Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The court noted that no request for a decision was made during this timeframe, triggering the automatic waiver of the appeal. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20035/2024 R.G. proposto da: PELIZZARI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato PARIS GIORGIO, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro GIACOMELLI SONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MANCA BITTI DANIELE e MASCIONE ROBERTO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro CALTAGIRONE SERGIO -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.16268/2024 depositata in data 11/06/2024.
Numero registro generale 20035/2024 Numero sezionale 467/2025 Numero di raccolta generale 15606/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 20035/2024 Numero sezionale 467/2025 Numero di raccolta generale 15606/2025 Data pubblicazione 11/06/2025