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Decreto — n. 15482/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15482/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15482/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26289/2024 R.G. proposto da: BRANCA MASSIMO, CIRIMINNA VANESSA, DE VITA GIROLAMO ANTONIO, ODDO FABIO NICOLO', CRIMALDI FRANCESCO, CUTRONI GAETANO ROSARIO, MANGIA FABIO, PLATINO MELANIA, LOFORTE MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2956/2024 depositata il 30/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15482/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 26289/2024 Numero sezionale 465/2025 Numero di raccolta generale 15482/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione continuazione dell'esecuzione esecuzione provvisoria differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Numero registro generale 26289/2024 Numero sezionale 465/2025 Numero di raccolta generale 15482/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26289/2024 R.G. proposto da: BRANCA MASSIMO, CIRIMINNA VANESSA, DE VITA GIROLAMO ANTONIO, ODDO FABIO NICOLO', CRIMALDI FRANCESCO, CUTRONI GAETANO ROSARIO, MANGIA FABIO, PLATINO MELANIA, LOFORTE MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2956/2024 depositata il 30/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 26289/2024 Numero sezionale 465/2025 Numero di raccolta generale 15482/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 26289/2024 Numero sezionale 465/2025 Numero di raccolta generale 15482/2025 Data pubblicazione 10/06/2025