Decreto — n. 15366/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.401/2025 R.G. proposto da : POTENZA LUIGI, MONTEFUSCO RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI N°88, presso lo studio dell’avvocato NERVI GIOVANNI (NRVGNN56R05H501Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro YODA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 149, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3547/2024 depositata il 20/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15366/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10. 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente YODA SPV S.R.L.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.401/2025 R.G. proposto da : POTENZA LUIGI, MONTEFUSCO RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI N°88, presso lo studio dell’avvocato NERVI GIOVANNI (NRVGNN56R05H501Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro YODA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 149, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3547/2024 depositata il 20/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente YODA SPV S.R.L, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva ;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10. 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente YODA SPV S.R.L.