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Ordinanza Interlocutoria — n. 15461/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds regarding notification to the State Attorney General.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Francesca D'Aloisio's appeal against the Second Instance Court's ruling on litigation costs. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned costs based on a principle of causality without proper motivation, while the opposing parties contended the cost allocation was legally sound. The court rejected these substantive arguments, focusing instead on a procedural defect requiring the notification of the appeal to the State Attorney General representing the public authority.

Regesto Legislator

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Art. 91, cod. proc. civ.; Art. 112, cod. proc. civ.: The Court of Cassation must order the notification of an appeal to the State Attorney General when a public authority is represented in the proceedings, regardless of the merits of the cost allocation arguments raised by the parties.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure State Attorney General Public Authority Representation Notification Requirement Litigation Costs Allocation lite in materia di contribuzioni pubbliche restituzione dei sussidi statali difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 91, cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod.
Art. 112, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22/08/2018, n. 20890
Cass., 22/08/2018, n. 20890).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24909/2022 R.G. proposto da : D'ALOISIO FRANCESCA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ORAZI CARLO (RZOCRL67M26L182Q) -ricorrente- contro DI LELLO MARISA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato TASCIONE ARNALDO (TSCRLD51T21I520L) unitamente all'avvocato MANCINI ANTONELLA (MNCNNL66R71E372J) -controricorrente- nonchécontro REGIONE ABRUZZO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1175/2022 depositata il 08/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevatoche Francesca Aloisio ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 1175 del 2022 della Corte di appello di L’Aquila, esponendo che: - aveva convenuto la Regione Abruzzo per ottenere la dichiarazione di falsità della sottoscrizione di un atto di rinuncia a contributi pubblici; - il Tribunale, per quanto ancora di utilità, aveva dichiarato la falsità della firma, con pronuncia confermata dalla Corte di appello davanti alla quale era intervenuta Marisa Di Lello per far correggere l’erronea attribuzione a sé medesima, affermata dal giudice di prime cure, della sottoscrizione apposta sul documento oggetto di lite; - ad avviso del Collegio di secondo grado, in particolare, l’intervento era ammissibile perché spiegato a tutela di un diritto soggettivo, qualificato come della personalità, a non vedersi attribuite falsità documentali, sicché le spese processuali, parte qua, andavano regolate secondo il principio di soccombenza e causalità, ponendole a carico di entrambi gli altri due soggetti in lite; resiste con controricorso Marisa Di Lello; le parti hanno depositato memorie;

è rimasta intimata la Regione Abruzzo. Rilevato che con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel regolare le spese dell’interveniente che aveva solo chiesto la correzione di un errore materiale di svista del giudice di prime cure, sicché quelle erano irripetibili perché proprie di un procedimento, nel caso incidentale, di natura amministrativa e deciso in termini meramente ordinatori, ovvero non conflittuali; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato poiché, pur ammettendo una natura propriamente giurisdizionale e conflittuale del giudizio sulla paternità della falsità, non avrebbe potuto comunque ritenere la deducente quale parte soccombente, né rispetto alla Regione, né rispetto all’interveniente con la quale non vi era stato alcun rapporto di contrapposizione processuale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ponendo a carico della ricorrente le spese di lite senza domanda, atteso che l’interveniente aveva esplicitamente chiesto la condanna sul punto della parte che fosse stata per contrapposizione soccombente; con il quarto motivo si prospetta il vizio della sentenza impugnata per difetto di motivazione, poiché la Corte di appello non avrebbe spiegato in alcun modo perché dal principio di causalità, meramente richiamato, avrebbe dovuto farsi derivare la soccombenza, quanto alle spese processuali, della ricorrente.

Consideratoche preliminarmente deve disporsi il rinnovo della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, per conto della Regione Abruzzo, atteso che nel giudizio presso questa Corte la parte pubblica come tale assistita è rappresentata per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, non essendo seguìto rinnovo spontaneo ad opera della parte istante (cfr. Cass., 22/08/2018, n. 20890). P.Q.M La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, entro il