Cassation appeal dismissed for lack of proof of formal notification to the opposing party's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of proof regarding the formal notification of the petition to the opposing counsel. Although the appellant claimed to have notified the lawyer, no digital or physical receipt was submitted to the court's electronic docket before the hearing. The court ruled that in a fully digital environment, the mere declaration of notification by the appellant is insufficient without corroborating evidence of actual receipt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002; Art. 370 c.p.c.: In a digital filing system, the appellant must deposit proof of the formal notification of the cassation appeal to the opposing party's lawyer, such as a PEC receipt, under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14829/2023 R.G. proposto da BARATTA FRANCESCO, domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LAGANI PIERFRANCESCO (LGNPFR66S06F839P),domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro VALENTINO SACHA -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2998/2023 depositata il 21/03/2023; R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
Ritenuto che sulla base di una sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivoottenuto da Sacha Valentino, quale creditore, nei confronti di Francesco Baratta , il primo instaurò procedimento di pignoramento presso terzi e , segnatamente , presso la Cassa di Risparmio di Parma, in seguito Cariparma, pignorando il credito d i FrancescoBaratta nei confronti di questa; la Corte d’appello di Napoli sospese parzialmente l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, fino alla concorrenza di euro 15.680,00, ma il giudice dell’esecuzione interpretò inversamente l’ordinanza di sospensione e assegnò a Sacha Valentino la somma fino alla cui concorrenza l’esecuzione doveva ritenersi sospesa; il creditore procedente incassòdalla Cariparma la detta maggiore somma;
Francesco Baratta propo s e opposizione agli atti esecutivi , facendo valere l’ordinanza di modifica dell’originaria assegnazione emanata dal giudice dell’esecuzione; Sacha Valentino si costituìi n giudizio nell’opposizione formale e fecevalere un proprio credito in via di compensazione; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2998 del 21/03/2023, ha accolto integralmente l’opposizione agli atti esecutiv i e d ha dichiarato, pertanto, nulla l’ordinanza di assegnazione limitatamente al credito eccedente € 9.276,41, con compensazioneintegrale delle spesedi lite; avverso la sentenza in unico grado di merito r icorre per cassazione, con un unico motivo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,Francesco Baratta.
Sacha Valentino è rimasto intimato; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 2/04/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto la verifica preliminare relativa alla notifica dell’atto di impugnazione ha esito negativo; invero, in atti, ossia nel complesso di documenti che risulta no depositatiin via telematica dal difensore del ricorrente e che sono resi disponibili al Collegio dagli applicativi in uso, al momento della adunanza camerale della mattina del 2/04/2025, prima delle ore 13.35, non vi è prova della rituale notifica del ricorso, per non esservi alcun documento, cartaceo o digitale, che attesti che il ricorso sia stato ritualmente notificato, nel termine cd lungo, ossia decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli, al difensore di Sacha Valentino; in atti, con riferimento alla detta notifica, vi è soltanto copia dell’iscrizione a ruolo, nella quale il difensore di Francesco Baratta autodichiarava di avere proceduto alla notifica del ricorso il 30/06/2023, ma non vi è alcuna ulteriore prova dell’effettivo ricevimento del ricorso da parte del difensore del Valentino; questi, peraltro, ha omesso di costituirsi, mediante il deposito del controricorso, trattandosi di procedimento incardinato dopo il 1/01/2023, per i l qual e la costituzione in giudizio mediante controricorso si effettua con il mero deposito dell’atto , senza necessità di notificazione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 ( Cass.n. 3559 del 07/02/2024 Rv. 670092 -01); la mancata prova delle ritualità della notifica, effettuata in forma telematica, comporta, alla stregua dell’orientamento formatosi con R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore:
C. Valle riguardo al la mancanza della prova della ricevuta cartacea o analogico della notifica, e che può essere ritenuto valido anche con riferimento alla notifica telematica(in applicazione di quell’approdo all’evoluzione tecnologica che ha interessato i peculiari strumenti di notifica del ricorso per cassazione), l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 20778 del 21/07/2021 Rv. 661937 -01); pertanto, in ambiente telematico la prova dell’avvenuta notifica del ricorso, quand’anche avutasi in forma telematica, deve essere depositata (mediante rituale riversamento agli atti del messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stata eseguita), a pena di inammissibilità, entro il momento di inizio della celebrazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale; nulla per le spesedi lite, in quanto l’intimato è rimasto tale; a carico delricorrente, stante l’inammissibilità del ricorso, deve attestarsi la sussistenza dei presupposti per i l versa m e nto , al competente Ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Sez.
Un., n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Cortedichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art . 13 , se dovuto . Così deciso in Roma