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Ordinanza — n. 15880/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on life insurance beneficiary disclosure, allowing partial litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15880/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeals filed by Rita Morossi and her sister Natalina against the appellate court's decision regarding a life insurance policy. The court found that the lower court correctly identified a partial reciprocal victory between the parties, justifying a proportional allocation of litigation costs rather than full compensation. Consequently, Rita Morossi was ordered to pay the insurance company's legal expenses while her costs were fully offset against her sister's.

Regesto Legislator

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Art. 70 c.p.c.; Art. 71 c.p.c.: While partial acceptance of a single demand does not create reciprocal victory, it is valid when multiple opposing demands exist within the same process, allowing for proportional cost allocation based on each party's specific success.

Parole chiave

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life insurance beneficiary reciprocal victory litigation costs allocation partial victory cassation procedure insurance contract law costs of litigation diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 70 c.p.c.
Art. 71 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2043 cod. civ
art. 428 cod. civ
In subordine, chiedeva l’accertamento e la dichiarazione dell’annullabilità – per incapacità ex art. 428 cod. civ.
art. 88 cod. proc. civ
art. 345 cod. proc. civ
–violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte giuliana pronunciato sulla domanda di condanna di comunicazione di dati pur essendo questa nuova, avendo, rispetto a quella recante lo stesso “petitum” svolta in primo grado, una “causa petendi” del tutto differente.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330
Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478
636872- 01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1620-2024 proposto da: MOROSSI RITA, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propr io difensor e come in atti, rappresenta ta e difesa dall’Avvocato Michela DANELUZZI; -ricorrente - contro POSTE VITA S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avv. Valentina DE SANTIS, domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesadall’Avvocato Matteo MUNGARI; - controricorrent e - e contro MOROSSI NATALINA, con domicilio eletto in Roma, via G.B.

Martini 14, presso lo studio dell’Avvocato Marzia PAOLELLA, ma Oggetto ASSICURAZIONE VITA Divieto di “nova” in appello -Portata. Spese di lite R.G.N.1620/2024 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 Adunanza camerale domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesadagli Avvocati Gabriele SANSONETTI e Paolo SANSONETTI, -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 283/23 del la Corte d’appello di Trieste , depositata in data 31/05/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/1/2025dal Consigliere Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Rita Morossi ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 283/23, del 31 maggio 2023, della Corte d’appello di Trieste, che – accogliendone solo in parte il gravame avverso la sentenza n. 374/22, del 22 giugno 2022, del Tribunale di Pordenone – ha condannato la società Poste Vita S.p.a. a comunicarle il nominativo del “nuovo” soggetto beneficiario della polizza assicurativa sulla vita, stipulata il 21 agosto 2008 con la predetta società dalla di lei madre, Rosa Bressa, confermando, per il resto, la reiezione di ogni altra domanda, condannando, infine,l’odierna ricorrente a pagare due terzi delle spese di ambo i gradi di giudizio alla convenuta società Poste Vita e all’intervenuta Natalina Morossi.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere coerede legittima “ab intestato” –al pari di sua sorella, Natalina Morossi – della madre Rosa Bressa, la quale, in data 21 marzo 2008, ebbe a concludere con la società Poste Vita un’assicurazione sulla vita, i cui beneficiari erano inizialmente individuati negli “eredi testamentari o legittimi dell’assicurato”. Avendo ella appreso, dopo il decesso della genitrice, che la predetta società aveva liquidato l’indennizzo in favore di terzi, poiché la Bressa –con comunicazione del 15/19 febbraio 2016 – aveva mutato il beneficiario (escludendola dall’attribuzione), chiedeva di conoscerne il nominativo, vedendosi opporre un rifiuto “per motivi di privacy”.

Rita Morossi, pertanto, conveniva in giudizio la società assicuratrice, per chiedere, in via principale, l’accertamento e la dichiarazione della nullità della designazione del nuovo beneficiario, per difetto assoluto di volontà e/o per violazione di norma imperativa, vale a dire della norma che incrimina la circonvenzione d’incapace, nonché, per l’effetto, la condanna –da pronunciarsi, se del caso,anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – alla reintegrazione, nel patrimonio ereditario della Bressa, dell’importo del premio, maggiorato di rivalutazione e interessi, ovvero al pagamento della metà dell’importo già liquidato/versato in favore del “nuovo” beneficiario e/o la diversa somma che fosse emersa nel corso del giudizio, sempre comprensiva di interessi e rivalutazione.

In subordine, chiedeva l’accertamento e la dichiarazione dell’annullabilità – per incapacità ex art. 428 cod. civ. o ex art.775 cod. civ., ovvero per vizio del consenso e/o errore – della designazione del nuovo beneficiario della polizza, nonché, per l’effetto, la condanna al pagamento dell’importo del premio, negli stessi termini di cui alla domanda principale. L’attrice, infine, in via ulteriormente gradata, concludeva per la condanna di Poste Vita a comunicare il nominativo del “nuovo” beneficiario della polizza. Costituitasi la convenuta, per resistere alla domanda, nel giudizio interveniva volontariamente anche Natalina Morossi, chiedendoneil rigetto.

Interamente respinta la domanda dal primo giudice, che condannava l’attrice alla rifusione integrale delle spese sostenute dalla convenuta e dalla terza intervenuta, su gravame della soccombente il giudice d’appello, in parziale accoglimento dello stesso, condannava Poste Vita a comunicare il nominativo della nuova beneficiaria, provvedendo sulle spese del doppio grado di giudizio nei termini sopra meglio indicati.

3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ha proposto ricorso per cassazione Rita Morossi, sulla base – come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al rapporto processuale tra l’odierna ricorrente e la società Poste Vita. Viene lamentato che la Corte territoriale, dichiarato assorbito il quarto motivo d’appello in punto “spese” (e ciò in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo di gravame, con il quale era stata chiesta la riforma della decisione del primo giudice,almeno in relazione alla mancata condanna della convenuta a comunicare il nominativo della nuova beneficiaria della polizza), ha statuito sulle spese dei due gradi di giudizio con compensazione delle stesse per un terzo e con condanna dell’appellante al pagamento dei residui due terzi, ma ciò – si assume – in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione.

Infatti, la sentenza avrebbe errato nello statuire sulle spese, “riconnettendo l’esercizio da parte dell’attrice del diritto di «agire anche per ottenere la condanna di Poste Vita ad un facere(vale a dire dichiarare il nome del nuovo beneficiario)» alla condotta processuale silente della signora Natalina Morossi”, non avendo la medesima “mai dichiarato” di essere, o meno , “ la beneficiaria dell’intera somma e se abbia incassato l’indennizzo”. Obietta, al riguardo, la ricorrente che essa “non avrebbe avuto la necessità di esercitare il diritto di azione nei confronti di Poste Vita S.p.A. avanti all’Organismo di Mediazione Forense di Pordenone, al Tribunale di Pordenone ed alla Corte d’Appello di Trieste se la Compagnia Assicuratrice non avesse invocato senza fondamento un’asserita tutela della privacy”.

Si assume, dunque, la sussistenza della violazione del principio secondo cui il giudice può “escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue”, ma non “anche condannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza”. D’altra parte, la condanna, comminatale, “al pagamento dei due terzi delle spese di lite a favore di Poste Vita”, neppurerisulta – evidenzia la ricorrente – essere stata “specificamente ed espressamente motivata dall’ipotesi eccezionale prevista dal legislatore di essere state causate all’altra parte attraverso la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ.”. 3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al rapporto processuale tra l’odierna ricorrente e l’intervenuta Natalina Morossi. La ricorrente reitera, al riguardo, le medesime considerazioni già oggetto del primo motivo, aggiuntivamente rilevando di non avere “trovato il sostegno della sorella nell’articolata ed estenuante attività di corrispondenza con la Compagnia Assicuratrice”,non senza stigmatizzare il contegno processuale di Natalina Morossi.

Essa, infatti, dopo aver proceduto immediatamente alla notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione (nonché a porre repentinamente in esecuzione la condanna alle spese disposta in proprio favore dal Tribunale pordenonese, senza neppure dare atto, in appello, del loro avvenuto pagamento), non risulta aver mai ha contestato la circostanza di aver chiesto ed ottenuto da Poste Vita la liquidazione del premio della polizza assicurativa stipulata dalla madre.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Poste Vita, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Ha resistito, altresì, all’avversaria impugnazione Natalina Morossi, proponendo anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 5.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte giuliana pronunciato sulla domanda di condanna di comunicazione di dati pur essendo questa nuova, avendo, rispetto a quella recante lo stesso “petitum” svolta in primo grado, una “causa petendi” del tutto differente. E ciò per la diversità dei fatti costitutivi su cui viene fondata, poiché– in quella di cui all’atto di appello – l’interesse a con oscere i l “nominativo del «nuovo» beneficiario della polizza indicato nella comunicazione di data 15/19 febbraio 2016”, e con essa la titolarità del diritto all’ostensione dell’informazione , risultano fondati sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima.

Per contro, nella domanda svolta in primo grado, il diritto all’ostensione di tale dato era stato fondato da Rita Morossi, esclusivamente, sulla sua nomina a beneficiaria della polizza assicurativa e sull’invalidità della successiva designazione del “nuovo” beneficiario, ciò che avrebbe comportato il ripristino della designazione originaria, donde la possibilità della tutela giudiziaria dei diritti che ne conseguono. Secondo la ricorrente incidentale, infatti, il diritto all’ostensione non è un diritto assoluto, e dunque autodeterminato, avente a oggetto l’accesso al dato in quanto tale, vale a dire a prescindere dagli interessi attuali concretamente perseguiti, bensì integra un diritto eterodeterminato, che si qualifica in relazione all’interesse concreto e attuale perseguito, ossia il diritto sostanziale per la cui tutela si chiede la conoscenza del dato.

Di conseguenza, avendo Rita Morossi agito in primo grado correlando il suo interesse a conoscere il dato occultatole alla sola tutela dei propri diritti ereditari, essa non poteva invocare, in appello, la strumentalità di tale interesse rispetto, invece, al futuro esercizio del diritto quale beneficiaria della polizza. 5.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver posto le spese di lite integralmente a carico di Rita Morossi, in quanto totalmente soccombente, per le ragioni di cui al motivo che precede, ovvero perché il giudice d’appello avrebbe dovuto respingere ogni domanda dell’attrice.

6. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Tutte le parti hanno presentato memoria.

8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

10. Il ricorso incidentale va scrutinato con priorità, avendo il suo primo motivo carattere pregiudiziale, contestando Natalina Morossi, attraverso di esso, il merito della decisione della Corte territoriale, e non –come il ricorso principale – la sola statuizione sulle spese di lite, sicché il suo eventuale accoglimento travolgerebbe anche quest’ultima, ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ. 10.1. Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato. 10.1.1. Deve, infatti, escludersi la denunciata violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

Invero, la domanda relativa all’ostensione del nominativo del beneficiario della polizza ha conservato immutato, tra il primo e il secondo grado,non solo l’elemento del “ petitum” – l ’acquisizione di quel dato – ma pure della “ causa petendi ” , da identificare nell’interesse a conseguire la riscossione della somma, della quale (in veste di beneficiaria della polizza o di erede) Rita Morossi ha sempre ritenutoaver diritto. D’altra parte, anche ad ammettere che tale differente “qualità” incida, in qualche misura, sulla “ragione del domandare”, dovrebbe egualmente escludersi la violazione del c.d. divieto di “nova” in appello.

Questa Corte, infatti, proponendo –sulla scorta di quanto già affermato, nella sua massima sede nomofilattica, in merito all’esatta portata dell’art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – un’interpretazione “sistematica” dell’art. 345 cod. proc. civ., che la correli a tale norma , ha notevolmente circoscritto l’operatività del divieto di domande nuove in appello. Muovendo, infatti, dalla premessa secondo cui – in base a quanto affermato dal Supremo Collegio (il riferimento è a Cass.

Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-01) – “possono ritenersi inammissibili ”, ai sensi del previgente testo dell’art. 183, comma 5, cod. proc. civ., “ solo domande le cui qualità di novità corrispondono a quei tratti di novità che sono propri delle domande ammesse in appelloesplicitamente dall’art. 345,comma 1 , seconda parte , c od . p roc . c iv . («Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa») in deroga alla regola della inammissibilità, la quale è assunta implicitamente (ma univocamente) in termini molto ristretti”, questa Corte ha osservato che, fuori “dai tratti che accomunano le domande eccezionalmente ammissibili in appello (nonostante il loro carattere di novità), la legge vuole il contrario: cioè l’ammissibilità” (così, in motivazione, Cass.

Sez. 2, o rd . 23 ottobre 2023, n. 29324, Rv. 669201-01). In altri termini, si è evidenziato che il “principale tratto comune alle domande nuove ammesse ex art. 345 , co mma 1 , seconda parte, c od . p roc . c iv . è che con esse si richiedono utilità maturate dopo la sentenza di primo grado, le quali sono consequenziali al bene avuto di mira con la domanda introduttiva; sono domande che si aggiungono senza potersi sostituire a quest’ultima, proiettandosi sul tratto ulteriore della stessa linea tracciata dalla domanda di prime cure ”, ragion per cui “ possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale ” , mentre non possono essere considerate nuove (e quindisono ammissibili) le domande “diverse che però non si aggiungono aquelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (così, in motivazione, Cass.

Sez. 2, ord.29324 del 2023, cit., che rimanda testualmente a pag. 19 di Cass. Sez. Un. sent. n. 12310 del 2015, cit.). Orbene, f ondamento comune a questa interpretazione, che reputa non precluse, in primo grado come anche in appello, le domande nuove” purché “sostitutive”rispetto alle originarie, va ravvisato “ nell’esigenza di «massimizzare la portata dell’intervento giurisdizionale […] così darisolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hannoportato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuova mente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale»”(così, conclusivamente, Cass.

Sez. 2, ord . 29324 del 2023, cit., che rinviaa pag. 21 di Cass. S ez. Un. sent. n. 12310 del 2015, cit.). Ciò premesso,quindi, anche ad ammettere che, nella specie, si sia assistito –quanto alla domanda di ostensione del nominativo del nuovo beneficiario della polizza vita – ad un parziale mutamento della “causa petendi”, tra primo e secondo grado di giudizio, la domanda (ipoteticamente) “nuova” si sarebbe sostituita, e non aggiunta, a quella originaria, donde la sua piena ammissibilità, sulla scorta dei principi appena illustrati che escludono la violazione del divieto di “nova”, ex art. 345 cod. proc. civ. 10.2.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece, inammissibile. 10.2.1. Esso, infatti, non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità in relazione a lla statuizione sulle spese di lite , prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, quale conseguenza all’accoglimento della proposta impugnazione, presentandosi, così, alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872- 01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919- 01).

11. Entrambi i motivi del ricorso principale non sono fondati. 11.1. La Corte giuliana ha ravvisato, tra (tutte) le parti del giudizio una “parziale reciproca soccombenza”, su tali basi motivando una (altrettanto) parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito. Si tratta di decisione del tutto legittima – come sottolineano sia la controricorrente che la ricorrente incidentale –alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Esse, infatti, hanno chiarito, ponendo fine ad un contrasto di giurisprudenza, che mentre “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza”, tale evenienza è, invece, “configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero nell’ipotesi” –che è quella qui sussistente, visto che Rosa Musca ha visto accogliere il solo capo di domanda che mirava a rendere ostensibile il nominativo del nuovo beneficiario della polizza conclusa dalla madre – “di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi” (così Cass.

Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01).

12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dovendo disporsi la loro integrale compensazione, quanto al rapporto processuale tra Rita Morossi e Natalina Morossi, e ciò in ragione della loro reciproca soccombenza, condannando, invece, Rita Morossi a rifonderlealla società Poste Vita S.p.a.

13. A carico dellaricorrente principale e di quella incidentale , stante il rigettodei rispettivi ricorsi, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale , compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra Rita Morossi e Natalina Morossi, condannando, invece, Rita Morossi a rifondere, alla società Poste Vita S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein € 6.300,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente princip