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Decreto — n. 15480/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15480/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15480/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19723/2024 R.G. proposto da: REANI FEDERICO, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA MARIETTA GAUDIOSI, 6, presso lo studio dell’avvocato SCARPA FRANCESCA (SCRFNC70E51H703H) avv.francescascarpa@pec.net- 1.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ASS.NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n.717/2024 depositata il 07/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15480/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19723/2024 Numero sezionale 463/2025 Numero di raccolta generale 15480/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 265,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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riesame da parte dell'assicuratore materia di assicurazione contro gli infortuni decisione giustificata dell'assicuratore revisione di una decisione soppressione delle prestazioni infortuni impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n.717/2024 depositata il 07/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19723/2024 R.G. proposto da: REANI FEDERICO, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA MARIETTA GAUDIOSI, 6, presso lo studio dell’avvocato SCARPA FRANCESCA (SCRFNC70E51H703H) avv.francescascarpa@pec.net- 1.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ASS.NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n.717/2024 depositata il 07/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19723/2024 Numero sezionale 463/2025 Numero di raccolta generale 15480/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 265,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 19723/2024 Numero sezionale 463/2025 Numero di raccolta generale 15480/2025 Data pubblicazione 10/06/2025