Decreto — n. 15872/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24060/2024 R.G. proposto da: CARACCIO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CICHELLA GIUSEPPE (CCHGPP60M24G482Q) -ricorrente- contro PROVINCIA DI CHIETI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CANGIANO ANTONELLA (CNGNNL54H45A783E) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.435/2024 depositata il 28/03/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15872/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/04/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24060/2024 Numero sezionale 482/2025 Numero di raccolta generale 15872/2025 Data pubblicazione 13/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24060/2024 R.G. proposto da: CARACCIO GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CICHELLA GIUSEPPE (CCHGPP60M24G482Q) -ricorrente- contro PROVINCIA DI CHIETI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CANGIANO ANTONELLA (CNGNNL54H45A783E) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.435/2024 depositata il 28/03/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/04/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24060/2024 Numero sezionale 482/2025 Numero di raccolta generale 15872/2025 Data pubblicazione 13/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 24060/2024 Numero sezionale 482/2025 Numero di raccolta generale 15872/2025 Data pubblicazione 13/06/2025