Cassation court dismisses appeal against nullity of service due to lack of identifiable recipient and generic evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the municipality's appeal challenging the nullity of a first-instance citation for failing to serve the heirs of a deceased defendant. The heirs had successfully contested the original service in the appellate court, arguing the recipient was unidentified and the location was inactive. The court dismissed the appeal because the municipality failed to prove the service reached a specific, identifiable person or that the heirs were genuinely aware of the act, relying only on generic assertions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A citation is null if the recipient is not identified; generic assertions of knowledge without proof of actual receipt or specific addressee do not validate service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24169/2022 R.G. proposto da COMUNE CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA (SRCMRA65D60L273O) rappresentato e difeso dall'avvocato VASCELLO LUIGI (VSCLGU62T01C222U), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro CIUFFREDA BIAGIOe CIUFFREDA EMANUELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1965/2021,depositata i l 16/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
Rilevato che: la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1965/2021, per quanto qui interessa, ha accolto l’appello incidentale degli eredi di Pasquale Ciuffreda avverso la sentenza n. 1831/2018 del Tribunale di Foggia, dichiarandola nulla per inesistenza od omissione della notifica di citazione di primo grado del Comune di Castelnuovo della Daunia; il Comune ha presentato ricorso nei confronti di Biagio ed Emanuele Ciuffreda, quali eredi testamentari di Pasquale Ciuffreda, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria ; con tale motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 330 commi 2 e 3 c.p.c., 139 comma 1 c.p.c., 156 c.p.c., 121 c.p.c. e 477 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, sostiene la validità della notificazione in questione; gli intimati non si sono difesi; considerato che:
1. il ricorso è stato notificato solo a Biagio ed Emanuele Ciuffreda, affermando lo stesso ricorrente, conformemente a quanto rilevato dal giudice d’appello, che si sono costituiti in secondo grado gli eredi di Pasquale Ciuffreda “in epigrafe [della sentenza di appello] generalizzati” e hanno pure proposto , in subordine, appello incidentale - Maria Luigia Trufini, Emanuele Ciuffreda, Francesco Ciuffreda e Michela Libera Ciuffreda; secondo il ricorrente, questi soggetti avrebbero eccepito il difetto di legittimazione passiva di tre degli stessi , per essere diventati unici eredi testamentari Biagio ed Emanuele Ciuffreda; tale eccezione risulta riportata nella sentenza del giudice d’appello (v. p.
3) ma non risulta da questi vagliat a , per cui sarebbe semmai necessario integrare il contraddittorio con ordinanza ex articolo 331 c.p.c.; 2.va però osservato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso processo, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato circa l’infondatezza del ricorso all’esame), appare superflua, pur potendone, in tesi, sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio agli altri appellati- appellantiincidentali cui il ricorso non risulta notificato , atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723;
Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass., ord., 21 maggio 2018, n. 12515 e Cass., ord., 15 maggio 2020, n. 8980); invero, risulta che la sentenza di primo grado è stata resa nei confronti di Pasquale Ciuffreda rimasto contumace in primo grado; la Corte di merito ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dagli appellati-appellanti incidentali già indicati, che Pasquale Ciuffreda è deceduto in data 22 gennaio 2008 e che la notifica dell’atto introduttivo di primo grado, del 30 luglio 2008 (v. ricorso p.1), è stata effettuata in data 6 settembre 2008 presso la sede dell’impresa del Ciuffredae precisamente ricevuta da soggetto indicato “dall’operatore notificante” quale “destinatario persona fisica” e sottoscritta da un “delegato” alla ricezione degli atti” (v. sentenza di secondo grado, p. 4); il giudice d’appello tra l’altro afferma, a pagina 4 della sentenza, che “non è affatto identificabile il nominativo di colui che ha sottoscritto la notifica, non potendosi in conseguenza neppure valutare qualsivoglia eventuale e correlata conoscibilità da parte dei parenti/eredi del Ciuffreda”; su questo il ricorso (pagina 8) arreca solo una generica affermazione:
“il plico è stato consegnato a persona delegata alla ricezione degli atti, nel luogo ove Pasquale Ciuffreda esercitava l’impresa. Le controparti non hanno mai contestato tale collegamento con il defunto…”; sul punto va però osservato che è impossibile contestare quel che viene addotto in modo del tutto generico; ad abundantiam, dunque, si rileva che dalla sentenza della Corte territoriale, a pagina 3, emerge che “gli eredi di Ciuffreda Pasquale” avevano nella loro comparsa di costituzione in appello affermato che la sentenza di primo grado era nulla “per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo”, essendo questa avvenuta “presso la sede dell’impresa di Ciuffreda Pasquale … ormai inattiva”, implicitamente logicamente contestando che vi fosse un addetto - peraltro, si ripete, non identificabile -a ricevere le notifiche (solo se la persona che riceve la notifica risulta identificata/identificabile insorge la presunzione che fosse addetta alla ricezione, presunzione che il destinatario ha l’onere di vincere provando che tale incarico la persona non l’aveva ricevuto: cfr.
Cass. ord. 14865/2012; Cass.7113/2001); risultando incontestato che la notifica dell’atto di citazione in primo grado era diretta a Pasquale Ciuffreda, già all’epoca deceduto, e non impersonalmente ai suoi eredi, ed essendo stata effettuata come sopra evidenziato a soggetto non individuato né identificabile, come può ricostruirsi dalla sentenza impugnata- n on avendo il ricorrente riportato in ricorso testualmente, per quanto rilevante, la notifica in parola - , non può accedersi alla tesi del ricorrente sostenuta nell’unico motivo di ricorso, secondo cui la notifica avrebbe comunque raggiunto il suo scopo , entrando nella sfera di conoscibilità degli eredi del Ciuffreda, perché effettuata nella sede dell’impresa individuale del deceduto, poi trasformata in S.r.l., secondo il ricorrente, che allega al ricorso una visura catastale senza però precisa re se sia stata prodotta nel giudizio di merito e che,anzi, alla luce di quanto indicato a p. 4 della sentenza impugnata e non specificamente contestato, deve ritenersi prodotta inammissibilmente solo in questa sede;
3. assorbito ogni altro profilo, in conclusione, il ricorso va rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, nessuno degli intimati essendosi difeso; seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo