Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15479/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15479/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15479/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15479/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025

Parole chiave

Generato dall'IA
mancata attuazione degli accordi illeciti mancato anticipo delle spese invio di una cosa non ordinata procedura di infrazione gara d'appalto infruttuosa fatture impagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18663/2024 R.G. proposto da: MANCA PAOLO, MINAUDO MANUELA, MATINO MARIA GIUSEPPINA, MASSIDDA ELISABETTA, MARIANELLI STEFANO, MILLOZZI FEDERICA, PERIN TIZIANA, PAOLILLO FRANCO, NEGRI GENEROSA, NOBLER LUCA, MORA DONATELLA, NASTRO PIERO, PHOTIOU EFSTRATIOS, PERON PAOLA, PETRUZZELLI VITO, PERUZZI SABRINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.550/2024 depositata il 25/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 18663/2024 Numero sezionale 462/2025 Numero di raccolta generale 15479/2025 Data pubblicazione 10/06/2025