Cassation appeal dismissed for failure to clearly expose facts and reasons under Articles 366(1)(3), (4), and 6 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Arnone's appeal inadmissible due to a severe failure to clearly expose the essential facts and specific reasons for cassation as required by law. Roberto Cortelli had previously opposed enforcement, and the Court of Appeal rejected Arnone's main appeal while accepting his incidental counterclaim. The court ruled that the appeal omitted critical contestations, failed to summarize relevant judgments, and lacked specific references to the documents supporting the arguments, rendering the censure unintelligible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, nn. 3, 4, 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the applicant fails to clearly expose the essential facts of the case necessary to illustrate the grounds for cassation and to provide specific references to the acts and documents upon which the grounds are based.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9388/2023R.G. proposto da FRANCESCO ARNONE (c.f. RNNFNC39P08A944H ) , in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ROBERTO CORTELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Ursula Gamberini (c.f. GMBRSL58B49A944R), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 311 del 14/2/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/4/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE − Roberto Cortelli proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto di Francesco Arnone di procedere all’esecuzione forzata, sulla scorta della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20902/2016, per tutte le somme indicate nell’atto di precetto notificatogli il 20/10/2016; asseriva l’opponente che l’atto di intimazione non corrispondeva alle statuizioni del giudice di merito;
−Francesco Arnone chiedeva il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; −c on la sentenza n. 20850 del 27/9/2017 il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente l’opposizione; −i nvestita dell’impugnazione principale di Arnone e di quella incidentale di Cortelli, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 311 del 14/2/2023, rigettava l’appello principale e accoglieva l’ incidentale, regolando le spese di entrambi i gradi in favore dell’originario opponente; −Francesco Arnone impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su cinque motivi;
−resisteva con controricorso Roberto Cortelli; −l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8/4 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»), c.p.c.;
−si osserva, infatti, che nelle poche righe dedicate nel ricorso all’espo- sizione delle vicende processuali il ricorrente omette di riportare le conte- stazioni dell’originario opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate col precetto (atto che pure non è copiato, né trascritto, né riassunto nei suoi profili essenziali), i motivi d’appello propri e della controparte nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, l’illustrazione del con- tenuto delle sentenze di merito, principalmente di quella qui impugnata;
−in altre parole, l’esposizione del fatto processuale non si riferisce a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, ma si risolve in argomen- tazioni dello stesso ricorrente, del tutto incomprensibili perché prive di spe- cifici riferimenti alla causa de qua, e in impropri e inammissibili rinvii ad atti e documenti dei gradi precedenti (nemmeno puntualmente riportati e illu- strati come prescritto dal codice di rito) e risulta completamente preter- messa l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento delladecisione della Corte d’appello; quest’ultima grave lacuna, da un lato, inficia la ricostru- zione del fatto processuale e, dall’altro, rende oscure e non intelligibili le censure svolte col ricorso;
−va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso e alla decisione con- segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, conformemente alle voci eventuali di cui alla nota spese del controricorrente e ai parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.082,00 per compensi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso