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Decreto — n. 15368/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 15368/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, I.R.C.I S.R.L., did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, SACE FCT S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within forty days of the proposal of definition of the judgment, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period deemed renunciation Civil Procedure Code judgment definition proposal procedural default contratto di factoring

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SACE FCT S.P.A., seguono la soccombenza;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 599/2025 R.G. proposto da: I.R.C.I S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO (SCLGTN57H18I745U) rappresentato e difeso dagli avvocati SARRA ROBERTO (SRRRRT74A26H501K), STEFANELLI PIERLUIGI (STFPLG66R25F952T) -ricorrente- contro SACE FCT S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO DOM DIG VIA SAN VITTORE, 40, presso lo studio dell’avvocato LOI FRANCESCO MARIA (LOIFNC64B27D969X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2272/2024 depositata il 05/8/2024 Numero registro generale 599/2025 Numero sezionale 460/2025 Numero di raccolta generale 15368/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SACE FCT S.P.A., seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SACE FCT S.P.A. Roma, il 30/5/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 599/2025 Numero sezionale 460/2025 Numero di raccolta generale 15368/2025 Data pubblicazione 09/06/2025