Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Vincenzi family and Parma's hospital entities regarding a legal decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21859/2024 R.G. proposto da : VINCENZI MIRCO, VINCENZI MARCO, VINCENZI MARGHERITA rappresentati e difesi dall’avvocato RIGHINI PAOLO , con domicilio digitaleex lege -ricorrenti- contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA , con domicilio digitaleex lege -controricorrente- nonchécontro ACCORSI STEFANO, rappresentato e difes o dall’avvocato SANTI SILVIA, con domicilio digitaleex lege -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA, rappresentata e difesa dall’avvocato CONFORTI ANDREA , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 786/2024 depositata il 19/04/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.350,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 1