Cassation court dismisses appeal against mortgage loan foreclosure, upholding lower court's rejection of guarantor's opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Roberto Santi's appeal against the Second Instance Court's decision to dismiss his opposition to a foreclosure notice. Santi, acting as a guarantor for Ivan Marrapodi, argued that the bank's transfer of funds to a non-interest-bearing deposit constituted a traditio, while also contesting the timing of the mortgage registration required for the loan's 'fondo' status. The court found these arguments infounded, ruling that the causal link for traditio was not established and that the subsequent mortgage registration did not alter the loan's nature as a 'finanziamento a medio e lungo termine' under the TUB.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1813, 1814, 832, 1418 c.c.; Art. 38 TUB: The transfer of loan funds to a non-interest-bearing deposit does not constitute traditio if the money remains within the bank's assets, and the subsequent registration of a first-degree mortgage does not alter the loan's 'fondo' qualification if no other first-degree mortgage exists on the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15063/2023 R.G. proposto da SANTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via PREMUDA n. 6, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA FEDERICA (DLCFRC80B48F839Y), che lo rappresenta e difende , domiciliato digitalmente perlegge -ricorrente - contro FEDAIA SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via PO n. 12, presso lo studio dell’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W), che l a rappresenta e difende,domiciliato digitalmente per le g ge -controricorrente - nonchécontro CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 2892/2023 depositata il 20/04/2023;
R.g. n. 15063 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA Roberto Santi, nella qualità di fideiussore di Ivan Marrapodi, propose opposizione avverso il precetto notificatogli da Fedaia SPV S.r.l. in vista dell’espropriazione forzata di un immobile sito in Roma, alla via Premuda n. 6, a fronte del mutuo ipotecario concesso al Marrapodi, per oltre ottocento ventimila euro. Il Tribunale di Roma, nel contradditorio con Fedaia SPV S.r.l., quale mandataria di Juliet S.p.a, incorporata da Cerved Credit Management S.p.a., con sentenza n. 9187 del 10/06/2022, rigettò l’opposizione, compensando e spese di lite in ragione della metà.
Avverso la sentenza di primo grado propose impugnazione Roberto Santi. La Corte d’appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio con la Fedaia SPV S.r.l., ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 2892 del 20/04/2023. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Roberto Santi. Rispondecon controricorso Fedaia SPV S.r.l. IlProcuratore generale non ha presentato conclusioni. All’adunanza camerale del 2/04/2025, previo deposito di memorie da entrambe le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. I -Violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 832 e 1418, secondo comma, e 1325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto sussistere, nel mutuo oggetto di causa, l’elemento causale della traditio. R.g. n. 15063 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle II –Violazione o falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 832 e 1418 c.c., nonché dell’art. 38 TUB, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che il versamento, da parte della mutuante,della somma oggetto di mutuo su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi assunti dal mutuatario, aveva determinato “l ’ uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario”, e quindi una “effettiva erogazione dei fondi”, integrante la traditionel mutuo oggetto di causa. III –Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 38 TUB e dell ’ art. 1418, primo comma, c.c., per avere la Corte ritenuto che, in relazione al contratto di mutuo fondiario “solutorio”, oggetto di causa, sussistesse l’elemento costitutivo dell’ipoteca di primo grado sull’immobile, nonostante l’immobile medesimo risultasse già gravato di ipoteca di primo grado. IV - Violazione e ( o ) falsa applicazione dell ’ art. 38 TUB e degli artt. 1813, 1814, 832 e 1418, secondo comma, e 1325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c., per avere la Corte ritenuto che il mutuo fondiario possa essere finalizzato a sanare debiti pregressi […] e che il cosiddetto “mutuo solutorio” non sia nullo né possa essere qualificato come pactum de non petendo. I motivi primo, secondo e quarto sono infondati alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di mutuo cd. solutorio. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha, invero, affermato (Sez. U, sentenza n. 5841 del 5 /03/ 2025 Rv. 674008 - 01 ) che i l perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non sia consegnata materialmente, sia posta nella R.g. n. 15063 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore:
C. Valle disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.
Nello stesso ambito, o, meglio, con riferimento all’idoneità del detto contratto di mutuo, a valere quale titolo esecutivo, una pronuncia pressoché coeva alla precedente ( Sez . U n. 5968 del 6/03/2025Rv. 674009 - 01 ) ha afferma to che i l contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. I motivi primo, secondo e quarto sono, pertanto, alla stregua delle richiamate pronunce di questa Corte, rese su questioni di massima di particolare importanza o su contrasto, infondati.
Il terzo motivo deve essere disatteso, non ritenendosi requisito indispensabile del credito fondiario l’accensione dell’ipoteca di primo grado contestualmente all ’ erogazione del credito , posto che , secondo l’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 219 del R.g. n. 15063 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle 09/01/2020 Rv. 656517 -01), in caso di cancellazione dell ’ originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 385 del 1/09/1993 (c.d. TUB) per la qualifica fondiaria del credito erogato dall’istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi dell’art. 2881 c.c., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall’istituto di credito, non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38T.U.B. , elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall’altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili".
Ne consegue che non occorre, per l’acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l’atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva. Il ricorso è, in conclusione, infondato. Il ricorso è rigettato. Le spesedi lite seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per R.g. n. 15063 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del co mp eten te Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess