Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, TESSIL-STJLE DI MAGON TIZIANO E CALLEGARO LOREDANA SNC, had not acted to preserve the right to appeal the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22634/2024 R.G. proposto da: TESSIL-STJLE DI MAGON TIZIANO E CALLEGARO LOREDANA SNC, MAGON TIZIANO, CALLEGARO LOREDANA, rappresentati e difesi dall’avvocato BERTOLI ANTONIO, con domicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro BRUGIN SAS DI NELSON BRUGIN C. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SPARANO VINCENZO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 554/2024 depositata il 18/03/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22634/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 15608/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 22634/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 15608/2025 Data pubblicazione 11/06/2025