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Ordinanza Interlocutoria — n. 15841/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15841/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15841/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 28723/2022R.G. proposto da: LETTIERI LOREDANA, LETTIERI FULVIA, LETTIERIGIUSEPPE, LETTIERI ANTONELLA, LETTIERI GIULIANA e LETTIERI FABIO, quali eredi di Lettieri Rosario,rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Clemente , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro RUFO MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 30 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende come da procurein atti, domicilio digitale come in atti -controricorrente, ricorrente incidentale e ricorrente successiva - e contro N. 28723/22R.G.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 15841/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 28723/2022R.G. proposto da: LETTIERI LOREDANA, LETTIERI FULVIA, LETTIERIGIUSEPPE, LETTIERI ANTONELLA, LETTIERI GIULIANA e LETTIERI FABIO, quali eredi di Lettieri Rosario,rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Clemente , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro RUFO MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 30 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende come da procurein atti, domicilio digitale come in atti -controricorrente, ricorrente incidentale e ricorrente successiva - e contro N. 28723/22R.G.

Parole chiave

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legatario legittimazione attiva degli eredi asserzione difendibile petizione d'eredità diritto a un difensore contenzioso dell'assicurazione invalidità
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 28723/2022R.G. proposto da: LETTIERI LOREDANA, LETTIERI FULVIA, LETTIERIGIUSEPPE, LETTIERI ANTONELLA, LETTIERI GIULIANA e LETTIERI FABIO, quali eredi di Lettieri Rosario,rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Clemente , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro RUFO MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 30 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e difende come da procurein atti, domicilio digitale come in atti -controricorrente, ricorrente incidentale e ricorrente successiva - e contro N. 28723/22R.G.

LETTIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n. 30, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Andreotta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 1266/2022 del la Corte d’appello di Salerno , depositata il 29.9.2022, così come emendata (quanto al ricorso successivo proposto da Rufo Maria) con provvedimento del 13.3.2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1.4.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ;

Considerato che -gli eredi di Rosario Lettieri ha nno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello da loro proposto, nonché quello incidentale di Maria Rufo, in relazione alla decisione di primo grado, in controversia inerente la detenzione sine titulo di una porzione di fabbricato rurale e di un fondo sitiin Altavilla Silentina; -hanno svolto difese, con distinti controricors i, Giuseppe Lettieri e Maria Rufo, che ha pure proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, pure proponendo autonomo ricorso avverso la sentenza stessa, come emendata dalla Corte salernitana con provvedimento del 13.3.2023; -tutte le parti hanno depositato memorie; -non risulta essere stato evocato in questo giudizio di legittimità Mario Di Maio, già parte del giudizio di merito e contumace in appello, dunque da considerare almeno litisconsorte necessario processuale;

N. 28723/22R.G. - dunque , occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Mario Di Maio ai sensi dell’art. 371-bisc.p.c., entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicataogni questione; p. q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando procedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti di Mario Di Maio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile