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Decreto — n. 15835/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15835/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15835/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15007/2024 R.G. proposto da : BIZZARRI GIORGIO, BERSANI MAURIZIO, CACIALLI SERGIO, BONFIGLI ROSSELLA, CICETTI MORENO, CALZETTA FLORIANA, CECCHETTI ROBERTO MARIO, BURCHIO GIUSEPPE, CATALUCCI FRANCESCO, BONOMO VALTER GIUSEPPE, VENTURA MARINA, COLONNA ANTONIO, CONSOLI MASSIMO, VIANELLI PATRIZIA, VEZZOSI PIERO, COSTA ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587 ), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8197/2023depositata il 19/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15835/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti indigenza processuale non provata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15007/2024 R.G. proposto da : BIZZARRI GIORGIO, BERSANI MAURIZIO, CACIALLI SERGIO, BONFIGLI ROSSELLA, CICETTI MORENO, CALZETTA FLORIANA, CECCHETTI ROBERTO MARIO, BURCHIO GIUSEPPE, CATALUCCI FRANCESCO, BONOMO VALTER GIUSEPPE, VENTURA MARINA, COLONNA ANTONIO, CONSOLI MASSIMO, VIANELLI PATRIZIA, VEZZOSI PIERO, COSTA ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587 ), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8197/2023depositata il 19/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso