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Ordinanza — n. 15155/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of clear procedural history and factual error regarding lawyer's fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15155/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lisanti and Onofri against a lower court ruling in an execution proceeding. The appellants argued that the execution was extinguished despite an unsatisfied creditor, but the court found their factual premise erroneous. The court clarified that the judge had actually assigned a specific sum to the lawyer, Gina Tralicci, thereby satisfying her claim and extinguishing the debt.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the applicant fails to clearly expose the procedural situation, and a claim for attorney fees is considered satisfied if a specific monetary award was granted to the lawyer, extinguishing the underlying debt.

Parole chiave

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execution proceeding attorney fees procedural history inadmissible appeal debt extinction judicial assignment cassation review soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
art. 93 c.p
art. 153 c.p
La circostanza che la sentenza 45/23 della Consulta sia stata pronunciata dopo l’emissione del provvedimento di reclamo avrebbe potuto, a tutto concedere, legittimare una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15854/23 proposto da: -) Lisanti Vincenzo e Onofri Francesco, domiciliati ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Gina Tralicci ; -ricorrenti - contro -) Radio Dimensione Suono s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Claudio Rizzo ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 24 gennaio 2023 n. 508 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L’antefatto. Alessandro Roncacci, dipendente della società Radio Dimensione Suono s.p.a., fu licenziato. Il licenziamento fu dichiarato illegittimo dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 5.9.2005 n. 2821. La sentenza fu confermatada questa Corte con sentenza 7.8.2008 n. 21373. Iniziò a questo punto una singolare vicenda processuale, di cui il presente giudizio non è che l’ultimo episodio in ordine di tempo. 1.1. Avvenne infatti che Alessandro Roncaccied il suo avvocato Gina Tralicci (in favore della quale erano state distratte le spese legali del giudizio di Oggetto: opposizione all’esecuzione - carente esposizione della vicenda processuale - inammissibilità del ricorso.

N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 impugnazione del licenziamento) introdussero o intervennero in plurime azioni esecutive nei confronti della RDS s.p.a. , sulla base del medesimo titolo sopra indicato : stando a quanto risulta dagli atti, almeno quattro , quelle contraddistinte dai nn. di r.g.e. 22736/08, 28534 /08, 39434/08 e 12117/10, tutte incardinate dinanzi al Tribunale di Roma.

2. I fatti di causa. Il presente giudizio scaturisce dalla procedura n. 22736/08. Questa procedura esecutiva fu iniziata nel 2008 da Paola Alunno, creditrice della società Radio Dimensione Suono - RDS s.p.a. , nelle forme dell’espropriazione di crediti. La creditrice procedente pignorò un credito vantato dalla RDS nei confronti della Presidenza del Consigliodei Ministri. Nella suddetta procedura intervenneroaltri sette creditori: -) Paolo Esposito, con atto del 28.11.2008; -) Federico Sisimbro, con atto del 28.11.2008; -) Gina Tralicci, con atto del 4.12.2008 ; a fondamento di tale intervento Gina Tralicci allegò il credito avente ad oggetto gli onorari, distratti in suo favore ex art. 93 c.p.c., dovuti per avere assistito Alessandro Roncacci nel giudizio di impugnazione del licenziamento sopra ricordato ; tale credito fu quantificato dall’interveniente in euro 6.488,43; -) Alessandro Roncacci (col ministero dell’avv.

Gina Tralicci), con atto del 20.4.2009; -) Riccardo Baita, con atto del 24.9.2009; -) Vincenzo Lisanti e Francesco Onofricon atto del 16.7.2015. Nelle more della procedura Paola Alunno rinunciò al giudizio.

3. Con ordinanza del 29.3.2010 il G.E.: -) assegnò a tutti i creditori sopra indicati, ad eccezione di Alessandro Roncacci, una quota del credito pignorato ad integrale soddisfazione delle rispettive pretese; N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 -) rilevò l’avvenuta soddisfazione da parte della RDS del credito vantato da Gina Tralicci, alla quale accordò la sola rifusione delle spese di intervento. Cinque anni dopo con atto del 16.6.2015 anche Alessandro Roncacci rinunciò alla pretesa.

4. Il 16.7.2015, come accennato, Vincenzo Lisanti e Francesco Onofri intervennero nella procedura. Avverso tale atto di intervento la RDS propose opposizione all’esecuzione, con la quale eccepì in via pregiudiziale l’avvenuta estinzione della procedura.

5. Con ordinanza depositata il 12.8.2016 il G.E. accolse l’eccezione di estinzione. Ritenne quel giudice che:

a) l’intervento di Vincenzo Lisanti e Francesco Onofri era avvenuto dopo che tutti i creditori erano stati soddisfatti, e l’unico ancora interessato (Alessandro Roncacci) vi aveva rinunciato; e dunque quando la procedura era già esaurita;

b) in ogni caso Vincenzo Lisanti e Francesco Onofri erano intervenuti mentre la procedura esecutiva era stata sospesa dal G. E . in conseguenza dell’opposizione proposta dalla RDA avverso l’intervento del Roncacci; e, poiché il provvedimento di sospensione non era stato impugnato, né il giudizio riassunto, il processo d’esecuzione si era estinto. L’ordinanza fu reclamata da Vincenzo Lisanti, Francesco Onofri e Gina Tralicci. Con sentenza 2911/07 il Tribunale di Roma rigettò il reclamo. La sentenza fu appellata dai tre soccombenti.

6. Con sentenza 24.1.2023 n. 508 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, ritenendo chel’estinzione del processo esecutivo si produce ipso factonon appena l’ultimo creditore titolato rinunci agli atti esecutivi, e che il successivo provvedimento di estinzioneha natura solo dichiarativa. N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Vincenzo Lisanti, Francesco Onofri e Gina Tralicci con ricorso fondato su due motivi. La RDS ha resistito con controricorso. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 630, terzo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza 45 del 2023 pronunciata dalla Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui consente che il giudice il quale ha pronunciato l’estinzione del processo esecutivo, possa poi anche decidere del reclamo avverso tale provvedimento. Spiegano i ricorrenti che,nel caso di specie, il giudice dell ’ esecuzione, dopo aver pronunciato l’estinzione della procedura esecutiva, aveva composto il collegio giudicante del reclamo avverso il suddetto provvedimento.

Dopo avere esposto a ciò, i ricorrenti a p. 9 del ricorso sostengono che il giudice dell ’ opposizione avrebbe dovuto “richiedere il fascicolo dell’esecuzione”; concludono infine affermando che “il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [e, quindi, la Corte d ’ appello, n.d.e.] difettava di giurisdizione e/o competenza”. 1.1. Nella parte in cui invoca gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 45/23 il motivo è infondato. La circostanza che abbia preso parte al collegio giudicante un giudice che avrebbe dovuto astenersi non è causadi nullità del procedimento , né della sentenza.

Semplicemente, tale circostanza legittima la parte interessata a proporre una istanza di ricusazione. Nel caso di specie questa istanza non fu proposta. La circostanza che la sentenza 45/23 della Consulta sia stata pronunciata dopo l’emissione del provvedimento di reclamo avrebbe potuto, a tutto concedere, legittimare una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per proporre l’istanza N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 di ricusazione. Tale istanza non è stata proposta neanche in questa sede, né i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell’art. 52c.p.c.. 1.2.

Le restanti censure (giurisdizione, competenza, richiesta del fascicolo) sono manifestamente inammissibili ex art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.: sia perché formulate in termini incomprensibili rispetto alla vicenda processuale per come esposta (art. 366 n. 3 c.p.c.); sia perché prive di adeguata illustrazione (art. 366 n. 4 c.p.c.).

2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo i ricorrenti - al di là dei riferimenti normativi indicati a p. 10 del ricorso - sostengono che l ’ intervento di Vincenzo Lisanti e Francesco Onofri nella procedura esecutiva si sarebbe dovuto ritenere ammissibile, perché alla data in cui avvenne vi era ancora un creditore insoddisfatto: Gina Tralicci, che non aveva ricevuto in assegnazione alcuna somma a tacitazione del residuo credito accertato dal Giudice dell’esecuzione, ovvero euro 700 a titolo di rimborso delle spese per l’interventocompiuto in proprio. 2.1.

Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per la manifesta, palese e insanabile violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., il quale imponedi riassumere con chiarezza e completezza i fatti di causa. Ma,nel caso di specie, dei fatti di causa per come esposti dai ricorrenti deve dirsi che costituiscono una indistinta e nebulosanarrazione. Dall’esame degli atti - consentito dalla natura del vizio prospettato - risulta infatti che Gina Tralicci e Alessandro Roncacci introdussero plurime esecuzioni, tutte “fondate sul medesimo titolo”(così si legge, ad es., nella sentenza 8200/11 del Tribunale di Roma, in atti).

Queste procedure come già detto furono almeno quattro (r.g. 22736/08, 28534/08, 39434/08, 12117/10); ed in ciascuna di esse il debitore esecutato (RDS) propose plurime opposizioni. Risulta, ancora, dagli atti che: N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 -) Gina Tralicci nell’esecuzione 39434/08 ottenne “il pagamento integrale”(così la sentenza del Tribunale di Roma 1721/10, confermata da questa Corte con la sentenza 5598/22); -) l’opposizione proposta dalla RDS rispetto all’intervento di Gina Tralicci in tutte e tre le procedure r.g. 22736/08, 28534/08 e 394634/08 fu accolta dal Tribunale di Roma (così il dispositivo della sentenza 8200/11, confermatadalla Corte d’appello di Roma con sentenza 6283/11 e passata in giudicatoper effetto del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato da questa Corte con ordinanza 19775/22); -) ulteriore opposizione proposta dalla RDS avverso l’intervento di Gina Tralicci fu accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 2970/11, confermata da questa Corte con l’ordinanza 4693/19.

Non mette conto in questa sede stabilire - come pure parrebbe assai probabile - se per effetto delle decisioni sopra ricordate si sia formato un giudicato esterno sulla insussistenza del diritto di Gina Tralicci a procedere esecutivamente. Quel che invece rileva, prima ancora e sul piano dell’ammissibilità del ricorso, è che a fronte di questo microcosmo di interventi, opposizioni, appelli, sospensioni e reclami, sarebbe stato preciso dovere dei ricorrenti esporre chiaramente e con ordine quale fosse la situazione processuale a fronte della confusione da essi stessi generatacon questo profluvio di liti. 2.2.

In ogni caso e ad abundantiam, il secondo motivo di ricorso si fonda su un presupposto di fatto manifestamente erroneo. Sostengono infatti i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe confermato il giudizio di estinzione della procedura esecutiva nonostante permanesse ancora un creditore insoddisfatto, Gina Tralicci. 2.3. Si legge tuttavia a p. 2, quinto capoverso, della sentenza impugnata: “il G.E. ha (…) escluso la Tralicci dall ’ assegnazione di qualsiasi somma, eccezion fatta per Euro 700,00 a titolo di spese di intervento”. Per la lingua italiana, “eccezion fatta ecc.” è sintagma introduttivo di una deroga.

Dire pertanto “il giudice ha escluso Gina Tralicci dall’assegnazione, N.R.G.: 15854/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 eccezione fatta per”, equivale a dire “il Giudice ha assegnato a Gina Tralicci solo ecc.”. Né è irrilevanteche, come segnalato dalla RDS senza smentita, il Tribunale di Roma nella sentenza già ricordata 2970/11 (divenuta definitiva per effettodella sentenza di questa Corte n. 4693/19) ha affermato “ la Tralicci (…) ha (…) ottenuto sulla base degli stessi titoli [già azionati in altri giudizi] assegnazione di euro 700,00 a titolo di spese della procedura ”.

Né è stato smentito (insistendosi solo sull’elemento formale della mancata rinuncia, irrilevante dinanzi all’accertamento compiuto) che, in dipendenza di tanto, si sia in concreto avuta pure l’estinzione del credito azionato dalla procedente.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Vincenzo Lisanti e Francesco Onofri, in solido, alla rifusione in favore di Radio Dimensione Suono s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 16.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs