesse generale (appunto di tipo amministrativo), che ben può essere rappresentato dalle parti che hanno a diverso titolo partecipato al giudizio, alla correzione del nominativo indicato nella parte motiva della sentenza; né, a maggior ragione, è parimenti sostenibile che l’accoglimento di un’istanza di correzione di errori di trascrizione puramente formali, presentata dagli originari creditori cui è subentrato il fallimento, in assenza di opposizione da parte del fallimento idoneamente interpellato sul punto, abbia inteso altrettanto implicitamente incidere sul merito e contenuto della sentenza, comunque inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento, e ciò in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione.

14. Contrariamente a quanto assunto nei motivi, l’ordinanza in questione ha avuto ad oggetto solo la verifica dei denunciati errori materiali, e non anche il merito della sentenza impugnata. Pertanto, il provvedimento assunto è legittimo, posto che la legittimazione attiva a promuovere il procedimento di correzione della sentenza va considerata alla stregua dell’interesse della parte a ottenere la correzione di errori materiali, non potendo la preliminare valutazione di ammissibilità dell’istanza di correzione incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (cfr. Cass.SU 29432/2024).

15. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’in ammissibilità dei motivi avverso la disposta correzione della sentenza, sul rilievo che l’ordinanza de qua è legittima in quanto si è limitata a correggere meri errori materiali nella trascrizione dei nomi di alcune parti del processo, indicati nella sentenza, non risultando in grado di incidere, quanto al suo contenuto e alla legittimazione riconosciuta a parti estromesse dal processo a proporre la relativa istanza, sul contenuto della decisione assunta, travalicando i limiti del giudicato.

16. Al suddetto rilievo di inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanzade qua , segue l’inammissibilità dei motivi correlati all’assunta modifica della sentenzaoggetto di correzione.

17. Atteso l’esito del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sulla base delle tariffe in uso, stante la sua soccombenza, in favore del Fallimento controricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7,200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore del Fallimento controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif