Cassation court allows appeal by correcting legal qualification of inheritance division request under Art. 103 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding an inheritance dispute. The appellant argued the lower court erred in dismissing a request for inheritance division as a counterclaim, while the respondent contended it was inadmissible. The court ruled that the request was properly treated as an additional claim under Article 103 of the Civil Procedure Code, rather than a counterclaim under Article 36, thereby correcting the legal qualification without needing new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: The court may accept an appeal based on a different legal ground than that raised by the appellant if it is founded on the same facts, provided the request is properly classified as an additional claim under Article 103 rather than a counterclaim under Article 36.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15347/23proposto da: -) Valentini Rossano, quale amministratore di sostegno e rappresentante volontario di Medici Ilde, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Andrea Romano ; -ricorrente - contro -) Medici Vittorio, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Carlo Berti ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello diBologna 20 aprile 2023 n. 876 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L’antefatto. Vittorio Medici nel 2006 fu nominato amministratore di sostegno della madre novantunenne Ortenilla Diacci, non più capace di intendere e di volere. Tre anni dopo fu sostituito nell’incarico da un nuovo amministratore di sostegno, l’avv. Brunella Bertani. 1.1. Brunella Bertani nel 2010, dichiarando di agire in nome e per conto di Ortenilla Diacci, convenne Vittorio Medici e la di lui moglie Mara Asioli dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, assumendo che i due si erano Oggetto: opposizione all’esecuzione - domanda di divisione ereditaria proposta dall’opponente - natura - domanda riconvenzionale - esclusione -conseguenze N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 appropriati di una somma di denaro prelevata dalle disponibilità di Ortenilla Diacci, pari ad euro 59.605.
Chiese la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di Ortenilla Diacci della suddetta somma. La domanda fu accolta in primo ed in secondo grado. Il ricorso proposto da Vittorio Medici e Mara Asioli avverso la sentenza d’appello (App. Bologna 17.9.2019 n. 2613) fu rigettato da questa Corte con ordinanza 27.5.2024 n. 14788. 1.2. Nelle more di questo processo Ortenilla Diacci venne a mancare l’11 maggio 2015, lasciando quali unici eredi testamentari i due figli Ilde Medici e Vittorio Medici.
2. I fatti di causa. Con atto spedito il 24.6.2020 Ilde Medici, invocando quale titolo esecutivo giudiziale la sentenza della Corte d’appello di Bologna 2613/19, sopra ricordata, intimò precetto al fratello Vittorio Medici, chiedendo il pagamento della somma di euro 19.868,33, oltre accessori. A fondamento dell’intimazione dedusse di essere divenuta erede di Ortenilla Diacci per la quota di un terzo, e pertanto di avere acquisito jure hereditario, nella suddetta misura, il credito vantato da Ortenilla Diacci nei confronti del figlio Vittorio Medici in virtù della suddetta sentenza. 2.1.
Vittorio Medici propose opposizione all’esecuzione, sostenendo che il credito azionato in executivis da Ilde Medici, in quanto già spettante ad Ortenilla Diacci e poi caduto in successione, non era esigibile sino a quando non fosse stata sciolta la comunione ereditaria. Domandò inoltre (qualificando la domanda come “riconvenzionale”): -) che fossero divise le eredità di Ortenilla Diacci e del premorto marito di questa, Iginio Medici; -) che si ordinasse ad Ilde Medici di rendere il conto della gestione dei beni della madre Ortenilla Diacci, e che se fosse emerso un debito di Ilde N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 Medici verso l’asse ereditario della madre (e quindi un proprio corrispondente credito), questofosse compensato con il proprio debito; -) che Ilde Medici fosse condannata comunque a versare alla comunione ereditaria la somma di euro 226.315.797, che l ’ opponente assumeva essere stata prelevata dai beni dei due genitori.
3. Lesentenze di merito . Con sentenza 21.2.2022 n. 231 il Tribunale di Reggio Emilia: -) rigettò l’opposizione, ritenendo che ciascun coerede, anche pro indiviso, potesse sempre agire sia in sede di cognizione, sia esecutivamente, per riscuotere la sua quota di un credito spettante al de cuius; -) in ogni caso, poiché Vittorio Medici era nello stesso tempo erede e debitore di Ortenilla Diacci, il suo debito si era estinto per confusioneex art.1253 c.c. nella misura di due terzi, pari alla sua quota ereditaria: -) dichiarò inammissibili le domande “riconvenzionali” proposte da Vittorio Medici, “perché non hanno alcuna connessione e relazione di dipendenza, ex art. 36 c.p.c., con il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata, ossia con l’oggetto specifico del presente giudizio di opposizione a precetto”; -) rigettò l’eccezione di compensazione, sul presupposto che il credito messo in esecuzione era ancora sub iudice, a causa dell’impugnazione della sentenza d’appello.
La sentenza fu appellata dal soccombente. 3.1. Con sentenza 20.4.2023 n. 876 la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame e, con esso, l’opposizione. La Corte d’appello: -)ha ritenuto che i crediti del de cuius cadono in comunione e non si dividono pro quota fra i coeredi ; p ertanto sino a che perdura la comunione essi non possono essere messi in esecuzione da unosoltanto dei coeredi; -) ha condiviso il giudizio di inammissibilità delle domande “riconvenzionali” proposte da Vittorio Medici. N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 4.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Ilde Medici, rappresentata dal proprio amministratore di sostegno Rossano Valentini, con ricorso fondato su quattro motivi. Vittorio Medici ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale . Ha anche depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorsodi Ilde Medici. 1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112, 342, 345 e 346 c.p.c.; nonché dell’art.2909 c.c..
L’illustrazione del motivo prospetta una tesi giuridica così riassumibile:
a) il Tribunale rigettò l’opposizione proposta da Vittorio Medici affermando che il credito vantato da Ortenilla Diacci nei confronti del figlio ed erede non fosse mai caduto in comunione; infatti, alla morte di Ortenilla Diacci, il figlio Vittorio Medici cumulò nella propria persona la veste di creditore della quota ereditaria, ma anche quella di debitore verso il de cuius della somma di euro 59.605; il Tribunale perciò concluse che la quota- parte del credito scaturente dalla condanna spettante a Vittorio Medici si estinse per confusione, ex art. 1253 c.c., con la conseguenza che la quota restante del suddetto credito divenne titolarità esclusiva dell ’ altra coerede, Ilde Medici;
b) questa statuizione del Tribunale non fu impugnata da Vittorio Medici;
c) pertanto sulla ritenuta estinzione pro partedel credito oggetto del titolo esecutivo, e sulla concentrazione della parte restante in capo alla sola Ilde Medici, si era formato il giudicato;
d) ergo, la Corte d’appello, accogliendo l ’ opposizione e dichiarando che il credito portato dal titolo esecutivo fosse caduto in comunione (e non potesse perciò essere azionato in executivis), aveva violato il giudicato interno. N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 1.1. Il motivo è fondatonella parte in cui lamenta la violazione del giudicato interno. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’opposizione proposta da Vittorio Medici con due diverse rationesdecidendi. Dapprima ha affermato che il coerede può agire esecutivamente nei confronti di altro coerede per riscuotere pro quota un credito del de cuius (p. 3, terzultimo capoverso, della sentenza di primo grado).
Poi, però, ha aggiunto che nel caso di specie “ non è neppure configurabile una comunione del credito tra i coeredi”, perché -ad avviso del Tribunale - il credito di Ortenilla Diacci nei confronti del figlio si era estinto pro parte ex art. 1253 c.c. allorché quest ’ ultimo divenne erede testamentario della madre creditrice. Concluse perciò il Tribunale affermando che Ilde Medici era “titolare esclusiva” di un terzo del credito portato dal titolo esecutivo (ibidem, p. 3, ultimo rigo, e p. 4, primo capoverso). 1.2. Il Tribunale dunque, ha ritenuto che il credito di Ortenilla Diacci nei confronti del figlio non fosse affatto caduto in comunione, ma si fosse estinto per una parte, e per la parte restante si fosse trasferito in capo a Ilde Medici “in via esclusiva”. 1.3.
Incurante di questa ratio decidendi, l’appello proposto da Vittorio Medici si diffuse per molte pagine a sostenere che il credito messo in esecuzione da Ilde Medici non fosse né liquido, né certo, né esigibile. Sostenne che il titolo esecutivo messo in esecuzione non era definitivo ed era stato impugnato; che il credito di Ortenilla Diacci era caduto in comunione ereditaria; che i crediti ereditari non sono esigibili dal singolo erede sino allo scioglimento della comunione(atto d’appello, pp. 14-20). 1.4. In nessun punto, in nessun passaggio, in nessun accenno, l’appellante investì le due decisive affermazioni compiute dal Tribunale per rigettare l’opposizione, e cioè:
a) il credito messo in esecuzione si era estinto pro parte per confusione, e quindi N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 b) “non è configurabile una comunione del credito tra i coeredi”. In pratica il Tribunale ha fondato la propria decisione sull ’ assunto che il credito di Ortenilla Diacci si fosse estinto per una parte e , per la parte restante, si fosse concentrato in capo a Ilde Medici, con esclusione della comunione. L’appellante invece ha motivato l’intero primo motivo d’appello spiegando che i crediti ereditarinon sono esigibili sino alla divisione della comunione.
L’appello dunque non ha censurato l’affermazione secondo cui il credito di Ortenilla Diacci non era (più) oggetto di comunione ereditaria, in virtù dell’art. 1253 c.c.. E si trattava d’un “punto di sentenza”certamente suscettibile di passare in giudicato, in quanto basato sul triplice elemento del “fatto” (Vittorio Medici era creditore e debitore di Ortenilla Diacci); della “norma” (l’art. 1253 c.c.) e dell’“effetto” (il credito si estingue pro parte e si scioglie la comunione su esso). 1.5. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, per essersi formato il giudicato sulla statuizione per cui il credito messo in esecuzione da Ilde Medici non formava più, al momento dell ’ avvio dell ’ azione esecutiva, oggetto di comunione ereditaria.
È appena il caso di precisare che la correttezza della conclusione cui è pervenuto il primo giudice non può essere vagliata: e tantoin dipendenza del rilevato giudicato, sicché ogni questione al riguardo resta preclusa.
2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 1253 c.c.. Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il credito di Ortenilla Diacci verso il figlio Vittorio Medici fosse caduto in successione. Sostiene che nel momento in cui Vittorio Medicicumulò in sé le qualità di debitore del de cuius ed erede di questi, il suo credito verso la defunta madre si estinse pro quotaper confusione, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere che quel credito fosse caduto in comunione e nella sua interezza. N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
3. Il terzo motivo del ricorso di Ilde Medici. Col terzo motivo si denuncia “l’omesso esame del fatto decisivo”, individuato nellaqualità di erede testamentario in capo a Vittorio Medici. Il motivo non contiene alcuna reale censura, e sarebbe per questa ragione inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.; in ogni caso, esso è a s sorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
4. Il quarto motivo del ricorso di Ilde Medici. Col quarto motivo è censurata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui i crediti caduti in successione non possono essere messi in esecuzione dal singolo coerede. 4.1. Anche questo motivo resta assorbito dall ’ accoglimento del primo motivo di ricorso.
5. Il primo motivo del ricorso incidentaledi Vittorio Medici. Col primo motivo di ricorso incidentale è censurata la sentenza d ’ appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, perché coperte da giudicato, le domande di restituzione, collazione e rendiconto da lui proposte con riferimento all’eredità paterna. 5.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, rilevato che identica domanda era stata dichiarata inammissibile in altro giudizio, ha ritenuto esservi giudicato su essa. L’errore è palese, dal momento che la pronuncia di inammissibilità resa in altro giudizio ha natura meramente processuale e non impedisce la riproposizione della domanda.
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale. N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 Col secondo motivo di ricorso incidentale è censurata la statuizione di inammissibilità delle domande riconvenzionali di restituzione, collazione e rendiconto proposte da Vittorio Medici con riferimento sia all ’ eredità materna che all’eredità paterna(per quest’ultima, infatti, la Corte d’appello ha adottato una doppia motivazione, ritenendo la domanda sia coperta da giudicato, sia inammissibile ex art. 36 c.p.c.). Deduce il ricorrente che il diritto azionato esecutivamente da Ilde Medici “trae fonte dal patrimonio ereditario dei suoi genitori; conseguentemente, è intuitivo il legame che intercorre tra la fondatezza o meno del diritto e la ricostruzione dell’asse ereditario con la conseguente divisione delle quote fra gli eredi”. 6.1.
Il motivo è fondato, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ciò, tuttavia , non è d ’ ostacolo all ’ accoglimento della censura, in virtù del principio già stabilito da questa Corte, secondo cui la Corte di cassazione - in virtù del principio jura novit curia - può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti(Cass. civ., sez. VI-3, 14.2.2014, n. 3437; nello stesso senso, in seguito, Sez. 1, Ordinanza n. 4324 del 19.2.2025;
Sez. 3, Ordinanza n. 2522 del 3.2.2025). 6.2. Vittorio Medici ha proposto una opposizione a precetto. Con l’atto introduttivo del giudizio da un lato contestò il diritto della sorella di agire esecutivamente, dall’altro chiese al giudice di dividere l’eredità materna. 6.3. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n. 3477; Cass. Sez. 6, 20/01/2011, n. 1328; Cass. Sez. 3, 28/06/2019, n. 17441). N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 Pertanto, la domanda di divisione dell ’ eredità proposta da Vittorio Medici non era affatto una “riconvenzionale”, qualificazione inconcepibile rispetto alla domanda attorea.
Si trattava, molto più semplicemente , d ’ una domanda aggiuntiva e complanare rispetto a quella - insita in ogni opposizione - di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, quand’anche fondata su presupposti di fatto e di diritto (relativi alla struttura e alla composizione stesse della massa dell’eredità Diacci) parzialmente coincidenti. 6.4. La formulazione di più domande da parte dell’attore nei confronti del medesimo convenuto è consentita dall’art. 103 c.p.c., che - come noto - consente il cumulo di più domande anche “non altrimenti connesse”, salva la facoltà del giudice di separarle. 6.5.
Il ricorso è dunque fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 36 c.p.c.. Non, però, per la ragione giuridica indicata dal ricorrente (vi era “connessione” tra pretesa esecutiva e domanda di divisione), ma per la diversa ragione che la fattispecie processuale doveva essere decisa in base ai princìpi stabiliti dall’art. 103 c.p.c., non dall’art. 36 c.p.c..
7. Il terzo motivo del ricorso incidentale. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla ritenuta inammissibilità della domanda “riconvenzionale”. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.
8. I motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale. I restanti tre motivi del ricorso incidentale -coi quali è denunciato il vizio di omessa pronuncia sulle domande proposte dall’opponente (quarto e quinto motivo), nonché la violazione delle norme sulla compensazione dei crediti (sesto motivo) -restano assorbiti.
9. La fondatezza, sia pure per quanto di rispettiva ragione, dei ricorsi impone la cassazione integrale della qui gravata sentenza e il rinvio alla N.R.G.: 15347/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 stessa Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà pure a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.q. m. (-) accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti; (-) accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti; (-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la c