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Ordinanza — n. 15145/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to provide sufficient motivation and specific legal citations for their claims. The court found the arguments regarding the suspension of auction proceedings were manifestly unfounded and lacked the required procedural rigor under Article 366 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the applicant was ordered to pay the opposing party's legal fees and a fine to the court's penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the applicant fails to adequately motivate the grounds of appeal or fails to cite the specific legal provisions violated, rendering the censure vague and insufficient for judicial review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal insufficient motivation failure to cite provisions suspension of auction Code of Civil Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
586 c.p.c., si riscontra la violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn.
Art. 380-bis c.p.c.
−l a ricorrente avanzava rituale istanza di decisione e veniva fissata l’odierna adunanza camerale; −le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condan- nataa pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 10.700,00(pari all’importo liquidato a titolo di compensi) , a norma del ci- tato art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 617 c.p
proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 586 c.p
avverso il provvedimento con cui il giudice della divisione giudiziale pendente tra l’opponente e Ottavio De Luca Tupputi Schinosa aveva respinto l’istanza ex art. 586 c.p.c.
art. 380 - bis c.p
380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −il primo motivo è così formulato: −c ome già rilevato nella proposta ex art. 380 - bis c.p.c.
art. 366 c.p
586 c.p.c., si riscontra la violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn.
art. 96 c.p
trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condan- nataa pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 10.700,00(pari all’importo liquidato a titolo di compensi) , a norma del ci- tato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/02/2024, n. 3887
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16041/2023R.G. proposto da AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO-DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE SORELLE DI MARTINO S.AGR. S.A.S. , rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Di Martino (c.f. DMRPLA39M22F839F), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro CORRADO CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio BRATTELLI (c . f . BRTVTR66E07A662A ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro OTTAVIO DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA - intimat o - avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 676 del 19/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/4/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −l a Aziende Agricole di Martino - De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle Sorelle di Martino s.agr. s.a.s. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice della divisione giudiziale pendente tra l’opponente e Ottavio De Luca Tupputi Schinosa aveva respinto l’istanza ex art. 586 c.p.c. di sospensione o chiusura anticipata delle operazioni di vendita in favore dell’aggiudicatario e unico offerente Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa; −i l giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Trani n. 676 del 19/4/2023, che rigettava l’opposizione;

−a vverso tale decisione la Aziende Agricole di Martino - De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle Sorelle di Martino s.agr. s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; −Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa resisteva con controricorso; −l ’ intimato Ottavio De Luca Tupputi Schinosa non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; −a i sensi dell’ art. 380 - bis c.p.c., in data 31/5/2024, veniva formulata proposta di definizione accelerata: «I formulati motivi di ricorso appaiono: -) per un verso manifestamente inammissibili, nella parte in cui deducono una pretesa violazione degli artt. 720 e 721 c.c., sia per inconferenza rispetto al percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata sia perché, a tutto concedere, trattasi di contestazioni da rivolgere avverso provvedimenti precedenti e diversi rispetto a quello di rigetto dell’istanza ex art. 586 c.p.c. di chiusura anticipata delle operazioni di vendita; -) per altro verso manifestamente infondati, apparendo la pronuncia gravata pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. (si veda Cass.12/02/2024, n. 3887, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).»;

−l a ricorrente avanzava rituale istanza di decisione e veniva fissata l’odierna adunanza camerale; −le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8/4 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −il primo motivo è così formulato: −c ome già rilevato nella proposta ex art. 380 - bis c.p.c. −il secondo motivo è così formulato: −oltre a rilevare che la censura si dirige contro l ’ ordinanza con cui è stata disposta la vendita e non contro il provvedimento ex art. 586 c.p.c., si riscontra la violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»)c.p.c.; la ricorrente non espone in maniera adeguata e completa il fatto processuale e, anzi, affastella in maniera frammentaria diverse circostanze e doglianze, attinenti a svariate controversie inter par- tesscaturite dalla divisione giudiziale, omettendo di riportare il contenuto dell’istanza exart. 586 c.p.c. e della decisione assunta dal giudice del giu- dizio divisorio,la data di quest’ultima, le doglianze avanzate col ricorso ex art. 617 c.p.c. e la data di questo, il successivo provvedimento adottato in sede di divisione, la data e il contenuto dell’atto introduttivo del merito, il testo della decisione impugnata; si tratta di elementi necessari a consentire la decisione della Corte, in quanto volti a dimostrare la tempestività dell’ini- ziativa giudiziale della ricorrente, sia in relazione ai termini decadenziali prescritti, sia con riguardo alla coincidenza tra i motivi dedotti ab origine e quelli esaminati e decisi nel merito, sia in riferimento alla motivazione dei provvedimenti; la lacunosità dell ’ esposizione si riverbera inevitabilmente sulla specificità del motivo (e, invero, anche delle altre censure), tutt’altro che chiaro e, anzi, criptico;

−i noltre, nel ricorso si fa riferimento ad atti (documenti, CTU, pronunce non definitive, altre impugnazioni) che non sono riportati, né adeguata- mente illustrati, dando inammissibilmente per scontato che questa Corte Suprema sia tenuta ad esaminare ex officio tutte le vicende inter partes , anche acquisendo la relativa documentazione; −anche il terzo motivo ( ) è inammissibile perché la censura −col quarto motivo si deduce: −la censura è inammissibile – oltre che per la sua formulazione ( come detto, in violazione dell’art. 366 c.p.c.

−in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrent e a rifondere al controricorrente le spese di lite , liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel disposi- tivo; −inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla pro- posta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condan- nataa pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 10.700,00(pari all’importo liquidato a titolo di compensi) , a norma del ci- tato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione);

−va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 10 . 7 00,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle am- mende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso arti