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Ordinanza Interlocutoria — n. 15218/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15218/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15218/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7897/2024R.G. proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ( già FONDIARIA - SAI S.P.A. ) , rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Cantaro ( c.f. CNTGTN66T12F892O), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi (c.f. FZZFLV69B66C342Y1T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro GIACOMO NATALINO GRAZIANO ANGELA FIORENZA ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA –ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA) -intimati - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/5/2025 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 291 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 15218/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7897/2024R.G. proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ( già FONDIARIA - SAI S.P.A. ) , rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Cantaro ( c.f. CNTGTN66T12F892O), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi (c.f. FZZFLV69B66C342Y1T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro GIACOMO NATALINO GRAZIANO ANGELA FIORENZA ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA –ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA) -intimati - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/5/2025 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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assicurazione contro i danni provocati dall'acqua indennità assicurativa assicuratore responsabilità dell'assicuratore infortuni domanda di prestazione d'assicurazione diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7897/2024R.G. proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ( già FONDIARIA - SAI S.P.A. ) , rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Cantaro ( c.f. CNTGTN66T12F892O), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi (c.f. FZZFLV69B66C342Y1T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro GIACOMO NATALINO GRAZIANO ANGELA FIORENZA ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA –ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA) -intimati - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/5/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −l a Società Acquaenna s.c.p.a., al fine di essere garantita e manlevata in forza del contratto di assicurazione stipulato inter partes, chiamava la Fondiaria -SAI Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Enna, promosso da Giacomo Natalino Graziano e Angela Fiorenza, i quali pretendevano di essere risarciti dei danni cagionati all’immobile di loro proprietà da un’infiltrazione proveniente da un tubo della condotta idrica comunale; la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta anche nei confronti del Consorzio A.T.O. 5 Enna (oggi, Assemblea Territoriale Idrica di Enna – ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con Acquaenna;

−la compagnia assicuratrice chiedeva di dichiarar e inammissibile o, comunque, infondata la domanda di garanzia proposta da Acquaenna nei suoi confronti; −i l Tribunale di Enna, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, accoglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di manleva di Acquaenna s.c.p.a. e, quindi, condannava Fondiaria S.A.I. (oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.A.) a rifondere all’assicurata l’importo che quest’ultima era tenuta a pagare alla parte attrice; −investita dell’ impugnazione di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado compensando le spese tra le odierne contendenti;

−a vverso tale decisione la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso la Acquaenna s.c.p.a., la quale eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M.110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e della conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello;

−non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Giacomo Natalino Graziano, Angela Fiorenza e Assemblea Territoriale Idrica di Enna –ATI (già Consorzio A.T.O. 5 Enna); −l a ricorrente depositava tempestiva memoria ex art. 380 - bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 7 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato;

−Giacomo Natalino Graziano e Angela Fiorenza sono rimast i contumac i nel grado d’appelloe la Unipolsai Assicurazioni ha eseguito la notifica nei loro confronti presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio; −secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cas- sazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.

Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributa- rio, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02); −ai sensi dell’art. 291 c.p.c. deve preliminarmente disporsi – impregiu- dicata ogni altra questione in rito o sul merito –la rinnovazione della noti- ficazione del ricorso introduttivo nei confronti di Giacomo Natalino Graziano e Angela Fiorenza, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed im- pregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottempe- ranza a questo ordine; −ad avviso del Collegio, poi, assume rilevanza nomofilattica la que- stione posta dall’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente (e sopra riportata), attesa la novità della normativa richiamata(decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di prece- denti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione;

−si ravvisa pertanto l ’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Giacomo Natalino Grazianoe Angela Fiorenza entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza