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Decreto — n. 15369/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15369/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit costs allocation recupero dei costi spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1370/2024 depositata il 14/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1370/2024 depositata il 14/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1172/2025 R.G. proposto da : CORRENTI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE (SPDGPP68R16I754O) rappresentato e difeso dall'avvocato SALLEMI SEBASTIANO (SLLSST60H23H163H) -ricorrente- contro FREEDOM S.R.L., elettivamente domiciliato in CATANIA VIA CARONDA N 410, presso lo studio dell’avvocato MUSCAGLIONE GIOVANNA (MSCGNN51R46F184N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SOCIETÀ VILLA AGATA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1370/2024 depositata il 14/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente FREEDOM S.R.L., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente FREEDOM S.R.