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Ordinanza — n. 15138/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of litigation by all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15138/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following a joint withdrawal of litigation by both the appellant and the appellee. Although the appellants initially challenged the lower court's resolution of the lease contract, the parties subsequently entered into settlement negotiations and formally renounced the proceedings. The court ruled that the judgment must be declared extinct because the parties explicitly lost their interest in continuing the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Art. 380, n. 3, cod. proc. civ.: When parties jointly renounce the litigation during the proceedings, the court must declare the judgment extinguished without addressing the merits or costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of litigation extinction of proceedings lease contract resolution cassation appeal dismissal settlement negotiations convenzione di risoluzione disdetta del contratto di locazione recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Art. 380, n. 3, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 1456 c.c.
in liquidazione propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che così statuiva: “in parziale accoglimento dell’appello: rigetta la domanda di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 1453 c.c.
dell’accordo quadro del 30.10.2014 stipulato dalle parti; dichiara risolto per grave inadempimento di parte affittuaria ex art. 1453 c.c. il contratto stipulato il 22.12.
Art. 1458 c.c.
Violazione dell’art. 1458, I comma, cod.
art. 1456 c.c
in liquidazione propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che così statuiva: “in parziale accoglimento dell’appello: rigetta la domanda di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
art. 1453 c.c
dell’accordo quadro del 30.10.2014 stipulato dalle parti; dichiara risolto per grave inadempimento di parte affittuaria ex art. 1453 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16733/2023 R.G. proposto da CEDEX S.P.A. IN LIQ., MALLARDO C. S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Emilia, n. 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO che le rappresenta e difende, ex lege domiciliate come da PEC. -ricorrenti- contro A P COSTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CIPRIANI MARINELLI FRANCESCO, COLLA' RUVOLO MASSIMO, ex lege domiciliate come da PEC. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 457/2023 depositata il 09/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Mallardo C. s.r.l. e Cedex s.p.a. in liquidazione propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che così statuiva: “in parziale accoglimento dell’appello: rigetta la domanda di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro del 30.10.2014 stipulato dalle parti; dichiara risolto per grave inadempimento di parte affittuaria ex art. 1453 c.c. il contratto stipulato il 22.12. 2009, intercorso tra le parti, comprensivo delle modifiche apportate con la scrittura del 2014, unitariamente considerato; condanna la Mallardo s.r.l. e la Cedex s.p.a. a pagare alla A P Costa s.r.l. la minor somma di €. 603.519,9, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata;

d) dà atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile oggetto del contratto di affitto per cui è causa”. Resiste con controricorso la A P Costa s.r.l.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. In data 9 gennaio 2025 le parti depositavano telematicamente atto di rinuncia del seguente tenore: “Nelle more del giudizio le parti hanno dato corso ad apposite trattative che si si sono positivamente concluse e, per l’effetto, intendono rinunciare al presente giudizio. TUTTO CIÒ PREMESSO, la Mallardo C. S.r.l., la Cedex S.p.A. in liq. e la A P Costa S.r.l., come sopra rappresentate, DICHIARANO di non aver più interesse a coltivare il presente procedimento e di rinunciare, come in effetti rinunciano, allo stesso, chiedendo, per l’effetto, a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite”.

Considerato che 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. - Violazione degli artt. 115, 416 e 434 c.p.c. avendo la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione fatti che non hanno formato oggetto del giudizio di I grado e del giudizio di appello”.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n.

3. c.p.c. -Violazione degli artt. 1362, 1363 e segg. cod. civ.”.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 cpc. Violazione dell’art. 1458, I comma, cod. civ.”.

4. Rileva in via preliminare il Collegio che le parti hanno depositato atto di rinuncia a firma congiunta dei rispettivi difensori.

5. Pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia. Stante l’accettazione della rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezi