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Ordinanza — n. 15769/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after parties settled the underlying lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15769/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had settled the underlying dispute while the case was still pending. Although the appellant argued that a written police report regarding the robbery was the sole trigger for liability transfer to the Road Victims Fund, the court found the substantive issue of liability irrelevant. The settlement rendered the appellant's interest in challenging the appellate court's decision on preliminary questions non-existent under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 366, n. 4 c.p.c.: A party loses the interest to appeal a judgment on preliminary questions if they subsequently settle the main dispute, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest appeal settlement of underlying dispute preliminary question merit inadmissibility cassation road victims fund liability rapporto d'assicurazione responsabilità dell'assicuratore infortuni frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
La transazione della controversia ha fatto venir meno l’ interesse della ricorrente all’impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Art. 366, n. 4 c.p.c.
N.R.G.: 3116/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 Né il ricorso, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 4 c.p.c., espone con chiarezza se, nonostante la transazione, residui in capo alla UnipolSai un interesse, e quale, alla decisione nel merito del presente giudizio.
Art. 122 cod. ass.
Con l’unico motivo di ricorso la UnipolSai denuncia la violazione dell’art. 122 cod. ass..
Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 100 c.p
La transazione della controversia ha fatto venir meno l’ interesse della ricorrente all’impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., ord. n. 6826 del 2010
È superfluo disporre la rinnovazione della notifica -non andata a buon fine - a Visar Dedja, in quanto il ricorso è inammissibile: e tanto in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., Sez. U., ord. n. 6826 del 2010, confermata costantemente fino ad oggi).
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3116/22proposto da: -) Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avvocatoClaudio Russo; -ricorrente - contro -) Bonfazi Sonia, Dedja Visar, Petruccioli Attilio, Petruccioli Giovanni, Petruccioli Giulia, Scoccia Carlo; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diPerugia 16 luglio 2021 n. 501 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nella tarda serata del 30.1.2013, poco prima della mezzanotte, quattro uomini si introdussero nell’abitazione di Carlo Scoccia e lo derubarono del denaro e delle chiavi dell’automobile. Il derubato telefonò ai Carabinieri prima della mezzanotte denunciando la rapina. Il mattino del giorno dopo sporse formale denunciascritta.

2. In quel lasso di tempo due dei malviventi vennero intercettati da una pattuglia di Carabinieri. Si diedero alla fuga e,per sottrarsi all’inseguimento, invasero l’opposta corsia di marcia investendo il mezzo condotto da Maria Elena Petruccioli, di anni 25. La giovane perse la vita in conseguenza dell’urto. Oggetto: impugnazione di sentenza non definitiva - transazione della lite nel giudizio presupposto - conseguenze - carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione. N.R.G.: 3116/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 3. Nel 2014 i prossimi congiunti di Maria Elena Petruccioli convennero dinanzi al Tribunale di Spoleto Carlo Scoccia , proprietario del veicolo investitore, Visar Dedja, conducente del suddetto veicolo, e la UnipolSai s.p.a., assicuratore dei rischi della r.c.a. relativi al medesimo mezzo . Chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento deldanno.

4. La UnipolSai s.p.a. si costituì, sostenendo che dei danni causati dal sinistro dovesse rispondere l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Dedusse che l’art. 122, terzo comma, cod. ass. pone i danni causati da veicoli circolanti prohibente domino a carico del Fondo di garanzia a partire “dal giorno successivo [a quello della] denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza”; che nel caso di specie la denuncia dellarapina era stata sporta prima della mezzanotte, mentre il sinistro era avvenuto dopo; che pertanto alla responsabilità dell’assicuratore r.c.a. sottentrava quella del Fondo.

5. Il Tribunale di Spoleto trattenne la causa in decisione per risolvere tale questione preliminare; con sentenza non definitiva 28.8.2017 n. 272 rigettò l’eccezione sollevata dall’assicuratore e dispose con separata ordinanza la prosecuzionedel giudizio. La sentenza fu appellata dalla UnipolSai.

6. Nelle more del giudizio d’appello, con istanza congiunta datata 5.2.2021, i difensori delle parti dichiararono nel giudizio di primo grado di avere trovato un accordo transattivo e lasciarono cancellare la causa dal ruolo per inattività delle parti.

7. Ciononostante la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 30.8.2021 n. 501, decise l’appello nel merito e rigettò il gravameproposto dalla UnipolSai s.p.a.. N.R.G.: 3116/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 Tale sentenza è stata impugnata per Cassazione dalla UnipolSaicon ricorso fondato su un motivo. Tutte le altre parti sono rimaste intimate. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. È superfluo disporre la rinnovazione della notifica -non andata a buon fine - a Visar Dedja, in quanto il ricorso è inammissibile: e tanto in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., Sez. U., ord. n. 6826 del 2010, confermata costantemente fino ad oggi).

2. Con l’unico motivo di ricorso la UnipolSai denuncia la violazione dell’art. 122 cod. ass.. Sostiene essere erronea l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato di tale norma. Allega che, nel caso di sinistri causati da veicoli oggetto di furto o rapina, ai fini del trasferimento del rischio dall’assicuratore della r.c.a. al Fondo di garanzia per le vittime della strada quel che rileva non è l’elemento formale (la presentazione di una denuncia scritta da parte del derubato), ma è l’elemento sostanziale, e cioè lo spossessamento del mezzo e la circolazione di questo prohibente domino, circostanza che può risultare anche altrimenti che per effetto di una denuncia scritta. 2.1.

Il motivo, come accennato,è inammissibile per difetto di interesse. È infatti la stessa società ricorrente a dichiarare di avere transatto la lite nel corso della quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva confermata in appello e delle cui statuizionila ricorrente si duole nella presente sede. La transazione della controversia ha fatto venir meno l’ interesse della ricorrente all’impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. Il giudizio pervenuto fino alla presente sede ha infatti ad oggetto una questione preliminare di merito (la legittimazione sostanziale passivadella UnipolSai s.p.a.), e la transazione sul merito della lite priva di rilevanza la decisione sulle questioni preliminari.

N.R.G.: 3116/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 Né il ricorso, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 4 c.p.c., espone con chiarezza se, nonostante la transazione, residui in capo alla UnipolSai un interesse, e quale, alla decisione nel merito del presente giudizio.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate tutte le controparti della ricorrente. P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,