Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Lima 90 SRL and Simeoni SRL in liquidation, who challenged a lower court judgment against the Revenue Agency. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27249/2024 R.G. proposto da: LIMA 90 SRL, SIMEONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in APRILIA VIA UGO FOSCOLO, 6, presso lo studio dell’avvocato BARBESIN ANDREA (BRBNDR72A14A323W) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3884/2024 depositata il 30/5/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. Così deciso in Roma, il 30/5/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 27249/2024 Numero sezionale 457/2025 Numero di raccolta generale 15365/2025 Data pubblicazione 09/06/2025