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Ordinanza Interlocutoria — n. 15149/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows material error correction via ex officio procedure after notifying opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15149/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court permitted the correction of a material error in a prior interlocutory order despite the lack of formal notification to the opposing party. Although the request was not properly served, the court found that the applicant had implicitly solicited the court to address the omission of a specific statutory provision. Consequently, the court exercised its power to correct errors ex officio but mandated formal notification to the opposing party and the public prosecutor before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: While material error correction may be requested at any time, the ex officio procedure requires formal initiation through notification to opposing parties to guarantee the right of defense.

Parole chiave

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material error correction ex officio procedure notification requirement right of defense interlocutory order civil procedure code omission of provision correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −a norma dell’art. 391- bis c.p.c., «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»;
Art. 93 c.p.c.
art. 391- bis c.p
429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −a norma dell’art. 391- bis c.p.c., «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, Ordinanza interlocutoria n. 4498 del 21/02/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22524/2023R.G. proposto da AGRISUD ASSOCIAZIONE AGRICOLA S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro TECHNOVAA ITALY MACPLAST S.P.A. (già MACPLAST S.P.A.) per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corten. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/4/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO E CONSIDERATO CHE −Agrisud Associazione Agricola S.C. in liquidazione, per tramite del suo difensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −a norma dell’art. 391- bis c.p.c., «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»;

−il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alla controparte quale onere dell’in- teressato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, l’istanza propo- sta dalla ricorrente non è stata notificata alla società controricorrente; −ciononostante, si rileva che, col proprio ricorso, la Agrisud aveva sol- lecitato questa Corte a farsi carico dell’omissione di un’espressa statuizione in ordine alla richiesta di distrazione exart. 93 c.p.c., sicché il Collegio ri- tiene che possa darsi corso alla procedura di correzione d’ufficio;

−come già rilevato da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza interlocutoria n. 4498 del 21/02/2017, la correzione di errore materiale ex officionon può comun- que prescindere da un atto formale di impulso che –a garanzia dell’effetti- vità del diritto di difesa delle stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità –esige indefettibilmente l’instaurazione di uncontraddittorio tramite la comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della Cancelleria della Corte; p. q. m. la Corte ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al Pubblico Ministero e alle parti del procedimento n. 429/2021 R.G.; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della